Testamento: condizione di non vendere

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Autore: Redazione

20 settembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Si può vietare all’erede di vendere, donare o lasciare in testamento la casa a un’altra persona?

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Vorresti lasciare, a uno dei tuoi figli, la casa in cui hai sempre vissuto e che, con enormi sacrifici, hai curato e conservato in tutti questi anni. Lo fai perché è il padre del tuo nipote preferito e speri che un giorno l’immobile possa passare a quest’ultimo affinché si ricordi di te. Tuttavia, nel testamento, vorresti imporre a tuo figlio di non vendere il bene, in modo tale che la casa resti “di famiglia”. È lecita una clausola del genere? Si può fare un testamento con condizione di non vendere, ossia subordinare il lascito testamentario al divieto di cedere l’immobile a terzi? Una condizione del genere varrebbe per sempre o si estinguerebbe nel tempo? Si può evitare che un erede lasci, a sua volta in eredità, il bene a una persona sgradita (ad esempio la sua seconda moglie)? Ecco alcuni chiarimenti che fanno al caso tuo.

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Testamento con condizione o onere

Il Codice civile consente di apporre, a una clausola testamentaria, una condizione. La condizione può essere di due tipi:

La condizione è dunque un evento futuro e incerto.

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Il testatore può subordinare la disposizione testamentaria anche a un onere: ad esempio lascio il terreno a mia moglie che tuttavia dovrà coltivarlo e tenerlo in ordine, in modo che non vada in rovina.

Tanto la condizione quanto l’onere non possono consistere in eventi impossibili (ad esempio lascio la mia casa a Tizio che dovrà andare sulla luna) o illeciti (ad esempio lascio la mia casa a Tizio che dovrà uccidere Caio).

Testamento con condizione di non vendere

In generale il codice civile consente di inserire, in una clausola testamentaria, la condizione che l’erede non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato.

Tale condizione non può mai essere sospensiva, ma solo risolutiva: difatti solo alla fine della vita del beneficiario si potrebbe sapere se questi ha rispettato la condizione di non fare o non dare, ed allora la clausola non avrebbe alcun senso o utilità (il passaggio di proprietà del bene arriverebbe, paradossalmente, alla morte dell’erede). Così il significato di una tale condizione deve essere piuttosto inteso nel senso che, se l’erede darà o farà quella determinata cosa, in quel momento stesso perderà anche l’eredità (condizione risolutiva).

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Alla luce di ciò, ci si è chiesto se sia possibile un testamento con condizione di non vendere. Si pensi, ad esempio, al padre che lascia il proprio appartamento al figlio a condizione che questi non lo venda e lo lasci al proprio nipote (il figlio dell’erede).

Ebbene, una condizione “a tempo illimitato” di non vendere il bene ereditato deve considerarsi nulla e, quindi, come non apposta. Da un lato, perché la proprietà è il diritto più ampio che esista e non sopporta vincoli così pregnanti; dall’altro lato perché lo stesso Codice civile stabilisce che il divieto di vendere, posto come condizione a una cessione di un bene, è valido solo se contenuto in un limite di tempo prestabilito e non troppo lungo. Insomma, non si può imporre al nuovo proprietario un peso tanto gravoso quale quello di impegnarsi a non vendere mai il bene.

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Il risultato è questo: l’eventuale clausola inserita nel testamento, con condizione di non vendere ha efficacia solo per un limite di tempo ragionevole (che purtroppo non è possibile quantificare perché non indicato dalla legge), dopo di ché perderà valore e l’erede potrà cedere il bene a chi meglio crede.

Marco lascia la propria villetta di campagna al figlio Giuseppe a condizione che non la venda fino alla propria morte. La condizione è valida, ma solo entro i primi anni dal decesso. Dopodiché, essa perderà efficacia.

Bisogna, però, fare molta attenzione: una condizione di questo tipo, con divieto a vendere, seppur per un limitato periodo di tempo, vale solo se il bene non rientra nella

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quota di legittima spettante all’erede. Come noto, infatti, la legge riserva obbligatoriamente una porzione dei beni del defunto ai suoi familiari più stretti, i cosiddetti legittimari (coniuge e figli o, in assenza di questi ultimi, i genitori). La restante parte può essere disposta liberamente (cosiddetta quota disponibile). Ebbene, non si possono porre condizioni limitative alle quote di legittima, ma solo alla disponibile.

Edoardo lascia una casa a ciascuno dei suoi figli. Il suo residuo patrimonio viene diviso tra la moglie ed alcuni nipoti. Ad uno dei figli, però, impone di non vendere il bene. La condizione non è valida perché tocca una quota di legittima.

Edoardo lascia una casa a ciascuno dei suoi tre figli, ma ad uno di questi gliene cede due. Sulla seconda casa pone il divieto di vendita. La condizione è valida, entro un limite di tempo ragionevole, perché investe una parte della quota disponibile.

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Testamento con condizione di non vendere: si può donare?

Se il testamento pone come condizione il divieto a vendere, esso non implica anche il divieto a donare. Quindi, l’erede può ben regalare il bene avuto in eredità nonostante il divieto a vendere.

Marco lascia la casa al figlio Giuseppe a condizione che non la venda a terzi. Giuseppe, però, la dona a suo figlio Antonio. La donazione è valida.

Bisogna, infatti, interpretare il senso letterale della disposizione testamentaria che ha fatto esplicito riferimento alla vendita e non alla donazione.

Testamento con condizione di non lasciare in eredità a una persona

Vediamo, infine, l’ipotesi di un testamento in cui sia prevista la

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successione in favore di un determinato erede a condizione, però, che questi non lasci il bene in eredità a un’altra persona.

Luca ha un figlio, Marco, che si è risposato. Luca non ha mai ben visto la seconda moglie, essendo piuttosto legato alla prima dalla quale Marco ha avuto un bambino, il piccolo Edoardo. Luca vuol lasciare in eredità la propria casa a Marco, perché spera che, così facendo, un giorno vada a finire al proprio nipote preferito, Edoardo. Così pone come condizione al trasferimento della proprietà il divieto per Marco di non cedere l’immobile alla sua seconda moglie.

Una clausola di questo tipo è nulla e si considera come non apposta. Difatti, il nostro Codice civile stabilisce che la libertà testamentaria non può essere vincolata e soggetta a limiti o condizioni. Il che significa che il bene passa all’erede che potrà, eventualmente, lasciarlo in eredità a chi vuole.

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