Impugnazione del lodo arbitrale: ultime sentenze
Procedimento di impugnazione del lodo arbitrale e inammissibilità per inosservanza delle regole di diritto.
Indice
Impugnazione del lodo arbitrale: effetti procedimentali
Nel
Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1463
Motivi di impugnazione del lodo arbitrale: tassatività
In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, opera qualora la contraddittorietà emerga tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto se determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione; in altri termini, la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale, trattandosi di impugnazione a critica ristretta, comporta l’intangibilità della motivazione addotta dall’arbitro, condivisibile o meno che sia.
Corte appello Venezia sez. I, 14/01/2021, n.40
Giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, n.27321
Termine lungo per l’impugnazione del lodo arbitrale
La controversa questione riguardante la corretta individuazione del dies a quo del termine “lungo” per impugnare il lodo arbitrale va rimessa al Primo Presidente al fine di valutarne l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n.20104
L’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente.
Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, n.19602
Inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale
L’inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Cassazione civile sez. I, 31/07/2020, n.16553
Difetto di specificità
In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l’onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, non potendosi limitarsi a rinviare all’atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15820
Giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: è un giudizio di legittimità?
Il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, nella pregiudiziale fase rescindente, è giudizio di legittimità teso esclusivamente all’accertamento di uno dei motivi di nullità della decisione tassativamente indicati nell’art. 829 c.p.c., con esclusione in ogni caso della possibilità del riesame nel merito, ammissibile solo come conseguenza dell’annullamento totale o parziale del lodo (perché affetto da una delle cause di nullità dedotte in impugnazione) nella successiva e ben distinta fase rescissoria del giudizio.
Corte appello Napoli sez. I, 16/06/2020, n.2153
Lodo arbitrale irrituale: notifica dell’impugnazione
La notifica dell’impugnazione di un lodo arbitrale irrituale – in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell’atto – comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, n.30062
L’impugnazione del lodo arbitrale
In merito all’arbitrato per vicende relative alla iniziativa industriale per la realizzazione di un programma di insediamenti industriali di piccola e media dimensione, per lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del 1980, la convenzione in oggetto è anteriore al 2 marzo 2006 e va trattata sulla scorta della disciplina previgente.
Quanto alla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, non può essere contestata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere
Corte appello Roma sez. IV, 01/06/2018, n.3701
Impugnazione del lodo arbitrale per l’annullamento determinato da vizi del consenso
È ammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale per l’annullamento determinato da errore essenziale ex art. 1427 c.c. L’arbitrato previsto dalla l. n. 300 del 1970, art. 7 co. 6, costituisce arbitrato irrituale caratterizzato dal fatto che con esso le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, basato appunto su un negozio che accerta la volontà comune delle parti, le quali s’impegnano a considerare la decisione come espressione della loro volontà. Pertanto, il regime di impugnazione previsto per esso è quello di cui all’art. 412-quater c.p.c. innanzi al Tribunale in funzione del giudice del lavoro.
L’art. 412-quater c.p.c. prevede che il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter cpc, norma che disciplina specificamente le ipotesi di annullabilità del lodo contrattuale elencando le ipotesi connesse alla regolarità formale della convenzione arbitrale, alla designazione degli arbitri ed all’osservanza delle regole imposte dalle parti e dal principio del contraddittorio. Dottrina e giurisprudenza sono unanime nel ritenere che l’atto arbitrale in quanto avente natura negoziale possa essere annullato per i vizi del consenso ex art. 1427 c.c. o per l’inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi.
Tribunale Novara sez. lav., 15/11/2018, n.245
Nullità lodo arbitrale
È nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti.
(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull’inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario).
Cassazione civile sez. I, 27/09/2018, n.23325
Impugnazione del lodo arbitrale e difetto di motivazione
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2018, n.12321
Impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto
In tema di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia la medesima deve essere intesa nello stesso senso del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e deve risultare dall’allegazione dell’impugnante quale sia la norma violata o il principio di diritto leso.
Corte appello Catania sez. I, 01/03/2018, n.484
L’impugnazione del lodo arbitrale rituale
L’impugnazione del lodo arbitrale rituale deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta la cognizione su detta impugnazione, sicché il giudice ordinario, in qualità di giudice naturale dell’impugnazione del lodo, qualora accolga l’impugnazione ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla
Cassazione civile sez. I, 12/01/2018, n.646
Impugnazione del lodo arbitrale per nullità
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l’interpretazione resa dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili soltanto per violazione di regole di diritto. In tal senso, non è consentito sindacare sulla logicità della motivazione, né sulla valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti.
Cassazione civile sez. VI, 21/04/2017, n.10127
Violazione di legge
Al fine di verificare se la sentenza della corte di merito sia affetta da violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando, nonché adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, la Corte di cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata.
Il sindacato di legittimità, infatti, va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e, ove ancora ammessa, dalla logicità della motivazione della sentenza che deciso sulla impugnazione del lodo, ma non può riguardare il convincimento espresso dalla corte di merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.
Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, n.2187
Intermediazione finanziaria e impugnazione del lodo arbitrale
Le norme sulla negoziazione di strumenti finanziari non sono ricomprese nel novero dei principi fondamentali desumibili dall’ordinamento, ossia nell’insieme dei canoni che in un determinato periodo storico rappresentano le regole di ordine pubblico.
Ne consegue che l’impugnazione del lodo arbitrale che abbia deciso in materia finanziaria non può fondarsi sulla pretesa violazione di tali norme, non riconducibili appunto al concetto di ordine pubblico, unico motivo che legittima l’impugnazione della decisione del collegio arbitrale ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.
Corte appello Milano sez. I, 07/01/2016, n.14
Procedimenti arbitrali
In tema di impugnazione del lodo arbitrale l’art. 827 c.p.c. nel testo come sostituito dall’art. 24 d.lg. n. 40 del 2006 trova applicazione unicamente ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente all’entrata del vigore del detto decreto (cioè successivamente al 2 marzo 2006).
Cassazione civile sez. II, 14/12/2015, n.25137
Impugnazione del lodo arbitrale: applicabilità
Il principio della “translatio iudicii” si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.
Cassazione civile sez. I, 07/10/2015, n.20105