Nulle le cartelle consegnate con il servizio Seguimi

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Autore: Redazione

03 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Poste Italiane deve cercare l’indirizzo effettivo del contribuente quando questi cambia residenza.

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Se è vero che i vizi di notifica restano tutt’oggi il principale motivo di opposizione alle cartelle esattoriali, eccone uno che – c’è da scommettere – diventerà, da oggi in poi, un must di ogni ricorso. Secondo una recente ordinanza della Cassazione [1], infatti, è nulla la notifica fatta dal Fisco all’indirizzo del servizio “Seguimi” delle Poste. L’Agente per la riscossione esattoriale – così come anche l’Agenzia delle Entrate – è, infatti, tenuto a consegnare la raccomandata al domicilio eletto dal contribuente.

La vicenda riguarda alcune cartelle di pagamento per sanzioni Iva. L’imprenditore aveva lamentato da subito la mancata notifica da parte dell’esattore che, invece, si era difeso sostenendo di aver utilizzato il servizio “Seguimi” delle Poste.

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Nonostante la sconfitta in primo e secondo grado, il contribuente non si è arreso e, alla fine, ha avuto ragione in Cassazione. Secondo la Corte, infatti, è pacifico che la notifica degli atti fiscali, così come la cartella esattoriale, debba avvenire sempre presso il domicilio fiscale del destinatario.

È, del resto, il testo unico sulle imposte sui redditi, il Dpr n. 660 del 1973, a stabilire che, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notifica debba essere fatta sempre nel domicilio fiscale del contribuente. È facoltà di quest’ultimo eleggere un domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano, luogo che di solito viene individuato con la sede del proprio commercialista. In tal caso, però, l’

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elezione del domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata all’ufficio delle imposte con raccomandata a.r o in via telematica. Se, però, nel Comune ove deve eseguirsi la notifica non c’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito della raccomandata presso la Casa Comunale va affisso nell’albo del Comune stesso e la notifica si ha per eseguita nell’8° giorno successivo a quello di affissione.

Ebbene, non si può equiparare l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio “Seguimi” (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) al

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domicilio eletto. Al contrario, l’attivazione del servizio “Seguiminon assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio della citata legge, mancando i requisiti formali prescritti dalla norma.

La notifica degli avvisi di accertamento all’indirizzo indicato all’ufficio postale tramite il servizio Seguimi è illegittima perché in violazione dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973.

Risultato: se il precedente avviso dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato tramite il servizio Seguimi, la successiva cartella è nulla; allo stesso modo, se la cartella di pagamento è stata inviata a tale indirizzo, è nullo invece il pignoramento.

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