Formula esecutiva sentenza: cos'è e a cosa serve

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Autore: Maria Monteleone

03 ottobre 2019

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Che significa spedizione in forma esecutiva della sentenza e come si ottiene.

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Dopo aver affrontato una lunga causa dinanzi al giudice di pace o al tribunale, hai finalmente ottenuto una sentenza in cui il giudice ha riconosciuto il tuo credito e condannato il debitore al pagamento. Nonostante la sentenza vittoriosa, il debitore si ostina a non pagare e sei costretto a ricorrere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Per procedere esecutivamente, tuttavia, la sentenza non basta, ma occorrono ulteriori formalità.

Affinché la sentenza possa costituire valido titolo esecutivo idoneo a consentire l’attuazione della condanna, è innanzitutto necessaria la cosiddetta spedizione in forma esecutiva. Ti starai, dunque, chiedendo in cosa consiste tale ulteriore passaggio e

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come chiedere la formula esecutiva della sentenza.

L’apposizione della formula esecutiva è, in realtà, un adempimento abbastanza semplice, ma indispensabile per dare esecutività alla sentenza di condanna pronunciata dal giudice.

Cos’è la formula esecutiva

Il Codice di procedura civile [1] stabilisce che le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione in forma esecutiva consiste nella seguente intestazione: «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

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L’apposizione della formula esecutiva sulle sentenza è, dunque, un adempimento di competenza del cancelliere, effettuato su richiesta della parte interessata.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

A cosa serve la formula esecutiva

Come anticipato in premessa, la formula esecutiva rappresenta una formalità indispensabile per far sì che la sentenza sia portata materialmente ad esecuzione.

Il cancelliere incaricato del rilascio della formula deve verificare la legittimazione del richiedente, visto che, la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

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Il cancelliere deve anche verificare l’unicità della copia rilasciata: la legge [2] prescrive, infatti, che non si può spedire senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento giudiziale, con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.

A titolo esemplificativo, costituiscono giusti motivi, idonei a rendere possibile la duplicazione della formula esecutiva, la soppressione, la distruzione, lo smarrimento del titolo rilasciato al creditore.

La funzione della formula esecutiva è, dunque, meramente formale, poiché finalizzata ad attestare l’idoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo e a controllare l’unicità della copia a favore dello stesso creditore.

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La sentenza priva di formula esecutiva è comunque valida ma non può costituire titolo per l’esecuzione forzata nei confronti della controparte. Ne consegue che l’eventuale pignoramento effettuato in assenza della formula esecutiva apposta sulla sentenza (e, quindi, in assenza di titolo esecutivo idoneo), è illegittimo.

Come si chiede la formula esecutiva

L’apposizione della formula esecutiva deve essere richiesta presso la cancelleria del tribunale o giudice di pace che ha emesso la sentenza.

La richiesta può essere effettuata dal legale di una delle parti, costituito nella causa cui la sentenza si riferisce, oppure da altro legale munito di procura di una delle parti.

Alcuni tribunali hanno fornito indicazioni specifiche per la richiesta di formula esecutiva, da effettuarsi telematicamente mediante istanza depositata nel fascicolo telematico della causa.

Per l’apposizione della formula esecutiva occorre versare i diritti di copia, comunicati dalla cancelleria e variabili in base al numero di pagine della sentenza. Se l’apposizione è richiesta con urgenza, i diritti di copia sono maggiorati.

Decorso qualche giorno dalla richiesta, è possibile ritirare in cancelleria la copia della sentenza munita di formula esecutiva.

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