Iva su acqua

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Autore: Redazione

10 ottobre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Acqua minerale, in bottiglia e di sorgente: quando l’aliquota agevolata al 10% e quando quella ordinaria al 22%?

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L’Iva agevolata al 10% e quella minima al 4% sono state previste a tutela dei consumatori di beni di prima necessità, come latte e pane. Stranamente, però, nell’elenco di tali prodotti non c’è l’acqua. L’acqua sconta, infatti, l’Iva al 22%. Ma non sempre. In alcuni casi, come ad esempio le cessioni di acqua non minerale, è prevista l’Iva al 10%. A fare il punto della situazione è una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna [1]. Ecco dunque, secondo i giudici, qual è il corretto regime dell’Iva sull’acqua.

Iva sull’acqua

Potrà sembrarti un paradosso (e difatti sulla questione sono intervenute più interrogazioni parlamentari

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[2]): l’acqua, il bene per eccellenza senza il quale non potremmo vivere, da un punto di vista fiscale viene trattato al pari delle merendine, della Coca Cola e dei super alcolici, scontando l’Iva al 22%. Nello stesso tempo, alla Nutella viene applicata l’Iva al 10%.

Come anticipato, però, a volte l’acqua gode dell’aliquota agevolata ossia dell’Iva al 10%: ciò succede in caso di cessioni di acqua non minerale.

Va premesso che le acque in commercio si distinguono, per origini e caratteristiche, in:

Inizialmente, le vendite di tali tipologie di acqua erano soggette all’Iva al 10%. La questione è cambiata nel 1990

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[3] quando la vendita di acqua minerale è stata assoggettata ad un diverso regime a seconda del tipo di acqua venduto. Pertanto, in forza di tale modifica, attualmente l’Iva sull’acqua è così determinata:

Acqua con Iva al 22%

Dunque, scatta l’Iva al 22% per l’acqua minerale, quella cioè destinata al consumo umano in bottiglia, la cosiddetta acqua da tavola o quella da passeggio venduta nelle bottigliette da mezzo litro, sia tramite i distributori automatici che al bar, al supermercato o allo stadio. Secondo l’Agenzia delle Entrate [4], anche l’acqua venduta in boccioni, quella cioè per gli erogatori da uffici, sconta l’Iva al 22%.

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Anche la cessione di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, sconta l’aliquota ordinaria, attualmente del 22%.

L’acqua di sorgente, “dal punto di vista microbiologico, presenta caratteristiche di purezza molto simili a quelle delle acque minerali e per questo motivo non necessita di alcun trattamento”, tuttavia dal “punto di vista chimico l’acqua di sorgente segue pienamente la legislazione delle acque potabili”.

Acqua con Iva al 10%

Solo l’acqua erogata tramite le condotte idriche – a detta dell’Agenzia delle Entrate – è soggetta all’aliquota del 10%.

Segnaliamo infine una pronuncia della Ctp di Modena

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[5] in base alla quale la commercializzazione di acqua di sorgente, anche se operata attraverso la distribuzione in bottiglia o boccioni, sconta l’Iva agevolata al 10 per cento. È pertanto illegittimo l’avviso di accertamento motivato su una diversa interpretazione della norma da parte dell’amministrazione finanziaria, fondata sull’assimilazione dell’acqua di sorgente all’acqua minerale.

Iva sull’acqua: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Nonostante questa semplice distinzione, l’Agenzia delle Entrate ha spesso interpretato la norma in modo da estendere l’aliquota ordinaria al 22% anche alle cessioni di acqua non minerale. Secondo l’amministrazione finanziaria, l’aliquota agevolata al 10% varrebbe solo in caso di servizio di erogazione di acqua effettuato dai soggetti gestori della rete idrica pubblica

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[4]. A detta del fisco, infatti, la disciplina amministrativa del mercato delle acque minerali e sorgive avrebbe equiparato in termini economici le diverse tipologie di acqua in commercio, privando di ragionevolezza l’esistente differenziazione del trattamento Iva e giustificando l’agevolazione per il solo servizio pubblico. Interpretazione ritenuta sbagliata dalla sentenza della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, che segue un precedente della Ctr di Bologna [6]. Infatti, nella pronuncia in commento, si ricorda che la legge [7], in merito all’Iva al 10%, prevede «acqua, acqua minerale» e non fa distinzione fra acqua potabile normale, acqua di sorgente e/o acque minerali. L’aliquota al 22% resta, quindi, unicamente confinata alle cessioni di acque minerali e/o di sorgente.

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