Cosa succede se perdo il diploma?

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Autore: Redazione

11 ottobre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Attestato di maturità smarrito: come e per quante volte posso richiederlo?

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Da sempre l’esame di maturità rappresenta l’incubo maggiore per tutti i candidati che si accingono ad affrontarlo; tuttavia una volta superato l’esame il diploma di maturità resta il più delle volte nel cassetto.

Il diploma, però, è un certificato molto importante ed è utile a moltissimi scopi; infatti, la sua esibizione viene richiesta in diverse situazioni, ad esempio per l’iscrizione all’università, per la ricerca di un posto di lavoro o per la conclusione di un contratto lavorativo.

Ed ecco che allora diventa importante sapere: cosa succede se perdo il diploma? Prima di dare una risposta a questo interrogativo è essenziale comprendere che cos’è un diploma, quando e perché è necessario esibirlo e successivamente valutare l’iter da seguire nel caso in cui non si trovi più il proprio certificato. Ma procediamo con ordine.

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Che cos’è il diploma di maturità

Il diploma di maturità o diploma di istruzione secondaria di secondo grado è un documento che attesta il titolo di studio acquisito dopo il superamento dell’esame di Stato. Il diploma di maturità è un certificato rilasciato da un’autorità scolastica o accademica, nell’esercizio di una funzione pubblica, a cui viene attribuito “valore legale”. Per “valore legale” si intende che il diploma di maturità ha la capacità di certificare, nei confronti di tutti, il possesso di determinate conoscenze e competenze professionali afferenti al titolo di studio indicato nel documento e di conseguenza di essere riconosciuto ufficialmente nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

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Il certificato del diploma di maturità per avere “valore legale” deve riportare l’indicazione del giorno e del mese in cui si è svolto l’esame di Stato, il numero cronologico del registro degli esami di Stato e la firma del presidente della commissione che ha esaminato il candidato.

È importante sapere che in Italia i titoli di studio stranieri non hanno valore legale se non a seguito di dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza, concessa in base a criteri e a procedure sancite da accordi e trattati internazionali e recepite dalla legge.

Quando è necessario esibire il diploma di maturità?

Il valore legale del titolo di studio è condizione necessaria per:

Un’

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autocertificazione del titolo di studio è un documento nel quale il possessore del diploma dichiara i propri dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale), il proprio titolo di studio, l’istituto presso il quale è stato conseguito il titolo e la dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni [2].

L’autocertificazione permette un bel risparmio di tempo perché evita al dichiarante di doversi recare presso la propria scuola per richiedere il certificato del proprio titolo di studio.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio deve essere accettata da tutte le pubbliche amministrazioni, Comuni o Regioni, e da qualsiasi gestore di pubblici servizi, ad esempio Enel o Poste italiane. La mancata accettazione da parte della pubblica amministrazione dell’autocertificazione rappresenta una violazione dei doveri d’ufficio.

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Al contrario, i privati e le aziende non hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione e potrebbero richiedere l’esibizione del titolo.

Anche se non è necessaria l’esibizione del titolo nei rapporti con la pubblica amministrazione, quest’ultima può effettuare in qualsiasi momento dei controlli per verificare che le dichiarazioni siano veritiere e ha sempre la facoltà di richiedere al candidato la presentazione del certificato del titolo di studio indicato nell’autocertificazione. È consigliabile, quindi, possedere ugualmente il documento del proprio titolo di studio anche nel caso di autocertificazione; infatti, la mancata esibizione del titolo può avere delle conseguenze molto negative.

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Poniamo il caso che venga indetto un concorso pubblico per la cui ammissione sia richiesto, come titolo di studio, il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e che durante la compilazione della domanda il candidato autocertifichi il possesso della qualifica richiesta. In caso di vincita del concorso, è fatta salva per la pubblica amministrazione, prima di procedere all’assunzione dei vincitori, la facoltà di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda e di richiedere la documentazione attestante le dichiarazioni indicate nell’autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato non sia in grado di esibire tutta la documentazione richiesta, la pubblica amministrazione può far decadere il dichiarante dai benefici ottenuti e di conseguenza il vincitore potrebbe vedersi sfumare davanti agli occhi la tanto agognata assunzione.

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Le dichiarazioni mendaci possono essere anche sanzionate penalmente (con pena fino a due anni di reclusione); per questa ragione bisogna stare molto attenti a quanto si autocertifica perché le conseguenze possono essere molto pesanti.

Come si ritira per la prima volta il diploma di maturità?

Il primo adempimento necessario per ritirare il diploma di maturità è il pagamento di una tassa erariale (cosiddetta tassa rilascio diploma) che viene corrisposta dagli studenti prima di affrontare l’esame di maturità. Il diploma poi viene ritirato entro il successivo anno scolastico.

