Colf in nero si registra mentre lavora: vale come prova?

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Autore: Redazione

14 novembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Si può controllare la collaboratrice domestica oppure quest’ultima può registrare o riprendere le scene di vita in casa per dimostrare il rapporto di lavoro?

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Il lavoro domestico è tra quelli ove l’irregolarità è ancora elevata. Colf e badanti hanno rapporti precari, sono spesso pagate in nero e non vengono denunciate. Che c’entra questo con il problema delle telecamere in casa? La telecamera può essere un validissimo mezzo di prova, ma non sempre è utilizzabile: leggi sulla tutela del lavoro e della privacy ne vietano spesso l’impiego. E dunque, se è vero che il datore di lavoro non può installare degli impianti di videosorveglianza per controllare a distanza i propri dipendenti potrebbero farlo invece questi ultimi per incastrarlo e dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro? Nell’ambito del lavoro domestico, esistono regole più severe posta la coincidenza tra il luogo di lavoro e l’abitazione privata del datore?

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Immagina che la tua collaboratrice domestica, che viene da te due volte a settimana e che paghi a giornata, senza un’effettiva assunzione, porti con sé un registratore o una piccola telecamera. L’apparecchio filma ogni momento della sua attività per dimostrare l’esistenza del rapporto lavorativo e un giorno poterti fare causa. Magari sta meditando di chiederti gli straordinari, le differenze retributive, le ferie e soprattuto il Tfr (la buona uscita). Nell’occhio della telecamera finiscono, però, non solo i mobili di casa tua ma anche tu stesso quando le dai le direttive. Una prova di questo tipo potrebbe essere usata contro di te in un eventuale processo? Se la colf in nero si registra mentre lavora, vale come prova

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oppure la puoi denunciare per lesioni della privacy?

La questione è stata analizzata dalla Cassazione proprio di recente [1].

La Corte si è trovata a decidere il caso di una donna che, durante la propria attività alle dipendenze di una coppia, aveva filmato diverse scene e, nel corso della causa per ottenere l’inquadramento, aveva prodotto le registrazioni. Proprio per questo la colf era stata subito denunciata per interferenze nella vita privata, un reato posto a tutela della riservatezza delle persone. Ecco qual è stato l’indirizzo sposato dalla Suprema Corte.

Registrazioni e riprese: quando sono lecite

È possibile

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registrare o filmare conversazioni tra soggetti non al corrente di ciò, che quindi non hanno fornito alcuna autorizzazione, a patto di non allontanarsi dal luogo ove avviene l’intercettazione e di non farlo nei luoghi di privata dimora altrui. A questa regola, ci hanno sino ad oggi abituato le aule di tribunale. La Cassazione, però, ha appena effettuato una specificazione importante che finisce per derogare a tale principio.

Riprese in casa altrui: si possono fare?

Secondo i giudici, è possibile usare registratori e telecamere anche in casa altrui a condizione che non vengano filmante scene di vita privata e che colui che agisce sia presente in quel momento.

È, dunque, vietato lasciare la telecamera e andare altrove, destando così la convinzione negli altri soggetti

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in loco di non essere visti o sentiti.

L’intromissione illecita, vietata dalla norma del codice penale che punisce l’interferenza nella vita privata altrui, si realizza quando l’estraneo viola l’intimità dei proprietari dell’abitazione. Ma la semplice assenza del consenso da parte di chi viene filmato non è sufficiente a far scattare il reato in commento.

Sì alle riprese in casa se l’autore autorizzato è presente e non filma scene di vita privata

Sono, pertanto, lecite le riprese in casa effettuate da una persona che si limita a filmare l’abitazione e gli arredi e non scene di vita privata.

Secondo i supremi giudici «non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata la condotta di colui che, mediante l‘uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene. Ciò perché l‘interferenza illecita vietata dal codice penale è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso».

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Allo stesso modo, il proprietario di casa non può nascondere, nel proprio appartamento, una telecamera per filmare o registrare ciò che dicono o fanno i conviventi o gli ospiti se lui, in quel momento, si assenta. Questo principio era stato già sottolineato in passato dalla Cassazione che ha chiarito: «integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione», ossia si trova insieme a loro al momento in cui la telecamera è su “on”.

La donna delle pulizie è autorizzata a stare nella casa ove svolge l’attività lavorativa; per cui, se le immagini da questa filmante riguardano gli ambienti interni e i mobili e non riprendono, invece, scene di vita privata, non c’è alcun reato.

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