Notifica titolo esecutivo contro pubblica amministrazione
Procedura esecutiva contro ente pubblico: come funziona? Il precetto può essere notificato insieme al titolo esecutivo?
La legge dice che gli enti pubblici, salvo eccezioni, devono comportarsi nei confronti dei cittadini come se fossero dei normalissimi privati. Ciò significa che la pubblica amministrazione è tenuta a usare gli strumenti privatistici classici: ad esempio, se ha bisogno di riscuotere un credito, dovrà avvalersi dell’ordinaria procedura di recupero delle spettanze, magari affidando l’incarico a un avvocato e procedendo con le dovute istanze. Ciò vale anche quando la p.a. è debitrice: chi vuole recuperare il credito che vanta nei confronti di un ente pubblico dovrà seguire il normale iter previsto dalla legge. Si arriva a un certo punto, però, in cui la p.a. beneficia di un regime particolare: te ne renderai conto ora che ti parlerò della
La legge concede agli enti pubblici un termine più comodo per poter ottemperare ai propri obblighi, termine che, se non rispettato, rischia di mettere a repentaglio l’intera procedura. Se ciò che ti ho detto ha stuzzicato il tuo interesse perché sei un appassionato di questioni giuridiche oppure perché ti trovi coinvolto in prima persona, nel senso che sei creditore del Comune, della Provincia o di altro ente pubblico, prosegui nella lettura: ti dirò come funziona la notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.
Indice
Cos’è il titolo esecutivo?
Per comprendere bene un argomento bisogna prima analizzarne singolarmente ciascun elemento; nel caso che qui ci interessa, è necessario che ti spieghi
Il titolo esecutivo è un documento che legittima le pretese di una persona e, in particolare, consente di esercitare l’azione esecutiva sui beni di un altro soggetto. Il titolo esecutivo può essere un atto giudiziale (come una sentenza) oppure stragiudiziale (la cambiale, ad esempio): l’importante è che la legge attribuisca a tale documento l’idoneità a fondare una legittima procedura esecutiva.
Peraltro, secondo la legge [1], il diritto consacrato all’interno del titolo esecutivo deve essere certo nella sua esistenza, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione.
Quali sono i titoli esecutivi?
Sempre secondo la legge, sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (ad esempio, il decreto ingiuntivo non opposto oppure munito della provvisoria esecutività);
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Titolo esecutivo contro pubblica amministrazione: come si ottiene?
Abbiamo detto che un titolo esecutivo può essere sia giudiziale che stragiudiziale: in altre parole, può derivare da un provvedimento del giudice oppure da altre fonti. Nel caso della pubblica amministrazione, però, è ben difficile che il titolo esecutivo non sia giudiziale: il più delle volte si agisce contro la pubblica amministrazione in forza di un
Quasi sempre le somme che la pubblica amministrazione si era impegnata a versare sono stabilite all’interno di un contratto: ad esempio, il mandato professionale conferito a un ingegnere per una consulenza, oppure l’appalto sottoscritto con l’impresa incaricata dei lavori pubblici.
È possibile, però, che la pubblica amministrazione sia debitrice per via di un fatto illecito: classico esempio è quello della caduta provocata dal manto stradale dissestato. In un’ipotesi del genere, il giudice dovrà accertare l’effettiva sussistenza della responsabilità dell’ente pubblico e, in seguito, quantificare l’importo da riconoscere a titolo di
A cosa serve la notifica del titolo esecutivo?
Una volta ottenuto il titolo esecutivo, la legge [2] onera il creditore di provvedere alla sua notifica al debitore: a parte casi eccezionali, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente: non dovrà dunque essere comunicata al suo avvocato, ma alla parte stessa.
Questa regola è comune a tutte le forme di esecuzione, anche se intraprese nei confronti della pubblica amministrazione: ciò significa che, se hai ottenuto un titolo esecutivo per far valere i tuoi diritti contro la pubblica amministrazione, dovrai innanzitutto provvedere a notificarglielo.
Il precetto contro la pubblica amministrazione
Il secondo passo verso la procedura esecutiva è la notifica del precetto. Il precetto è un atto stragiudiziale (di norma redatto dall’avvocato) con il quale si intima al debitore di adempiere l’obbligo indicato nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni.
Il precetto, insomma, è una specie di ultimatum con cui si invita il debitore ad adempiere spontaneamente, pena l’inizio della procedura esecutiva, cioè della procedura che porterà il creditore a soddisfarsi coattivamente, anche senza la collaborazione del debitore.
Orbene, la procedura ordinaria vorrebbe che il precetto venisse notificato successivamente al titolo esecutivo (in tal caso, riportando la data dell’avvenuta notificazione di quest’ultimo), ovvero contestualmente allo stesso.
È proprio qui che la legge prevedere un regime particolare, dedicato proprio al caso in cui la parte debitrice sia la pubblica amministrazione. Secondo la legge [3], le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
In pratica, la legge dice che il creditore, una volta notificato il titolo esecutivo (la sentenza o il decreto ingiuntivo definitivo, ad esempio), deve
Tutto ciò significa che, contrariamente a quanto avviene di solito:
- il precetto non potrà essere notificato unitamente al titolo esecutivo;
- il precetto non potrà essere notificato prima di quattro mesi dalla notificazione del titolo esecutivo;
- la procedura esecutiva vera e propria (ad esempio, il pignoramento quale primo atto di espropriazione forzata) potrà essere intrapresa non prima di centotrenta giorni a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, visto che il precetto non può essere notificato prima di centoventi giorni, mentre il precetto stesso deve concedere almeno altri dieci giorni di tempo per poter adempiere. Di fatto, però, considerando i tempi fisiologici di perfezionamento delle notificazione, nella prassi si superano i 150 giorni prima di poter procedere contro una p.a.
Notifica titolo esecutivo e precetto alla p.a.: come funziona?
Quanto appena detto nel paragrafo superiore è valido per la maggioranza dei
Ciò significa che, se ad esempio una sentenza del giudice condanna la pubblica amministrazione al rilascio di un fondo illegittimamente occupato, sarà possibile procedere con la notifica contestuale di precetto e titolo esecutivo, o comunque senza rispettare il termine di centoventi giorni che deve altrimenti intercorrere tra la notifica del titolo e quella del precetto.