Incauto acquisto: ultime sentenze

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Autore: Redazione

16 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Differenza tra ricettazione e incauto acquisto; provenienza illecita delle cose acquistate.

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Cos’è l’incauto acquisto? Chi commette tale contravvenzione? Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze.

Atteggiamento psicologico

L’elemento distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione dell’incauto acquisto è rappresentato dal differente atteggiamento psicologico del soggetto agente, unitamente alla possibilità di verificare – in ragione delle

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modalità di ricezione e acquisto – la sussistenza della semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (confermata la condanna per ricettazione nei confronti dell’imputato che aveva acquistato da un sito internet 100 capi di abbigliamento intimo con marchi contraffatti ad un prezzo del singolo capo del tutto incoerente con il valore commerciale del bene).

Cassazione penale sez. II, 28/09/2021, n.38113

Consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall’art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res “siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre”.

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Cassazione penale sez. I, 26/03/2021, n.21526

Cos’è l’incauto acquisto?

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 648 c.p., è richiesto che l’imputato acquisti o, comunque, riceva cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto. Pertanto, elemento essenziale per la configurabilità del reato sotto il profilo materiale è l’acquisto del possesso di cose di illecita provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo dell’elemento psicologico, è necessario che l’imputato sia consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo possesso. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l’agente poteva, all’atto della ricezione, acquisto od occultamento del bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita provenienza e, dunque, dell’anteriorità di un reato commesso da altri, consistendo in ciò il discrimine con la fattispecie di cui all’art. 712 c.p. (incauto acquisto).

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Tribunale Nola, 07/01/2021, n.2129

Ricettazione ed incauto acquisto: differenze e rilevanza del dolo

Il discrimine tra il reato di ricettazione e di acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nel diverso grado di adesione psichica al fatto, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto. Il dolo della ricettazione, integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della res, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, si pone ad un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nel soggetto agente un atteggiamento di mera disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto.

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Tribunale Napoli sez. V, 23/07/2020, n.4720

Reato di incauto acquisto: la cornice edittale

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 712 c.p., censurato per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l’ammenda non superiore a 516 euro. Invero, il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione di omessa denuncia di cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.) — dai quali dovrebbe evincersi la manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’articolo censurato — sono strutturalmente inidonei a fungere da tertium comparationis, presentando una cornice edittale strutturalmente diversa. Infatti, il delitto di ricettazione — indubbiamente più grave rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. — è sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell’arresto e dell’ammenda, come previsto dall’art. 712 c.p., mentre il

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reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto di cui all’art. 709 c.p., punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, è concepita come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell’incauto acquisto, che invece presuppone l’acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell’acquisto.

Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto, che prevede l’arresto sino a sei mesi ovvero l’ammenda non inferiore a 10 euro, consente un’ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, proprio al fine di garantirne l’individualizzazione, anche tenendo conto del

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valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena (sentt. nn. 68 del 2012, 161 del 2009 e 324 del 2008).

Corte Costituzionale, 25/07/2019, n.207

Il grado di adesione psichica al fatto di reato

Incorre nell’imputazione per il reato di ricettazione il prevenuto che abbia acquistato o comunque ricevuto, allo scopo di trarne profitto, da persona non identificata, un telefono cellulare di accertata provenienza furtiva. Il reato di ricettazione si differenzia dall’incauto acquisto per il diverso grado di adesione psichica al fatto di reato, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto.

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Ebbene, il dolo della ricettazione è integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della cosa, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, e dunque si pone a un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nell’agente un atteggiamento di semplice disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto.

Corte appello Cagliari sez. I, 01/10/2018, n.819

Condanna per incauto acquisto: quando si esclude?

In materia di incauto acquisto, la carenza di dati probatori che suffraghino la presenza di condizioni che, all’atto della ricezione della cosa, avrebbero dovuto indurre l’indagato al sospetto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo vi sia stato o meno, impedisce la condanna per il reato in questione.

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Tribunale Napoli sez. I, 04/01/2018, n.11247

La provenienza illecita delle cose acquistate

L’elemento che distingue il reato di ricettazione da quello di incauto acquisto è l’intensità della rappresentazione della provenienza illecita delle cose acquistate. Tuttavia, anche per quest’ultimo reato la prova del sospetto del compratore deve essere ‘univocamente’ deducibile.

Cassazione penale sez. II, 21/10/2015, n.45218

Acquisto di telefoni cellulari oggetto di furto

La disponibilità materiale della refurtiva non rappresenta un indice sicuro della partecipazione al pregresso reato di furto; infatti, dal punto di vista logico, sullo stesso piano si pongono le diverse ipotesi della ricettazione delle cose rubate e dell’incauto acquisto delle stesse. (Fattispecie in cui è stata pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati, detentori di due telefoni cellulari già oggetto di furto).

