Collaboratrice domestica: ultime sentenze
Leggi le ultime sentenze su: rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; legame di parentela collaterale di secondo grado tra lavoratore e datore di lavoro; reato di violenza sessuale; lavoro domestico in nero; prova della cessazione di tale attività o dell’assunzione di una collaboratrice domestica.
Indice
La collaboratrice domestica si ferma volontariamente a casa dell’assistita nei weekend
Qualora dal complesso delle circostanze dedotte in giudizio si evinca che la collaboratrice domestica sia rimasta volontariamente presso la casa dell’assistita durante giorni non lavorativi, partecipando alle attività svolte dai famigliari ma non legate all’assolvimento dei normali compiti assistenziali, non può parlarsi di prestazione di lavoro straordinario nei giorni festivi.
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, n.28703
Furto in abitazione o furto con destrezza
Il furto posto in essere dalla collaboratrice domestica ai danni del proprio datore di lavoro, sfruttando anche il rapporto fiduciario instauratosi, all’interno dell’abitazione di questi integra il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis e non già il furto aggravato dalla destrezza.
Tribunale Torre Annunziata, 27/11/2020, n.1357
Attività di collaborazione domestica: natura
L’attività lavorativa concretantesi nella collaborazione domestica è da ritenersi di natura subordinata, laddove non risulti che essa sia riconducibile a un vincolo di solidarietà istituito affectionis vel benevolentiae causa.
Cassazione civile sez. lav., 11/07/2017, n.17093
Permesso di soggiorno al collaboratore domestico
È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato opposto ad extracomunitario con qualifica di collaboratore domestico che, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato nuova e stabile occupazione atteso che il requisito reddituale va interpretato considerando che il rispetto delle soglie previste dall’art. 29 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, in caso di rinnovo (e non di rilascio ex novo) del permesso di soggiorno, non deve essere inteso rigidamente e guardando al periodo di tempo trascorso, ma va valutato caso per caso considerando le prospettive di reddito desumibili dalla situazione attuale rilevante, che è anche quella eventualmente modificatasi nelle more del procedimento per il rinnovo atteso che l’art. 5, comma 5, d.lg. cit., nell’imporre all’Amministrazione pubblica di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque da essa conosciuti al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione della domanda.
Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2017, n.646
Legame di fratellanza tra il datore di lavoro e il collaboratore domestico
La sussistenza di un legame di parentela collaterale di secondo grado — ossia di un legame di fratellanza — in essere tra il datore di lavoro e il collaboratore domestico non può escludere a priori la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché, sul versante contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 1403 del 1971 che disciplina l’obbligo assicurativo nel lavoro domestico, l’esistenza di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo assicurativo, purché il rapporto di lavoro sia provato.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 01/02/2016, n.136
Retribuzione della collaboratrice domestica
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell’apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell’altro.
Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l’affidamento di esser l’effettivo datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 18/05/2015, n.10116
Opposizione a decreto penale di condanna
Deve essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, anche dopo la notifica dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come determinata dall’art. 11, comma sesto, della legge 28 aprile 2014, n. 67, l’imputato che non abbia volontariamente rinunciato alla stessa, a meno che, sulla base di elementi fattuali concreti, non risulti dimostrata la sua tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento di condanna.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza reiettiva dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, in quanto il
Cassazione penale sez. III, 04/02/2015, n.20413
Prestazione lavorativa
Nei rapporti di lavoro posti in essere al di fuori dell’attività di impresa, come nel caso dei collaboratori domestici, si può verificare una scissione tra il soggetto nei confronti del quale viene resa la prestazione e il soggetto datore di lavoro e, ciò, si verifica, in particolare, in tutte quelle ipotesi in cui il soggetto beneficiano della prestazione lavorativa non possa ovvero non voglia gestire in concreto il rapporto di lavoro, per cui lo stesso deve essere imputato, dal lato datoriale, ad altro soggetto cosicché per l’individuazione del datore di lavoro, al criterio dell’apparenza del diritto, il giudice deve preferire il criterio dell’effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all’altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare e, pertanto, sarebbe irrilevante la circostanza che la collaboratrice domestica renda la propria prestazione nei confronti anche di parenti conviventi del datore di lavoro, in quanto è necessario verificare quale soggetto di fatto gestisca il rapporto di lavoro, cioè fornisca le direttive, eserciti il potere di controllo e disciplinare e/o retribuisca il dipendente.
Tribunale Roma sez. lav., 07/01/2014, n.27
Assegnazione alloggi
Nella regione Umbria, ai sensi dell’art. 33, l. reg. Umbria 28 novembre 2003 n. 23 per componenti del nucleo familiare aventi diritto, purché conviventi, a subentrare automaticamente nell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di decesso dell’originario assegnatario ovvero di abbandono dell’alloggio, devono intendersi anche le persone a quello non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, ma solo in presenza di una convivenza stabile e finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale; di conseguenza è legittimo il provvedimento che, dopo il decesso dell’assegnataria
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 14/02/2012, n.48
Collaboratrice domestica e reato di violenza sessuale
Integra il reato di violenza sessuale abbracciare da dietro una ragazza palpandole il seno. (Nel caso di specie si trattava di una collaboratrice domestica intenta a spolverare un armadio che si era sentita stringere forte da dietro con le mani sul seno dal proprietario dell’abitazione che era anche il suo datore di lavoro).
Corte appello Torino sez. III, 22/11/2011
Visto concesso per lo svolgimento dell’attività di collaboratrice domestica
È legittimo il
Consiglio di Stato sez. III, 11/07/2011, n.4151
Reddito da lavoro domestico in nero
Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, le parti possono introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari” – i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il “fondamento della decisione” (cfr. C. cost., sent. n. 18 del 2000) – e, pertanto, è utilizzabile quale prova indiziaria del lavoro prestato e del relativo reddito non dichiarato al Fisco il contenuto del ricorso al giudice del lavoro proposto dalla stessa contribuente, nella parte in cui contiene elementi confermati in giudizio dallo stesso datore di lavoro intimato e tali da configurare indizi gravi, sicuri e concordanti in ordine all’intercorso
Comm. trib. prov.le Carrara sez. I, 05/01/2011, n.3
Riduzione della capacità di lavoro domestico
Colui che, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi la propria capacità di lavoro domestico, patisce un danno patrimoniale futuro risarcibile, per la liquidazione del quale non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l’attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico (giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa).
Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, n.16896
Accreditamento del contributo settimanale pieno
La ratio dell’art. 2 comma 3 lett. b) d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503 è quella di favorire i lavoratori che comunque godano di una minor contribuzione, mantenendo per essi il diritto a pensione con ridotti requisiti di accredito (780 contributi in luogo di 938); è, pertanto, del tutto irrilevante, nonché contrario ai precetti costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento, distinguere fra chi abbia maturato meno di 52 settimane all’anno in quanto occupato per periodi inferiori a tale limite e chi, invece, abbia lavorato per l’intero anno solare maturando, tuttavia, una contribuzione di minor peso a causa del peculiare sistema di accredito (caso relativo a una lavoratrice domestica che, in possesso di un’anzianità assicurativa pari a 25 anni, aveva lavorato per molti anni solari interi, ma con un numero di ore settimanali inferiore alle 24 richieste per le collaboratrici domestiche al fine dell’accreditamento del contributo settimanale pieno).
Corte appello Firenze, 26/02/2010