Come gestire la pensione di un anziano disabile

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Autore: Redazione

29 agosto 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Persone invalide e incapaci di amministrare un piccolo patrimonio: cosa possono fare i parenti?

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Non c’è solo la classica difficoltà di deambulazione ad affliggere la terza età. Tra le varie forme di invalidità che colpiscono gli anziani c’è la demenza senile, l’assenza di vista e di udito, i problemi di memoria. Nei casi più gravi, si verificano una serie di patologie che riducono la capacità di intendere e volere, con conseguente privazione del discernimento. In questi casi, oltre ovviamente alla gestione in sé dell’anziano, si aggiunge anche il problema dell’amministrazione del suo patrimonio. E se questo è rappresentato solo da una pensione mensile, la questione si riduce il più delle volte a poche centinaia di euro. Come possono agire i suoi parenti senza dover per forza ottenere una interdizione o una inabilitazione che, molte volte, può costituire un’umiliazione per chi la subisce?

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Come gestire la pensione di un anziano disabile? A fornire la corretta spiegazione è una recente sentenza del tribunale di Benevento [1].

Secondo i giudici campani, non è necessario chiedere l’interdizione del genitore ultra settantenne per gestire, nel suo stesso bene, l’assegno mensile dell’Inps. La legge prevede uno strumento molto più duttile e meno “invasivo”: l’amministrazione di sostegno.

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno

è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Consiste in una limitazione della capacità di compiere atti rilevanti e offre, tramite la figura di un amministratore nominato dal tribunale, un’assistenza che incide il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole.

A differenza dell’interdizione, l’amministratore di sostegno non interviene anche nell’ordinaria gestione quotidiana dell’invalido ma lo aiuta solo laddove necessario, nelle scelte che implicano un maggior peso e rilevanza da un punto di vista economico.

La nomina dell’amministratore di sostegno

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avviene come con il tutore per l’inabilitato o il rappresentante per l’interdetto: si deve presentare un ricorso in tribunale.

L’amministrazione di sostegno è un istituto che può essere adeguato e costruito, di volta in volta, in base alle reali esigenze del soggetto da proteggere proprio per la sua flessibilità e agilità della relativa procedura applicativa. I poteri e i compiti dell’amministratore di sostegno non si possono dedurre “a priori”, ma dipendono e variano da soggetto a soggetto: per poterli identificare occorre leggere quanto disposto nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno emesso dal tribunale.

Chi può avere l’amministrazione di sostegno?

Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno i seguenti soggetti:

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L’incapacità non deve essere per forza definitiva e totale ma deve impossibilitare l’interessato a provvedere ai propri interessi e ad espletare le normali funzioni della vita quotidiana.

Perché l’amministrazione di sostegno per gestire la pensione di un disabile?

Siamo abituati a pensare all’interdizione come mezzo per gestire il patrimonio delle persone con ridotta capacità d’intendere e volere. Ma questa non è che la soluzione estrema, per quelle situazioni particolarmente critiche che richiedono un’assistenza continua. L’amministrazione di sostegno è, invece, uno strumento molto più utile per l’amministrazione di piccoli patrimoni.

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La differenza tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno non è costituita dal grado di invalidità di cui la persona è affetta, ma dall’importanza delle operazioni da svolgere. Di conseguenza, nel caso in cui si tratta semplicemente di gestire la pensione dell’anziano invalido e di poche altre ordinarie operazioni è da preferire l’amministrazione di sostegno, istituto maggiormente rispettoso della dignità dell’individuo.

Una pluralità di interessi ed affari da controllare inducono, in ipotesi di gravità dell’invalidità affliggente il proposto per la misura, a propendere per l’interdizione, mentre rimane preferibile, poiché molto meno mortificante per la persona, l’amministrazione di sostegno ove gli interessi da tutelare non siano così numerosi.

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In sostanza, precisano i giudici, se si tratta di attività semplice e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto, prevale l’amministrazione di sostegno, «che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo».

Tale ultima situazione, conclude il tribunale, è proprio quella che si verifica nel caso quando si tratta di gestire solo il piccolo terreno di proprietà e le entrate ordinarie, previdenziali e assistenziali, dell’anziano disabile: benché quest’ultimo sia «obiettivamente non autonomo e non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi», la scarsità degli interessi da seguire e da gestire fanno propendere per il «più duttile e meno invasivo strumento dell’amministrazione di sostegno».

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Come gestire la pensione di un anziano disabile

Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno che gestisca la pensione dell’anziano disabile è necessario che agisca innanzi al tribunale uno dei seguenti soggetti:

La richiesta si propone con ricorso da presentare al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato: l’istanza può essere presentata anche dal cittadino interessato.

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Il ricorso deve indicare:

Al ricorso devono essere allegati:

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La persona dell’amministratore può essere indicata dallo stesso beneficiario in previsione della propria eventuale futura incapacità.

In mancanza, o in presenza di gravi motivi, è il giudice tutelare a designare l’amministratore di sostegno, scegliendo preferibilmente tra:

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Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

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