Cane malato: l’allevatore deve risarcire il padrone
Responsabile l’allevatore se il cane venduto è affetto da malattia patologica e non può partecipare alle gare cinofile per le quali era stato acquistato.
L’allevatore deve risarcire il padrone se gli ha venduto un cane malato non idoneo a partecipare a gare cinofile per le quali era stato promesso. È quanto stabilito dal giudice di pace di Macerata. La recente sentenza [1] ha condannato un allevatore a risarcire un padrone che, dopo la consegna, aveva scoperto che il doberman vendutogli era affetto da rogna rossa e non poteva partecipare alle gare per le quali era stato acquistato.
Tutti i cani devono essere sani, a prescindere dalle gare
Per il giudice, l’allevatore di cani, in quanto venditore, risponde per legge dei
Inoltre, qualora il vizio si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene, l’acquirente è peraltro esonerato dal provare che esso fosse già presente prima della vendita [3].
Nel caso in esame, il venditore, nonostante fosse consapevole che l’acquisto era finalizzato alla partecipazione a gare cinofile, aveva venduto un cane malato e la patologia era stata scoperta dall’acquirente poco dopo la consegna. Di conseguenza, l’allevatore è stato condannato a risarcire all’acquirente i danni comprensivi di spese mediche e deprezzamento dell’animale.