Pagamento Imu: comproprietario è responsabile in solido?

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Autore: Consulenze

07 dicembre 2019

Sono proprietario di una casa in rep. domenicana al 50%. Ho pagato la mia quota parte di Imu annualmente in Italia registrando i dati dell’altro 50%. L’altro 50% non ha denunciato l‘immobile e non ha pagato equivalente Imu. Nel caso di accertamento fiscale a carico della persona che non ha dichiarato e pagato, resto io debitore dello stato italiano in solido, anche nel caso di vendita futura immobile?

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In caso di accertamento fiscale, Lei non potrà essere perseguito per i debiti contratti dal comproprietario. Infatti, in tema di imposta di proprietà sugli immobili, nel caso di comproprietà dell’immobile, tale imposizione è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l’inadempimento degli altri comproprietari.

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Anzi, la giurisprudenza specifica come non possa essere richiesto il pagamento della quota del comproprietario inadempiente neanche nei casi in cui il comproprietario adempiente gestisca e amministri l’intero immobile, atteso che la normativa di riferimento, quando parla di possesso, quale presupposto del tributo, si rifà alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente dalla gestione o dalla fruttuosità, o non, del bene stesso (Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, n. 6064).

Allo stesso modo, poiché il presupposto di legge per l’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso degli immobili, da intendersi nel senso di titolarità del diritto di proprietà, di superficie, di usufrutto, enfiteusi, uso o abitazione, il futuro acquirente non potrà essere perseguito dal fisco per il periodo in cui l’immobile è stato di Vostra proprietà.

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Questo vale anche nei casi in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di compravendita con immissione del possesso diretta da parte del promissario acquirente, in quanto la mera disponibilità dell’immobile non può costituire idoneo titolo giuridico per l’applicazione del tributo a carico dell’occupante, rimanendo legittimo debitore, sino al trasferimento della proprietà, l’effettivo proprietario (Comm. trib. reg. Puglia, sez. XXV, 29/06/2006, n. 88).

Per tale motivo, alla luce della natura giuridica dell’imposta, e della giurisprudenza citata, posso tranquillamente confermare che:

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Salvatore Cirilla

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