Notifica titolo esecutivo contro pubblica amministrazione

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Autore: Mariano Acquaviva

23 novembre 2019

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Procedura esecutiva contro ente pubblico: come funziona? Il precetto può essere notificato insieme al titolo esecutivo?

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La legge dice che gli enti pubblici, salvo eccezioni, devono comportarsi nei confronti dei cittadini come se fossero dei normalissimi privati. Ciò significa che la pubblica amministrazione è tenuta a usare gli strumenti privatistici classici: ad esempio, se ha bisogno di riscuotere un credito, dovrà avvalersi dell’ordinaria procedura di recupero delle spettanze, magari affidando l’incarico a un avvocato e procedendo con le dovute istanze. Ciò vale anche quando la p.a. è debitrice: chi vuole recuperare il credito che vanta nei confronti di un ente pubblico dovrà seguire il normale iter previsto dalla legge. Si arriva a un certo punto, però, in cui la p.a. beneficia di un regime particolare: te ne renderai conto ora che ti parlerò della

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notifica del titolo esecutivo contro la pubblica amministrazione.

La legge concede agli enti pubblici un termine più comodo per poter ottemperare ai propri obblighi, termine che, se non rispettato, rischia di mettere a repentaglio l’intera procedura. Se ciò che ti ho detto ha stuzzicato il tuo interesse perché sei un appassionato di questioni giuridiche oppure perché ti trovi coinvolto in prima persona, nel senso che sei creditore del Comune, della Provincia o di altro ente pubblico, prosegui nella lettura: ti dirò come funziona la notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.

Cos’è il titolo esecutivo?

Per comprendere bene un argomento bisogna prima analizzarne singolarmente ciascun elemento; nel caso che qui ci interessa, è necessario che ti spieghi

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cos’è un titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è un documento che legittima le pretese di una persona e, in particolare, consente di esercitare l’azione esecutiva sui beni di un altro soggetto. Il titolo esecutivo può essere un atto giudiziale (come una sentenza) oppure stragiudiziale (la cambiale, ad esempio): l’importante è che la legge attribuisca a tale documento l’idoneità a fondare una legittima procedura esecutiva.

Peraltro, secondo la legge [1], il diritto consacrato all’interno del titolo esecutivo deve essere certo nella sua esistenza, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione.

Quali sono i titoli esecutivi?

Sempre secondo la legge, sono titoli esecutivi:

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Titolo esecutivo contro pubblica amministrazione: come si ottiene?

Abbiamo detto che un titolo esecutivo può essere sia giudiziale che stragiudiziale: in altre parole, può derivare da un provvedimento del giudice oppure da altre fonti. Nel caso della pubblica amministrazione, però, è ben difficile che il titolo esecutivo non sia giudiziale: il più delle volte si agisce contro la pubblica amministrazione in forza di un

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atto giudiziale, cioè di un provvedimento del giudice che riconosce formalmente il credito del privato cittadino nei confronti della p.a.

Quasi sempre le somme che la pubblica amministrazione si era impegnata a versare sono stabilite all’interno di un contratto: ad esempio, il mandato professionale conferito a un ingegnere per una consulenza, oppure l’appalto sottoscritto con l’impresa incaricata dei lavori pubblici.

È possibile, però, che la pubblica amministrazione sia debitrice per via di un fatto illecito: classico esempio è quello della caduta provocata dal manto stradale dissestato. In un’ipotesi del genere, il giudice dovrà accertare l’effettiva sussistenza della responsabilità dell’ente pubblico e, in seguito, quantificare l’importo da riconoscere a titolo di

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risarcimento del danno.

A cosa serve la notifica del titolo esecutivo?

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, la legge [2] onera il creditore di provvedere alla sua notifica al debitore: a parte casi eccezionali, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente: non dovrà dunque essere comunicata al suo avvocato, ma alla parte stessa.

Questa regola è comune a tutte le forme di esecuzione, anche se intraprese nei confronti della pubblica amministrazione: ciò significa che, se hai ottenuto un titolo esecutivo per far valere i tuoi diritti contro la pubblica amministrazione, dovrai innanzitutto provvedere a notificarglielo.

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Il precetto contro la pubblica amministrazione

Il secondo passo verso la procedura esecutiva è la notifica del precetto. Il precetto è un atto stragiudiziale (di norma redatto dall’avvocato) con il quale si intima al debitore di adempiere l’obbligo indicato nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni.

Il precetto, insomma, è una specie di ultimatum con cui si invita il debitore ad adempiere spontaneamente, pena l’inizio della procedura esecutiva, cioè della procedura che porterà il creditore a soddisfarsi coattivamente, anche senza la collaborazione del debitore.

Orbene, la procedura ordinaria vorrebbe che il precetto venisse notificato successivamente al titolo esecutivo (in tal caso, riportando la data dell’avvenuta notificazione di quest’ultimo), ovvero contestualmente allo stesso.

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È proprio qui che la legge prevedere un regime particolare, dedicato proprio al caso in cui la parte debitrice sia la pubblica amministrazione. Secondo la legge [3], le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

In pratica, la legge dice che il creditore, una volta notificato il titolo esecutivo (la sentenza o il decreto ingiuntivo definitivo, ad esempio), deve

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attendere almeno centoventi giorni prima di poter notificare il successivo precetto. Se questa tempistica non viene rispettata, il precetto è nullo.

Tutto ciò significa che, contrariamente a quanto avviene di solito:

Notifica titolo esecutivo e precetto alla p.a.: come funziona?

Quanto appena detto nel paragrafo superiore è valido per la maggioranza dei

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titoli esecutivi e dei precetti notificati alla pubblica amministrazione, ma non per tutti. Come stabilito dalla legge, il termine di centoventi giorni che deve intercorrere tra la data della notifica del titolo esecutivo e quella della notifica del precetto va rispettata solamente per i titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze e decreti, in buon a sostanza) definitivi che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro.

Ciò significa che, se ad esempio una sentenza del giudice condanna la pubblica amministrazione al rilascio di un fondo illegittimamente occupato, sarà possibile procedere con la notifica contestuale di precetto e titolo esecutivo, o comunque senza rispettare il termine di centoventi giorni che deve altrimenti intercorrere tra la notifica del titolo e quella del precetto.

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