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Tribunale Perugia, 05/03/2015, n.29

Incauto acquisto e bancarotta per distrazione di cose di sospetta provenienza

In merito al rapporto tra incauto acquisto e bancarotta per distrazione di cose di sospetta provenienza, sussiste nell’ipotesi un caso di diversa qualificazione dello stesso fatto materiale, da un lato in quanto la disomogeneità dell’elemento psicologico delle due fattispecie incriminatici preclude il riconoscimento del concorso formale, dall’altro perché le due norme non sono in rapporto di reciproca specialità e ancora perché l”incauto acquisto’ non è elemento costitutivo del reato complesso di bancarotta patrimoniale nel quale quindi non può essere assorbito.

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Cassazione penale sez. V, 05/11/2014, n.51134

Accertamento della legittima provenienza

La fattispecie contravvenzione di incauto acquisto che punisce chi, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo (nel caso di specie ignoto) si abbia motivo di sospettare che provengano genericamente da reato.

Tribunale Napoli sez. I, 14/04/2014, n.2868

Acquisizione di cose provenienti da reato

Non può esservi derubricazione del reato di cui all’art. 648 c.p. nel reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p. quando l’oggetto materiale riguardi denaro, in quanto tale ultima fattispecie può configurarsi solo in relazione all’acquisizione di cose provenienti da reato e non invece di denaro.

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Ufficio Indagini preliminari Torino, 20/06/2011

Qualificazione del fatto a titolo di incauto acquisto

La regola della «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», enunciata dall’art. 546, comma 1, lett. c), c.p.p., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate.

(La Corte ha affermato il principio in questione escludendo la denunciata

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carenza di motivazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione, evidenziando come correttamente non fosse stata espressamente confutata la tesi difensiva che propugnava la qualificazione del fatto a titolo di incauto acquisto, siccome trattavasi di deduzione difensiva logicamente incompatibile con la decisione adottata).

Cassazione penale sez. II, 07/01/2010, n.13606

Acquisto doloso e colposo di merce proveniente da reato

Nell’attuale formulazione, l’applicazione dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 35/05 è esclusa qualora il fatto costituisca reato: ciò rende assai problematico individuare uno spazio concreto per l’operatività della norma, in quanto le ipotesi di acquisto doloso e colposo di merce proveniente da reato risultano rispettivamente coperte, sul piano penale, dalla ricettazione (art. 648 c.p.) e dall’incauto acquisto (art. 712 c.p.).

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Pertanto, solo l’eliminazione dell’inciso “salvo che il fatto costituisca reato” renderebbe con sicurezza applicabile, in tale specifica situazione di acquisto (ed alla luce del generale principio di specialità), la sanzione amministrativa pecuniaria, eliminando il carattere ridondante della disposizione.

Cassazione penale sez. II, 07/07/2009, n.35080

Incauto acquisto e deontologia forense

Atteso che, in materia di deontologia forense, non v’è alcuna distinzione tra l’attività professionale e quella privata dell’avvocato, la seconda comunque rilevando ai fini di una valutazione disciplinare, non può affermarsi che i fatti riconnessi al procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna del ricorrente, in quanto non inerenti all’attività professionale ma alla vita privata del professionista, non possano essere sottoposti a giudizio disciplinare. Deve essere ritenuto disciplinarmente responsabile l’avvocato che si renda colpevole del reato di incauto acquisto. (Nella specie, è confermata la sanzione della censura).

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Cons. Naz.le Forense, 15/12/2006, n.163

Incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi

L’incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della l. n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p., mentre l’acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l’illecito amministrativo di cui all’art. 1 comma 7 d. l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80.

Cassazione penale sez. un., 20/12/2005, n.47164

Tutela dei programmi per elaboratore elettronico

L’esistenza di una libera offerta sulla rete internet di programmi per elaboratore e di c.d. software utilities rende estremamente difficoltosa la selezione delle offerte da parte di un minorenne considerata la attrazione che il settore dell’informatica esercita sui minori escludendo pertanto l’elemento soggettivo richiesto per integrare il reato di incauto acquisto previsto e punito dall’art. 712 c.p., tanto più ove si consideri che se il produttore intende impedire la abusiva duplicazione dei propri programmi può inserire nei medesimi dispositivi idonei allo scopo.

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Tribunale minorenni Cagliari, 26/01/2000

Contraddittorietà, insufficienza e mancanza della motivazione

La regola della «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», enunciata dall’art. 546, comma 1, lett. c), c.p.p., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate.

(La Corte ha affermato il principio in questione escludendo la denunciata carenza di motivazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione, evidenziando come correttamente non fosse stata espressamente confutata la tesi difensiva che propugnava la qualificazione del fatto a titolo di incauto acquisto, siccome trattavasi di deduzione difensiva logicamente incompatibile con la decisione adottata).

Cassazione penale sez. II, 07/01/2010, n.13606

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