I diplomi vengono stampati ogni anno dall’istituto poligrafico dello Stato ed inviati a tutti gli uffici scolastici regionali che a loro volta li trasmettono a tutti gli istituti territoriali. La richiesta per il ritiro deve essere effettuata presso la segreteria della propria scuola, dopo aver compilato una richiesta ufficiale al dirigente scolastico del proprio

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istituto.

Diploma mai ritirato: che fare?

Se, invece, sono trascorsi diversi anni dal conseguimento del titolo di maturità e non si è mai provveduto a ritirarlo, possono presentarsi due differenti situazioni:

Nel primo caso, è necessario effettuare la richiesta presso la segreteria della propria scuola compilando un apposito modulo. Nel secondo caso, è obbligatorio pagare la tassa di rilascio del diploma presentando la richiesta presso l’ufficio scolastico provinciale cui appartiene l’istituto nel quale si è conseguito il diploma ed attendere l’accettazione della domanda per poter ritirare la

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copia dell’originale del proprio diploma.

Smarrimento, furto o distruzione del diploma: i vari iter per recuperare il titolo

La pergamena di diploma è unica e non può essere duplicata. L’interessato, nel caso in cui non abbia più la disponibilità del diploma di maturità, potrà ottenere un certificato sostitutivo. Attenzione: secondo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), il certificato sostitutivo del diploma può essere richiesto per una sola volta; tuttavia alcuni istituti scolastici lo rilasciano più volte.

La legge [3] in realtà non è chiara: se da un lato dispone che la pergamena non può essere duplicata, dall’altro lato non pone un limite di copie al rilascio del certificato sostitutivo. Ciò nonostante è consigliabile conservare il proprio certificato sostitutivo poiché molti istituti, nell’ambiguità della normativa, si attengono alle disposizioni del Miur.

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Il certificato sostitutivo si distingue formalmente dai semplici duplicati perché contiene al suo interno una dichiarazione espressa di conformità [4]. Questa dicitura è molto importante perché permette di utilizzare il certificato sostitutivo per tutti gli scopi consentiti dalla legge, ad esempio per l’iscrizione all’università o nel caso di ricerca di un lavoro.

L’interessato ha diritto di richiedere il certificato sostitutivo del diploma in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento del documento.

L’iter da seguire, secondo le disposizioni del Miur è il seguente: in caso di smarrimento, di furto o di distruzione del diploma di maturità deve essere sporta denuncia a qualsiasi Questura o Comando dei Carabinieri; mentre in caso di

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deterioramento l’originale del documento deve essere sempre conservato, indipendentemente dal suo stato di conservazione.

Successivamente, in entrambi i casi, bisognerà recarsi presso l’istituto dove è stato conseguito il titolo al fine di chiedere al dirigente scolastico un attestato, redatto in carta libera, che certifichi il superamento dell’esame di Stato e la copia autenticata della pagina del registro degli esami di Stato.

Da ultimo, l’interessato dovrà sottoscrivere una domanda, redatta in carta libera, al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale cui appartiene l’istituto nel quale si è conseguito il diploma, nella quale dovranno essere indicati:

Alla domanda così formulata dovranno essere allegati:

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  1. copia della denuncia resa ad un qualsiasi Comando dei Carabinieri o Questura (in caso di smarrimento, furto o distruzione) oppure l’originale dell’atto (in caso di deterioramento);
  2. certificato attestante il superamento dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dal dirigente scolastico della scuola in cui è stata conseguita la qualifica, con l’indicazione dell’uso per cui è stato richiesto;
  3. fotocopia autenticata dal dirigente scolastico territoriale della pagina del registro degli esami di Stato.

Il duplicato potrà essere ritirato entro tre giorni dall’avvenuta accettazione della domanda. Il certificato potrà essere ritirato personalmente dall’interessato, il quale dovrà presentare, al momento del rilascio, un valido documento d’identità e l’originale della denuncia effettuata presso il comando dei carabinieri nel caso in cui il titolo sia stato derubato o smarrito o distrutto.

Il certificato può essere ritirato anche da altra persona, sarà comunque necessario una delega olografa del delegante oltre alla copia del documento d’identità del soggetto delegante e copia del documento d’identità del soggetto delegato.

È consigliabile, tuttavia, prima di seguire l’iter procedurale sopra descritto e nel caso in cui l’interessato si fosse iscritto in passato ad un corso universitario, contattare l’università ed accertarsi che il titolo di studio non sia stato depositato all’atto di iscrizione della facoltà e giacere negli archivi universitari.

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