Come gestire la pensione di un anziano disabile
Persone invalide e incapaci di amministrare un piccolo patrimonio: cosa possono fare i parenti?
Non c’è solo la classica difficoltà di deambulazione ad affliggere la terza età. Tra le varie forme di invalidità che colpiscono gli anziani c’è la demenza senile, l’assenza di vista e di udito, i problemi di memoria. Nei casi più gravi, si verificano una serie di patologie che riducono la capacità di intendere e volere, con conseguente privazione del discernimento. In questi casi, oltre ovviamente alla gestione in sé dell’anziano, si aggiunge anche il problema dell’amministrazione del suo patrimonio. E se questo è rappresentato solo da una pensione mensile, la questione si riduce il più delle volte a poche centinaia di euro. Come possono agire i suoi parenti senza dover per forza ottenere una interdizione o una inabilitazione che, molte volte, può costituire un’umiliazione per chi la subisce?
Secondo i giudici campani, non è necessario chiedere l’interdizione del genitore ultra settantenne per gestire, nel suo stesso bene, l’assegno mensile dell’Inps. La legge prevede uno strumento molto più duttile e meno “invasivo”: l’amministrazione di sostegno.
Indice
Cos’è l’amministrazione di sostegno?
è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Consiste in una limitazione della capacità di compiere atti rilevanti e offre, tramite la figura di un amministratore nominato dal tribunale, un’assistenza che incide il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole.A differenza dell’interdizione, l’amministratore di sostegno non interviene anche nell’ordinaria gestione quotidiana dell’invalido ma lo aiuta solo laddove necessario, nelle scelte che implicano un maggior peso e rilevanza da un punto di vista economico.
La nomina dell’amministratore di sostegno
L’amministrazione di sostegno è un istituto che può essere adeguato e costruito, di volta in volta, in base alle reali esigenze del soggetto da proteggere proprio per la sua flessibilità e agilità della relativa procedura applicativa. I poteri e i compiti dell’amministratore di sostegno non si possono dedurre “a priori”, ma dipendono e variano da soggetto a soggetto: per poterli identificare occorre leggere quanto disposto nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno emesso dal tribunale.
Chi può avere l’amministrazione di sostegno?
Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno i seguenti soggetti:
- maggiorenni o minori emancipati che si trovano in una situazione di grave e lunga incapacità derivante da menomazione fisica o psichica;
- gli interdetti o gli inabilitati solo dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
L’incapacità non deve essere per forza definitiva e totale ma deve impossibilitare l’interessato a provvedere ai propri interessi e ad espletare le normali funzioni della vita quotidiana.
Perché l’amministrazione di sostegno per gestire la pensione di un disabile?
Siamo abituati a pensare all’interdizione come mezzo per gestire il patrimonio delle persone con ridotta capacità d’intendere e volere. Ma questa non è che la soluzione estrema, per quelle situazioni particolarmente critiche che richiedono un’assistenza continua. L’amministrazione di sostegno è, invece, uno strumento molto più utile per l’amministrazione di piccoli patrimoni.
La differenza tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno non è costituita dal grado di invalidità di cui la persona è affetta, ma dall’importanza delle operazioni da svolgere. Di conseguenza, nel caso in cui si tratta semplicemente di gestire la pensione dell’anziano invalido e di poche altre ordinarie operazioni è da preferire l’amministrazione di sostegno, istituto maggiormente rispettoso della dignità dell’individuo.
Una pluralità di interessi ed affari da controllare inducono, in ipotesi di gravità dell’invalidità affliggente il proposto per la misura, a propendere per l’interdizione, mentre rimane preferibile, poiché molto meno mortificante per la persona, l’amministrazione di sostegno ove gli interessi da tutelare non siano così numerosi.
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In sostanza, precisano i giudici, se si tratta di attività semplice e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto, prevale l’amministrazione di sostegno, «che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo».
Tale ultima situazione, conclude il tribunale, è proprio quella che si verifica nel caso quando si tratta di gestire solo il piccolo terreno di proprietà e le entrate ordinarie, previdenziali e assistenziali, dell’anziano disabile: benché quest’ultimo sia «obiettivamente non autonomo e non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi», la scarsità degli interessi da seguire e da gestire fanno propendere per il «più duttile e meno invasivo strumento dell’amministrazione di sostegno».
Come gestire la pensione di un anziano disabile
Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno che gestisca la pensione dell’anziano disabile è necessario che agisca innanzi al tribunale uno dei seguenti soggetti:
- il beneficiario stesso dell’amministrazione di sostegno;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
- il pubblico ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
La richiesta si propone con ricorso da presentare al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato: l’istanza può essere presentata anche dal cittadino interessato.
Il ricorso deve indicare:
- generalità, residenza e dimora abituale del beneficiario;
- generalità, domicilio ed eventuale grado di parentela del ricorrente (se il ricorrente è responsabile del servizio sanitario deve indicarlo);
- generalità e domicilio del coniuge (o del convivente di fatto) degli ascendenti e dei discendenti, degli ascendenti dei fratelli e dei conviventi del beneficiario, laddove conosciuti dal ricorrente;
- se vi sono, generalità e domicilio del tutore o del curatore (nel caso di minore o di soggetto già interdetto o inabilitato);
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
- l’indicazione degli atti per il compimento dei quali si rende necessaria l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno;
- l’esposizione dei fatti posti alla base della domanda;
- le conclusioni, inclusa l’indicazione della persona proposta come amministratore di sostegno;
- la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, oppure del suo difensore. Il difensore deve indicare il proprio codice fiscale, l’indirizzo di PEC ed il numero di fax.
Al ricorso devono essere allegati:
- copia del documento d’identità del ricorrente e del beneficiario;
- certificato di residenza del beneficiario;
- certificato storico anagrafico del beneficiario;
- stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica del beneficiario (certificati medici specialistici attestanti la malattia da cui è affetto purché rilasciati da una struttura pubblica nonché ogni altro certificato o referto utile);
- eventuale documentazione relativa alle operazioni da compiere;
- copia delle dichiarazioni fiscali del ricorrente (se esistenti).
La persona dell’amministratore può essere indicata dallo stesso beneficiario in previsione della propria eventuale futura incapacità.
In mancanza, o in presenza di gravi motivi, è il giudice tutelare a designare l’amministratore di sostegno, scegliendo preferibilmente tra:
- il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado o un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- in mancanza, altra persona idonea.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
- le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
- la durata;
- l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere da solo, in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- gli atti che il beneficiario può compiere da solo;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore può sostenere utilizzando le somme in disponibilità dell’amministrato;
- la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.