La caparra confirmatoria non è rivalutabile

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Autore: Mario Mari

19 gennaio 2014

Avvocato civilista del foro di Cosenza con esperienze in materia di espropriazioni, diritti reali, diritto bancario e commerciale. Cassazionista.

Differenza tra caparra confirmatoria e penitenziale; la caparra confirmatoria, poiché assolve alla funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento, non dà luogo a maggiori danni neppure sotto forma di rivalutazione monetaria.

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Nella stipula di contratti a prestazioni corrispettive (quelli, cioè, come la vendita, dove ognuna delle parti deve adempiere a propri obblighi) si è soliti inserire nel contratto alcune clausole per garantire e/o rafforzare il vincolo che ciascuna parte assume.

Se una parte si rende inadempiente, cioè non esegue la prestazione a suo carico, è soggetta alla richiesta di risarcimento danni formulata dall’altra parte. Questa, tuttavia, dovrà dimostrare il reale ammontare dei

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danni subiti: per cui se non dovesse riuscire a fornire tale prova, la parte inadempiente se ne avvantaggerà.

Per evitare inconvenienti simili, il codice civile prevede alcuni rimedi e, fra questi la caparra confirmatoria [1]. Essa consiste in una somma di denaro o una quantità di beni fungibili (es. grano, olio, ecc.), che una parte consegna all’altra al momento della stipula del contratto, qualificandola espressamente come caparra confirmatoria, per distinguerla da un normale anticipo sul prezzo finale. In caso di buon esito del contratto, la caparra sarà considerata come acconto. Nel caso, invece, in cui il contratto non abbia avuto regolare esecuzione, il contraente che ha ricevuto la caparra potrà

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trattenerla e recedere dal contratto, se l’inadempimento è della parte che l’aveva versata. Invece, se inadempiente è il contraente che ha ricevuto la caparra, questa sarà tenuta a restituire il doppio della somma o delle cose fungibili. Dunque, in tal caso, la caparra sarà considerata come risarcimento del danno a favore della parte che abbia “subito” l’inadempimento dell’altra.

La giurisprudenza, anche di recente [2], ha precisato che la caparra confirmatoria, poiché assolve alla funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento, per cui è accettata a titolo di integrale risarcimento, non dà luogo a maggiori danni neppure sotto forma di

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rivalutazione monetaria.

Naturalmente, la parte, che non è inadempiente, può chiedere l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione. In tali ipotesi, anche il risarcimento è regolato secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che dovrà essere provato anche nell’ammontare e, in tal caso, la caparra avrà la funzione di garanzia del risarcimento, che potrà essere superiore o anche inferiore, con conseguente obbligo di restituzione della maggior somma [3].

La differenza tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale

Chiarire questo aspetto risulterà importante per quanti, ancora, non abbiano chiaro il concetto di “caparra”.

La caparra confirmatoria

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è la più frequente. Il meccanismo lo si è illustrato nell’articolo. L’interessato, in alternativa a trattenere la caparra, potrà insistere per l’adempimento contrattuale davanti al giudice e richiedere il risarcimento per l’ulteriore danno subito. In altre parole, per la parte che ha “subìto” l’inadempimento della controparte si aprono due vie:

– trattenere la caparra (se l’ha ricevuta) o pretenderne il doppio (se l’ha versata);

– oppure rivolgersi al giudice per chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno anche in misura maggiore rispetto alla caparra.

Diversa è invece la funzione della caparra penitenziale che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere dal contratto, in questo caso, deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro. Rispetto alla caparra confimatoria, quindi, in tal caso chi ha “subìto” l’inadempimento della controparte non potrà rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento più elevato.

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