Come riconoscere un figlio e cosa succede se il padre si rifiuta

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Autore: Consulenze

16 novembre 2019

Se una donna rimane incinta da una relazione extra coniugale e lei decide di portare avanti la gravidanza, il padre può decidere di non riconoscere il figlio? Un domani ci possono essere problemi? Considerando lui italiano lei ungherese, quale sono le procedure da fare legalmente corrette?

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Secondo la legge italiana (legge n. 194 del 22.05.1978), è la donna a decidere se portare avanti o meno la gravidanza; di seguito la norma: «Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito

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[…], o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia».

Il ruolo dell’uomo in una situazione del genere è decisamente marginale rispetto a quello della donna, la quale in effetti è l’unica a poter decidere. La situazione cambia leggermente nel caso in cui la futura madre sia minorenne. La legge dice che se la donna non ha raggiunto i diciotto anni d’età, per l’aborto è richiesto l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza, la tutela. In poche parole, quindi, la minorenne non può decidere da sola senza il consenso dei genitori. Il consenso è richiesto solamente se la donna ha già intenzione di abortire. Questo significa che, se la donna non vuole interrompere la gravidanza e i genitori, al contrario, sono favorevoli all’aborto, la gestazione proseguirà normalmente, secondo il volere della futura madre.

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Per quanto riguarda il padre, egli può rifiutare di riconoscere il proprio figlio naturale, ma la madre (e, in futuro, anche il figlio) può comunque intraprendere contro di lui un procedimento giudiziario volto ad accertarne la paternità (art. 269 cod. civ., ricorso ex art. 737 cod. proc. civ.). In questo procedimento, il padre non può essere obbligato a sottoporsi al test del dna; tuttavia, secondo la giurisprudenza, questo diniego, se ingiustificato, può essere un elemento indiziante della paternità.

In altre parole, se la madre o il figlio chiede l’esame del sangue sul presunto padre e questo non fornisce il consenso al prelievo ematico, il giudice può solo per questo accertare la paternità. La giurisprudenza ha infatti chiarito a riguardo che il

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rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.

La madre può utilizzare ogni mezzo di prova a sua disposizione (anche testimonianze) per poter dimostrare la paternità naturale dell’uomo.

Dal riconoscimento di paternità deriva ovviamente tutta una serie di conseguenze giuridiche, in primis l’obbligo di provvedere a mantenere il figlio e a restituire alla madre almeno metà delle spese che, fino a quel momento, ha sostenuto da sola.

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In questo senso anche la Corte di Cassazione (sent. n. 7986/14 ), secondo cui nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, e quindi uno solo di essi sia tenuto a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene comunque meno l’obbligo dell’altro genitore a risarcire la propria quota di mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi.

In pratica, ciò vuol dire che i doveri dell’uomo, una volta accertata la paternità, retroagiscono sino al momento della procreazione, anche se l’accertamento è avvenuto successivamente.

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Il figlio naturale riconosciuto è ovviamente equiparato ai figli legittimi, cioè a quelli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio: nessuna differenza di trattamento giuridico c’è tra essi. Il figlio naturale avrà diritto anche alla successione.

Se, al contrario, il padre intende riconoscere il proprio figlio, occorrerà recarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza e dichiarare di essere il padre del bambino. La procedura è leggermente diversa a seconda del momento in cui sia fatta la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale nato fuori del matrimonio:

Il riconoscimento spontaneo può avvenire anche in un qualsiasi

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momento successivo alla nascita, recandosi presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, oppure con una dichiarazione resa in atto pubblico (ad esempio, un atto redatto da notaio) o, ancora, per testamento (in quest’ultimo caso, però, il riconoscimento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore).
Quando ci si reca dall’Ufficiale dello Stato Civile per il riconoscimento successivo alla nascita, la persona da riconoscere come figlio non deve essere già stata registrata come figlio legittimo od essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.

Per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso può essere negato solo nel caso in cui il riconoscimento rechi pregiudizio al figlio. In mancanza provvede il Tribunale dei Minorenni.

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Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne è necessario il consenso all’attribuzione del cognome paterno.

Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.

Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.

Da ricordare, infine, che il riconoscimento è un atto solenne e irrevocabile: non si può disconoscere il figlio che è stato in precedenza riconosciuto. Il riconoscimento può tuttavia essere impugnato nei seguenti casi:

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva

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