Diritti di segreteria

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Autore: Paolo Remer

06 settembre 2019

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Cosa sono, perché sono dovuti, chi deve pagarli e su cosa, a quanto ammontano e come si pagano i diritti di segreteria sulle pratiche comunali e provinciali.

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Se ti è capitato di recarti al Comune o di collegarti telematicamente per depositare un’istanza, una Scia, una pratica edilizia o per richiedere un certificato saprai bene che per prima cosa ti vengono richiesti i diritti di segreteria da pagare per tutte queste pratiche. Si tratta di cifre di non poco conto, che partono da 20 o 50 euro ed in alcuni casi possono arrivare anche a 300 euro e oltre.

È possibile che tutto questo ti lasci perplesso, perchè probabilmente non sai su cosa si pagano, come vengono stabiliti e perchè è dovuta questa ulteriore “tassa” su determinati servizi pubblici, che si aggiunge alle imposte che già normalmente paghi.

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Se in proposito ti viene in mente l’imposta di bollo, devi innanzitutto sapere che i diritti di segreteria sono qualcosa di molto diverso: il bollo riguarda la formazione o l’uso di determinati atti, certificati, registri o documenti, mentre i diritti di segreteria hanno a che fare con i servizi e le attività che gli enti locali svolgono su richiesta dell’interessato e che si traducono in un’ampia varietà di pratiche. A volte, bolli e diritti di segreteria sono connessi, come nel caso dei certificati anagrafici che scontano entrambe queste tasse perchè vengono rilasciati in bollo e previo pagamento dei diritti di segreteria.

Diritti di segreteria: cosa sono

I

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diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune o alla Provincia per una determinata attività che esso svolge, non in favore di tutti i cittadini e della comunità indistinta, bensì in favore di quello specifico soggetto che richiede una prestazione da parte degli uffici e perciò è tenuto a pagare di tasca propria questo ulteriore corrispettivo.

I diritti di segreteria sono previsti per legge ed esistono da molto tempo [1], ma sono “esplosi” a partire dagli anni Novanta perchè sono stati estesi, sempre con legge [2] ad una molteplicità di atti che i cittadini spesso richiedono agli Enti comunali o provinciali.

Sai bene quanto sia estesa la burocrazia amministativa

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e quante domande ed istanze occorre fare per ottenere autorizzazioni, permessi o certificati, ma ti conviene proseguire la lettura per capire esattamente quanto è vasta la tipologia di pratiche che richiede il pagamento dei diritti di segreteria.

Diritti di segreteria: su cosa si pagano

In base alla normativa vigente, i diritti di segreteria sono dovuti per una molteplicità di atti rilasciati dagli uffici comunali o provinciali. Anche le Regioni, talvolta, li richiedono, per i settori amministrativi rimasti nella loro diretta competenza e non attribuiti agli Enti territoriali minori (in tal caso vengono chiamati anche “diritti di istruttoria”).

La tipologia di questi atti è prestabilita, mentre gli importi dovuti possono variare a seconda delle decisioni assunte da ciascun Ente e ce ne occuperemo nei paragrafi successivi.

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I diritti di segreteria vanno corrisposti su:

Diritti di segreteria: chi li paga

Di norma, la corresponsione dei diritti di segreteria è a carico del soggetto che richiede la prestazione agli uffici. Essendo lui l’intestatario della pratica, o dell’atto richiesto e del documento che verrà rilasciato, è lui l’obbligato principale ed esclusivo ad effettuare il pagamento, fermo restando che in caso di richiesta formulata nell’interesse o a vantaggio di un terzo (es. il promissario acquirente di un immobile) potranno esserci accordi interni tra le parti che prevederanno il rimborso di queste voci.

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Possono verificarsi problemi pratici in caso di delega, come quando, ad esempio, i cointestatari di un immobile richiedano congiuntamente un permesso di costruire incaricando uno solo di loro a sottoscrivere e presentare la domanda e a curare le comunicazioni con l’amministrazione. In questi casi è opportuno sfruttare le varie possibilità di pagamento (che ti indicheremo nel paragrafo successivo) in maniera da corrispondere la somma all’Ente dopo che tutti gli interessati hanno contribuito per la loro quota.

Ricorda che se i diritti non vengono pagati, l’amministrazione dell’ente li riscuoterà con ingiunzioni rivolte al soggetto che aveva formulato l’istanza o ottenuto il rilascio del provvedimento o del certificato.

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Diritti di segreteria: quando si pagano

I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento stesso della presentazione della domanda relativa agli atti richiesti o depositati ai quali si riferiscono e quindi non è possibile o comunque non è opportuno farlo in seguito. Se il Comune o la Provincia non ottengono il pagamento al momento dovuto non possono rifiutare la ricezione della domanda o il rilascio del provvedimento, ma devono attivare la procedura di riscossione del loro credito, emettendo un’apposita ingiunzione di pagamento.

