Nulle le cartelle consegnate con il servizio Seguimi
Poste Italiane deve cercare l’indirizzo effettivo del contribuente quando questi cambia residenza.
Se è vero che i vizi di notifica restano tutt’oggi il principale motivo di opposizione alle cartelle esattoriali, eccone uno che – c’è da scommettere – diventerà, da oggi in poi, un must di ogni ricorso. Secondo una recente ordinanza della Cassazione [1], infatti, è nulla la notifica fatta dal Fisco all’indirizzo del servizio “Seguimi” delle Poste. L’Agente per la riscossione esattoriale – così come anche l’Agenzia delle Entrate – è, infatti, tenuto a consegnare la raccomandata al domicilio eletto dal contribuente.
La vicenda riguarda alcune cartelle di pagamento per sanzioni Iva. L’imprenditore aveva lamentato da subito la mancata notifica da parte dell’esattore che, invece, si era difeso sostenendo di aver utilizzato il servizio “Seguimi” delle Poste.
Nonostante la sconfitta in primo e secondo grado, il contribuente non si è arreso e, alla fine, ha avuto ragione in Cassazione. Secondo la Corte, infatti, è pacifico che la notifica degli atti fiscali, così come la cartella esattoriale, debba avvenire sempre presso il domicilio fiscale del destinatario.
È, del resto, il testo unico sulle imposte sui redditi, il Dpr n. 660 del 1973, a stabilire che, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notifica debba essere fatta sempre nel domicilio fiscale del contribuente. È facoltà di quest’ultimo eleggere un domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano, luogo che di solito viene individuato con la sede del proprio commercialista. In tal caso, però, l’
Ebbene, non si può equiparare l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio “Seguimi” (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) al
La notifica degli avvisi di accertamento all’indirizzo indicato all’ufficio postale tramite il servizio Seguimi è illegittima perché in violazione dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973.
Risultato: se il precedente avviso dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato tramite il servizio Seguimi, la successiva cartella è nulla; allo stesso modo, se la cartella di pagamento è stata inviata a tale indirizzo, è nullo invece il pignoramento.