Revocatoria sul fondo patrimoniale a seguito di condanna con sentenza

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L’immobile inserito nel fondo patrimoniale può essere aggredito a seguito di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro intervenuta un anno dopo la costituzione del fondo stesso?

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Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito con atto pubblico, solitamente su beni immobili, che vengono destinati a far fronte alle esigenze familiari. Tali beni, per legge, non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tuttavia, come affermato dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, qualora la costituzione del fondo sia attuata in frode ai creditori (cioè con il preciso scopo di sottrarre il bene ai propri creditori), anche sui beni in tal modo vincolati è esperibile l’azione revocatoria, con conseguente inefficacia dell’atto costitutivo del fondo e pignorabilità dei beni. L’azione va esperita entro massimo cinque anni dalla costituzione del fondo; superato tale termine, il fondo si stabilizza e non può essere più attaccato, neanche se costituito con l’intento di frodare i creditori.

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