Si può circolare in Italia con la targa straniera?

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Auto con targa estera: quando si può guidare in Italia, quando scatta l’obbligo di reimmatricolazione e quando la confisca? Residenza normale: cos’è?

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A partire dal 2018, anno di entrata in vigore del decreto sicurezza voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, si sono moltiplicate le richieste di chiarimenti da parte di quanti sono stati fermati dalla polizia stradale perché alla guida di un’auto avente targa straniera. Il problema è che molte persone vengono sanzionate anche soltanto per essersi messi solo momentaneamente al volante dell’auto di un parente, familiare o amico con veicolo immatricolato all’estero. Sorge, dunque, la necessità di fare chiarezza:

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si può circolare in Italia con la targa straniera?

La risposta a questa domanda necessita della disamina di una norma del codice della strada che pone il divieto di guidare auto immatricolate all’estero. Il perché della proibizione è semplice: il legislatore vuole stroncare (o, quantomeno, limitare) il fenomeno dell’immatricolazione estera per evitare di pagare il bollo in Italia. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se si può circolare in Italia con la targa straniera.

Targa straniera: cosa dice il codice della strada?

Il Codice della strada dice che è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero [1]

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. Per chi trasgredisce questo divieto è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro.

L’autorità che accerta la violazione (carabinieri, polizia, ecc.) trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Come si evince dalla normativa appena riportata, il divieto è generalizzato a chiunque risiede in Italia da oltre due mesi, senza eccezioni (se non quelle che elencheremo nei prossimi paragrafi); probabilmente trattasi di un “effetto indesiderato” della lotta a chi, per non pagare il bollo, acquista l’auto in un altro Stato.

La norma si applica anche a chi abbia la doppia residenza o cittadinanza: se la persona è iscritta da più di sessanta giorni nei registri anagrafici italiani, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto, egli è residente in Italia e tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui parliamo.

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La reimmatricolazione del veicolo in Italia

Il Codice della strada dice che entro i 180 giorni successivi alla violazione, il proprietario del veicolo deve provvedere:

  1. ad immatricolare il veicolo in Italia;
  2. oppure a chiedere il rilascio di un foglio di via per portare il veicolo fuori dai confini italiani.

Se, invece, entro i 180 giorni dalla violazione, il proprietario del veicolo non chiede né l’immatricolazione in Italia del veicolo e nemmeno il rilascio del foglio di via, allora il veicolo viene confiscato (cioè si perde la proprietà del mezzo che, in pratica, diventa di proprietà dello Stato italiano).

Il foglio di via va richiesto, nei termini predetti, ad un ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (la Motorizzazione civile).

Guidare auto targa straniera: come giustificarsi?

L’unico modo per giustificarsi quando si è fermati alla guida di un’auto avente targa straniera sarebbe quello di avere con sé un documento di data certa (ad esempio una dichiarazione autenticata da un notaio) che attesti il

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grado di parentela o il rapporto tra chi si trova a guidare l’automobile con targa estera ed il proprietario del veicolo. In assenza, scatta il divieto di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Quando si può circolare in Italia con targa straniera?

Il divieto di circolare in Italia con targa straniera soffre alcune eccezioni, che riguardano:

Circolazione con residenza normale: cos’è?

Alle eccezioni elencate nel paragrafo superiore se ne aggiunge un’altra introdotta più di recente da una

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circolare del ministero dell’Interno [2], la quale ha provveduto a mitigare la severità della norma, in ragione anche della difficoltà, per le autorità, di accertare concretamente la violazione.

Secondo la predetta circolare, i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all’estero, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia.

Il titolare di residenza normale in Italia, dunque, può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che non acquisisca la residenza anagrafica. Ma cos’è la residenza normale?

Per residenza normale [3] in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

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Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.

In sintesi, dunque, la residenza normale, non essendo equiparabile alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune, non fa scattare il divieto di circolare con targa straniera; da tanto deriva che il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che non acquisisca la residenza anagrafica.

Il divieto di guidare con targa straniera dopo la circolare del 2019

Alla luce dell’ultima circolare del ministero dell’Interno, possiamo, dunque, concludere dicendo che il presupposto per il divieto assoluto di circolazione con targa estera è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti d’identità; pertanto, il divieto si applica sempre a chi risiede da più di sessanta giorni in Italia.

Il divieto non si applica nei confronti delle persone aventi residenza all’estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese che hanno sede in Italia e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia.

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