I creditori del socio di una Snc possono essere pagati dalla società?

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Autore: Redazione

25 febbraio 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Possibilità e limiti per i creditori del socio insoddisfatti di richiedere alla società di cui è socio il loro debitore il pagamento di una somma di denaro che rappresenta il valore patrimoniale della sua quota.

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Cosa può accadere quando un soggetto, che detiene una quota in una società in nome collettivo, accumula debiti per rapporti estranei alla società (debiti cioè personali, ossia per spese relative a propri bisogni o velleità)? Come possono difendersi i suoi creditori e in che limiti? E soprattutto, essi possono aggredire la partecipazione del loro debitore nella società stessa?

La partecipazione del socio di una società in nome collettivo ha un valore patrimoniale monetizzabile: questo valore è dato sia dalle somme di denaro che il socio riceve quando vengono ripartiti gli utili, durante la vita della società, sia dall’importo in denaro che deve essere

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liquidato al socio quando si verifica lo scioglimento della società o del singolo rapporto sociale (es: in caso di recesso o di esclusione del socio). Più la società avrà raggiunto risultati positivi a quella data, più sarà alto l’importo di liquidazione.

Per esempio: se la società vale 100 mila euro, e il socio detiene il 10% del capitale, egli avrà diritto ad ottenere un valore di liquidazione di 10 mila Euro, nel momento in cui esce dalla società.

La legge prevede che i creditori, se non vengono pagati dal loro debitore, possono in alcuni casi ed entro certi limiti, richiedere che la società di cui esso è socio paghi in anticipo questa somma di denaro in loro vantaggio

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Bisogna distinguere due ipotesi:

1) Nelle SNC definite regolari, ossia costituite con atto notarile iscritto al Registro Imprese (a questa formalità provvede il notaio), i creditori particolari del socio non possono chiedere la liquidazione anticipata della quota, finché dura la società.

Attenzione però: la durata della società è quella prevista dall’atto costitutivo. Una volta scaduta la durata della società, i creditori avranno via libera.

Infatti:

– nel caso in cui sia eseguita una proroga tacita della durata, ossia quando i soci, scaduto il termine di durata previsto dall’atto costitutivo, continuino di fatto ad esercitare l’attività, il creditore potrà domandare la liquidazione della quota

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in ogni tempo;

– nel caso in cui sia eseguita una proroga della durata espressa, ossia deliberata dai soci con apposito atto, il creditore potrà opporsi con domanda giudiziale, entro tre mesi dalla data di iscrizione della decisione al Registro Imprese. Se la domanda del creditore è accolta dal Tribunale, la società dovrà liquidare la quota in favore del creditore entro tre mesi dalla notifica della sentenza.

2) Più semplice è invece l’intervento dei creditori nel caso delle società in nome collettivo definite irregolari che sono, ad esempio, le società di fatto o le società che risultano da un contratto fatto tra le parti senza l’intervento del notaio e quindi non iscritto al Registro Imprese. In questo caso i creditori potranno in ogni tempo chiedere la liquidazione della quota del loro debitore, senza dover aspettare che scada la durata della società. Se la società è irregolare sarà sufficiente per i creditori personali del socio dimostrare che i beni del debitore sono insufficienti a soddisfare il loro credito, e la società, salvo che non deliberi di sciogliersi anticipatamente, sarà in questo caso tenuta a pagare.

di ARTEMIS BINARIS

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