Violazione degli obblighi familiari anche nelle coppie di fatto

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Autore: Raffaella Mari

21 giugno 2013

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Massima apertura della Cassazione alle coppie di fatto: possono chiedere il risarcimento del danno da violazione degli obblighi familiari anche i conviventi non sposati.

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La donna non spostata, abbandonata dal convivente con un figlio da assistere, ha diritto a chiedere tutela al tribunale e ottenere, eventualmente, il risarcimento del danno da violazione degli obblighi familiari. E questo, appunto, anche se manca una famiglia in senso stretto.

A dirlo, è la Suprema Corte in una sentenza pubblicata ieri [1] che apre ulteriormente le porte alle coppie conviventi “more uxorio”, in linea con le recenti scelte del legislatore [2].

L’eventuale lesione di un diritto, se anche non trova disciplina tra le norme che regolano i rapporti all’interno del matrimonio, può sempre ottenere un riconoscimento all’interno dei più ampi

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diritti fondamentali della persona [3]. Vi sono infatti diritti che, a prescindere dalle condizioni in cui i soggetti si trovano, sono tutelati sempre e comunque dalla nostra costituzione. E il rispetto della dignità e della personalità deve essere garantito sia prima, sia durante il matrimonio.

È sbagliato, quindi, escludere l’esistenza di qualsiasi obbligo di assistenza fra persone legate da un semplice convivenza.

La violazione dei diritti fondamentali della persona ben si può configurare anche all’interno di una coppia di fatto, a patto che l’unione abbia caratteristiche di serietà e stabilità.

La stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento la Convenzione Europa non è limitata alle sole relazioni fondate sul matrimonio.

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