Indennizzo commercianti e pensione anticipata

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Autore: Consulenze

09 novembre 2019

Se il commerciante chiuderà la propria attività a luglio 2020 e inizierà a beneficiare dell’indennizzo per cessazione attività, durante tale periodo di godimento dell’INDCOM maturerà a luglio 2021 il diritto alla pensione anticipata, grazie ai contributi figurativi accreditati, può accedere alla pensione anticipata e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino a luglio 2026, mese di compimento dell’età pensionabile? Ho formalizzato per ben tre volte quesiti in materia a “INPS Risponde” con il seguente risultato: Note Risoluzione: Come già ho piu’ volte spiegato non potrà accedere alla pensione anticipata , ma verrà accompagnata alla pensione di vecchiaia. In presenza di Indcom non puo’ essere autorizzata ai versamenti volontari.” Lei nel suo chiarissimo articolo del 6/6/19 “La legge per tutti” afferma invece che è possibile, può gentilmente fornirmi ulteriori elementi?”

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Il periodo di godimento dell’indennizzo Indcom, da computare nella gestione commercianti, è utile ai fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretta (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretta (pensione ai superstiti- di reversibilità); non è invece utile per la misura della pensione. Quanto affermato è esplicitato nella Circolare Inps 20/2002 e confermato nel messaggio Inps 7384/2014.

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato: la corresponsione del beneficio Indcom termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi, pena il recupero retroattivo di quanto indebitamente percepito. L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti, come ad esempio la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità. Quanto affermato è, ugualmente, esplicitato nella Circolare Inps 20/2002 e confermato nel messaggio Inps 7384/2014.

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A tal riguardo, l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione anticipata o di anzianità (messaggio Inps 7384/2014). In tal caso, pertanto, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non è accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa, in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

In base a quanto esposto, si desume dunque che:

Per una maggiore chiarezza, si riporta il punto 2 del messaggio Inps 7384/2014:

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Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Analogamente al caso precedentemente esposto, il periodo di godimento dell’indennizzo, successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità/anticipata, non darà luogo all’accredito di ulteriore contribuzione nell’ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

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Da quanto esposto, si evince chiaramente che l’Inps riconosce i contributi figurativi sino al perfezionamento del requisito contributivo per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini; il requisito dovrebbe restare inalterato sino al 2026).

Bisogna comunque sottolineare che questi contributi non aumenteranno la misura della pensione, ma saranno utili ai soli fini del diritto: nel calcolo previsionale dell’importo della pensione, dunque, non potranno essere contati i contributi figurativi erogati a seguito dell’indennizzo. Lo stesso vale per qualsiasi trattamento, compresa la pensione di vecchiaia: i contributi riconosciuti nel periodo di godimento Indcom non incrementano né modificano l’importo di alcuna pensione.

Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.

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