Per questo quasi tutti gli enti richiedono di effettuare il pagamento prima della presentazione della domanda; nel momento in cui essa verrà depositata agli sportelli, o telematicamente, ci dovrà essere già pronta la ricevuta a comprova dell’importo pagato, con la relativa causale. La mancanza di tale attestazione di avvenuto pagamento blocca l’iter per l’esame della domande, impedendo a volte la loro stessa presentazione, che viene respinta dal sistema telematico perchè considerata incompleta oppure rifiutata dall’impiegato allo sportello.

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Per analogia con quanto previsto in materia di imposta di bollo, però, gli enti non potrebbero rifiutare di ricevere in deposito istanze non in regola con il pagamento dei diritti di segreteria, ma dovrebbero in tal caso dare comunque corso alla pratica, attivando contestualmente le procedure per la regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

La “vera” sanzione, però, consiste nel fatto che non pagando i diritti di segreteria si ritarda l’emissione del provvedimento, l’avvio regolare della pratica o il rilascio dell’atto o certificato; in molti casi questo comporta l’applicazione di autonome penali, che non riguardano i diritti di segreteria ma l’atto sotteso, come ad esempio se c’è omessa o ritardata presentazione di una Scia oltre il termine prescritto (con sanzioni che aumentano quanto più il tempo trascorso è maggiore rispetto al momento in cui essa andava inoltrata).

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Il provvedimento emesso anche senza il pagamento dei diritti di segreteria dovuti è perfettamente valido: l’omesso pagamento costituisce un vizio che non incide sulla regolarità dell’atto. In questi casi, l’Amministrazione ha il potere, ed anche il dovere, di invitare l’interessato a sanare la situazione eseguendo il pagamento anche a posteriori, applicando le sanzioni previste se il soggetto obbligato non aderisce.

In alcuni limitati casi, è possibile, se l’ente lo consente, differire il pagamento dei diritti di segreteria al momento del ritiro dell’atto, attestazione o certificato che sarà rilasciato dagli uffici, ma non oltre. In ogni caso, il pagamento rimane dovuto anche se l’interessato, per qualsiasi motivo, non provvede al ritiro dell’atto richiesto, perchè comunque esso è stato emesso e rilasciato a disposizione del richiedente e dunque sorge il diritto di credito a ottenere il pagamento.

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Diritti di segreteria: a quanto ammontano

L’ammontare dei diritti di segreteria non è univoco ma varia da ente ad ente. Viene stabilito con apposite delibere, solitamente emesse dalla giunta comunale o provinciale, e gli importi sono periodicamente adeguati ai mutamenti della normativa ed alle esigenze dell’ente pubblico. In genere gli adeguamenti delle tariffe vengono fatti su base biennale, con una nuova delibera di giunta che aggiorna le voci e le corrispettive somme da pagare.

Ovviamente, gli importi sono diversi a seconda della tipologia di pratica da presentare al Comune o alla Provincia; possono variare tra alcune decine di euro o arrivare ad alcune centinaia di euro per le attività più complesse. L’ammontare però deve essere reso preventivamente noto ai cittadini in via generale e le tabelle devono essere predeterminate e diffuse pubblicamente.

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E’ possibile conoscere tutti gli importi dei diritti di segreteria per ciascun tipo di pratica semplicemente consultando le apposite tabelle disponibili presso gli uffici comunali e provinciali e reperibili sui relativi siti istituzionali (si tratta di prospetti facili da esaminare, che vanno da una a tre o quattro pagine al massimo, con un elenco distinto per voci con a fianco la colonna dei rispettivi importi) o, in alternativa, informandosi agli sportelli.

Gli enti possono anche decidere di eliminare i diritti di segreteria per alcune categorie di atti: ad esempio molti Comuni hanno stabilito l’esenzione sui certificati emessi dall’Ufficio Anagrafe, in via generale oppure per determinate fasce di reddito. Altri Comuni in zone colpite da eventi sismici hanno sospeso i pagamenti per le pratiche riguardanti tali fenomeni, altri ancora li hanno eliminati per gli interventi edilizi di recupero ambientale o di eliminazione delle barriere architettoniche.

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Diritti di segreteria: come si pagano

Un tempo, i diritti di segreteria si pagavano apponendo apposite “marche segnatasse”; oggi la riscossione avviene con le modalità indicate da ciascun ente, di solito mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria o con bonifico bancario (sempre sul conto della Tesoreria dell’Ente) oppure con versamento diretto se gli sportelli lo consentono: alcuni Comuni sono dotati di Pos e quindi è possibile pagare anche con carte di credito o di debito.

Nei casi più avanzati, è possibile effettuare il pagamento con i sistemi PagoPa e, quindi, tramite internet, sul sito o sull’app dell’ente che ha aderito. Sono sempre di più i Comuni, anche di piccole dimensioni, che hanno già attivato e reso disponibile il servizio e così i cittadini collegandosi ai rispettivi siti istituzionali troveranno i link per eseguire l’operazione. In questi casi, è possibile pagare anche attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o presso gli sportelli Bancomat (se la banca è convenzionata) ed anche presso gli uffici postali o i punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5.

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