Quando al coniuge spetta una quota del TFR del partner?
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Mia moglie, che sta divorziando da me, ha sempre diritto al mio TFR?
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La legge italiana (la n. 898 del 1970, articolo 12 bis) riconosce al coniuge divorziato (non al coniuge separato) il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due presupposti:
- il coniuge divorziato deve già percepire dall’altro coniuge un assegno divorzile (stabilito nella sentenza di divorzio) versato periodicamente;
- il coniuge divorziato interessato alla quota del TFR dell’altro coniuge non deve essersi nuovamente sposato.
Quindi sua moglie potrà pretendere da lei una quota del suo TFR se sussisteranno tutti insieme i seguenti presupposti:
- deve essere stata emessa e passata in giudicato sentenza di divorzio;
- sua moglie deve aver diritto, in base alla sentenza di divorzio, ad ottenere da lei un assegno divorzile da versarsi periodicamente (se, invece, a sua moglie non spettasse alcun assegno divorzile o se gli spettasse un assegno divorzile da versarsi in un’unica soluzione, non potrà poi aver diritto ad alcuna quota del suo TFR);
- sua moglie non deve essersi nuovamente sposata.
Solo in presenza dei presupposti appena esposti a sua moglie spetterà una quota pari al 40% del suo TFR maturato nei soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Articolo tratto da consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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