La caparra confirmatoria non è rivalutabile
Differenza tra caparra confirmatoria e penitenziale; la caparra confirmatoria, poiché assolve alla funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento, non dà luogo a maggiori danni neppure sotto forma di rivalutazione monetaria.
Nella stipula di contratti a prestazioni corrispettive (quelli, cioè, come la vendita, dove ognuna delle parti deve adempiere a propri obblighi) si è soliti inserire nel contratto alcune clausole per garantire e/o rafforzare il vincolo che ciascuna parte assume.
Se una parte si rende inadempiente, cioè non esegue la prestazione a suo carico, è soggetta alla richiesta di risarcimento danni formulata dall’altra parte. Questa, tuttavia, dovrà dimostrare il reale ammontare dei
Per evitare inconvenienti simili, il codice civile prevede alcuni rimedi e, fra questi la caparra confirmatoria [1]. Essa consiste in una somma di denaro o una quantità di beni fungibili (es. grano, olio, ecc.), che una parte consegna all’altra al momento della stipula del contratto, qualificandola espressamente come caparra confirmatoria, per distinguerla da un normale anticipo sul prezzo finale. In caso di buon esito del contratto, la caparra sarà considerata come acconto. Nel caso, invece, in cui il contratto non abbia avuto regolare esecuzione, il contraente che ha ricevuto la caparra potrà
La giurisprudenza, anche di recente [2], ha precisato che la caparra confirmatoria, poiché assolve alla funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento, per cui è accettata a titolo di integrale risarcimento, non dà luogo a maggiori danni neppure sotto forma di
Naturalmente, la parte, che non è inadempiente, può chiedere l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione. In tali ipotesi, anche il risarcimento è regolato secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che dovrà essere provato anche nell’ammontare e, in tal caso, la caparra avrà la funzione di garanzia del risarcimento, che potrà essere superiore o anche inferiore, con conseguente obbligo di restituzione della maggior somma [3].
La differenza tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale
Chiarire questo aspetto risulterà importante per quanti, ancora, non abbiano chiaro il concetto di “caparra”.
La caparra confirmatoria
– trattenere la caparra (se l’ha ricevuta) o pretenderne il doppio (se l’ha versata);
– oppure rivolgersi al giudice per chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno anche in misura maggiore rispetto alla caparra.
Diversa è invece la funzione della caparra penitenziale che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere dal contratto, in questo caso, deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro. Rispetto alla caparra confimatoria, quindi, in tal caso chi ha “subìto” l’inadempimento della controparte non potrà rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento più elevato.