Albergo scadente: come ottenere il risarcimento
Se l’albergo è scadente il cliente ha sempre il diritto di reclamo e se il soggiorno è stato organizzato da un’agenzia spetta anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata
C’è chi viaggia per lavoro e chi viaggia per puro svago. Fatto sta che, bagagli alla mano, le costanti imprescindibili sono sempre due: viaggio e pernottamento. Dunque, che ci si muova in macchina, in treno o in aereo, prima o poi ci si dovrà fermare e sostare in un albergo. Al momento della prenotazione, capita spesso di essere ammaliati da foto on line o da cataloghi contenenti immagini di alberghi bellissimi, magari anche a poco prezzo. Una volta sul posto, però, scompare la magia e ci si ritrova in un
Indice
Il contratto di albergo e il diritto di reclamo
Cominciamo innanzitutto con il dire che il contratto di albergo è quell’accordo con cui il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a fornire al cliente, dietro pagamento del prezzo convenuto,
Ebbene, se l’albergo è al di sotto delle aspettative, il viaggiatore-turista ha tutto il diritto di reclamare, rivolgendosi senza indugio al personale o anche al direttore dell’albergo. Di solito, infatti, ci si rende immediatamente conto che “c’è qualcosa non va” e che l’albergo non corrisponde alle immagini pubblicizzate su internet. Molto spesso, questo può esser dovuto all’incuria del personale che non rispetta, ad esempio, le norme igieniche, di talché la stanza ha un aspetto “trasandato” e comunque del tutto difforme dall’idea che ci si era fatti. In tali casi, come anticipato, il mal capitato ha tutto il diritto di rivolgersi ad un
Albergo scadente: la responsabilità dell’agenzia di viaggi
Quanto detto fin’ora vale per le cosiddette “prenotazioni fai da te”. Il discorso, invece, è diverso (e più ampio) se la vacanza è stata organizzata da un’
Ciò posto, prima di comprendere come ottenere il risarcimento
Cos’è il danno da vacanza rovinata?
Ebbene, il danno da vacanza rovinata è previsto espressamente dalla legge [1]: si stabilisce, in particolare, che qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Al riguardo, basterebbe pensare a tutte quelle ipotesi in cui le aspettative del turista-viaggiatore vengano frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative, ovvero in ragione del livello inadeguato dell’
Il danno da vacanza rovinata è, dunque, il pregiudizio patito dal turista a causa della lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo, senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione – in tutto o in parte – del programma previsto. Se la vacanza “logora e non rigenera” e non si svolge – dunque – come ci si aspettava, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio.
Albergo scadente: scatta il danno da vacanza rovinata
Quanto detto, vale anche nelle ipotesi in cui l’albergo sia scadente o comunque al di sotto delle aspettative. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione [2], sottolineando che se l’hotel non è come pubblicizzato sul catalogo e le fotografie non rendono l’effettiva situazione della struttura, al turista è dovuto il risarcimento del danno da parte del tour operator che ha organizzato il soggiorno.
I clienti, infatti, vanno sempre risarciti per i disservizi dell’hotel, risarcimento che comprende non solo eventuali danni di natura economica (come, ad esempio, le spese sostenute per il soggiorno in un diverso luogo) ma anche
Albergo scadente: come ottenere il risarcimento
Quanto agli aspetti pratici, ecco cosa fare se l’albergo è al di sotto delle aspettative.
Fermo restando quanto detto sopra circa la possibilità di rivolgersi immediatamente ad un responsabile dell’albergo, in tali casi sarà possibile rivolgersi anche (e soprattutto) al venditore del viaggio (agenzia di viaggi, tour operator) al fine di richiedere la refusione di tutti i danni patrimoniali
A tal fine, è necessario predisporre apposito reclamo con richiesta del rimborso e del risarcimento indirizzata, a mezzo di raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, all’agenzia di viaggi o al tour operator. Detto reclamo deve essere tempestivo. Può essere presentato anche in corso di viaggio (al rappresentante locale del tour operator) e, comunque, nel termine di 10 giorni dal rientro dalla vacanza rovinata. Tale termine, tuttavia, secondo la Corte di Cassazione [3] non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti. Di conseguenza, la contestazione può essere anche successiva a condizione, però, che avvenga entro il termine di un anno dal rientro dal viaggio.
Inutile evidenziare che, per logiche ragioni di cassa, tali richieste risarcitorie sono il più delle volte disattese dalle agenzie di viaggio. Di talché, sempre più spesso, si finisce davanti ad un giudice. In tali casi, si sottolinea l’importanza di fornire prove adeguate (quali foto, filmati, oltre ovviamente alla produzione in giudizio del contratto di viaggio stipulato con relativo catalogo e ogni altro elemento comprovante l’inadempimento del tour operator) al fine di poter chiedere ed ottenere un risarcimento.