Infermiere mansioni inferiori

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Autore: Redazione

20 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La possibilità di adibire il personale sanitario a mansioni inferiori incontra un limite insormontabile nel divieto di danneggiare la professionalità del lavoratore.

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Ci sono alcune professioni che richiedono, per poter essere esercitate, un’apposita formazione professionale e l’acquisizione di appositi titoli di studio. In alcuni casi, il percorso formativo da seguire per acquisire i titoli necessari a svolgere una certa professione dura anche parecchi anni. E’ il caso delle professioni sanitarie che richiedono titoli di studio ed abilitazioni specifiche. Cosa succede se, poi, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, l’infermiere viene adibito a mansioni inferiori

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?

Come vedremo, l’adibizione degli infermieri a mansioni inferiori è un fenomeno abbastanza diffuso. E’ evidente che possono esserci delle occasioni particolari durante le quali non si può stare troppo attenti ai ruoli ed ai mansionari e ci si deve adattare a fare ciò che serve.

Tuttavia, in linea generale, l’adibizione a mansioni inferiori non dovrebbe verificarsi poichè lede alla professionalità acquisita dall’infermiere.

Qualifica di infermiere: cosa significa?

Nell’ambito delle professioni sanitarie, la qualifica di infermiere

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è posseduta da quel professionista sanitario che cura, assiste e si prende cura del ricoverato in stretto contatto con il personale medico. L’infermiere instaura con l’assistito un rapporto di fiducia.

Se alcuni anni fa era sufficiente un semplice corso di formazione, la disciplina normativa attuale [1] della professione infermieristica prevede che, per acquisire la qualifica di infermiere, è necessario seguire un apposito corso di laurea all’esito del quale il professionista laureato si iscrive all’Ordine professionale degli Infermieri.

L’infermiere svolge funzioni di prevenzione, assistenza, educazione alla salute, educazione terapeutica, gestione, formazione e ricerca. L’infermiere è, dunque, tenuto anche al rispetto del codice deontologico adottato dal proprio ordine professionale di appartenenza.

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Per acquisire la qualifica di infermiere è, dunque, necessario conseguire la laurea in Scienze infermieristiche e, una volta ottenuta la laurea, superare un esame di Stato ed iscriversi all’ordine professionale. Solo il possesso di questi titoli abilita all’esercizio della professione infermieristica.

La laurea in Scienze infermieristiche, come la gran parte dei corsi di laurea dell’area medico-sanitaria, è a numero programmato. Occorre, dunque, superare un test d’ingresso per potervi accedere.

Il test d’ingresso alla laurea in Scienze infermieristiche si svolge ogni anno in un’unica data stabilita a livello nazionale.

Cosa fa l’infermiere?

L’infermiere ha il compito di identificare i bisogni assistenziali del singolo paziente ricoverato o di un gruppo sociale e di pianificare risposte adeguate a tali bisogni, realizzando una serie di prestazioni, che devono essere, sotto la sua responsabilità, revisionate e se necessario riadattate a seconda dei casi.

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Le principali mansioni svolte dall’infermiere sono le seguenti:

Nel suo lavoro, l’infermiere coordina anche altro personale come gli

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operatori socio-sanitari (cosiddetti os), che sono figure di supporto tecnico-assistenziale che si occupano dei bisogni primari del paziente.

Per accedere alla qualifica di os basta un mero corso di formazione e non la laurea. E’ evidente che le mansioni dell’infermiere sono molto più complesse sul piano professionale di quelle dell’os.

Infermiere mansioni inferiori

Può accadere che, nonostante l’accesso alla qualifica di infermiere sia riservato a personale laureato e abilitato all’esercizio della professione, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, l’infermiere venga adibito a mansioni inferiori.

Spesso, infatti, viene richiesto all’infermiere di compiere delle attività che sono proprie della figura professionale dell’os che, come abbiamo visto, presenta un livello professionale ben più basso ed è una professione che non richiede il possesso della laurea. Cosa fare in questi casi? Per rispondere occorre ripercorrere la

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disciplina delle mansioni prevista dalla legge.

Mentre in passato la legge consentiva al datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente solo se gli venivano assegnate mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte, oggi, dopo la modifica del Jobs Act, lo ius variandi del datore di lavoro, ossia la facoltà di modificare le mansioni del lavoratore senza il suo consenso, ha acquisito un perimetro più ampio.

L’attuale formulazione della legge [2], infatti, afferma che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

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Le nuove mansioni assegnate al dipendente, dunque, non devono essere necessariamente equivalenti a quelle da ultimo svolte. Basta che siano ricomprese nello stesso livello di inquadramento contrattuale delle mansioni contrattualmente previste. Detto ciò, resta comunque vietato adibire il lavoratore a mansioni inferiori.

Nel caso specifico degli infermieri, si registra la tendenza ad assegnare agli infermieri mansioni proprie degli os. Per questo, il tema del demansionamento degli infermieri è costantemente sollevato dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi).

Ma in quali casi il demansionamento dell’infermiere è lecito? Come abbiamo visto, la legge esclude il demansionamento. Ma con una eccezione. Infatti, la disciplina legale delle mansioni prevede che, in caso di modifica degli

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assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Se, dunque, un’azienda a causa di una riorganizzazione aziendale, rischia di dover licenziare un infermiere, potrebbe legittimamente adibirlo a mansioni inferiori, proprie dell’inferiore livello di inquadramento.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Occorre, comunque, sottolineare che in questa ipotesi di demansionamento legale ci sono comunque delle

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garanzie per il lavoratore.

Infatti:

Oltre a questa ipotesi di demansionamento legale, secondo alcune sentenze di merito [3], è lecito il demansionamento se il datore di lavoro adibisce a mansioni inferiori il lavoratore in modo occasionale e non prevalente.

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In particolare, secondo questa decisione, l’adibizione dell’infermiere a mansioni inferiori è legittima a due condizioni:

Al di fuori di queste ipotesi, l’adibizione dell’infermiere a mansioni inferiori è sempre illegittima.

Demansionamento dell’infermiere: che fare?

Cosa fare di fronte ad una ipotesi di adibizione a mansioni inferiori dell’infermiere? La strada da seguire prevede un primo tentativo stragiudiziale di risolvere la controversia con il datore di lavoro. Se questo tentativo fallisce, resta solo la strada della causa legale innanzi al tribunale del lavoro.

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In particolare, il lavoratore, di proprio pugno o per il tramite di un legale o dell’Ufficio vertenze del sindacato, può scrivere una lettera al datore di lavoro con la quale denuncia la situazione di demansionamento cui è stato costretto, chiedendo la cessazione del demansionamento ed il ripristino delle mansioni proprie della qualifica di infermiere, oltre al ristoro dei danni subìti.

Se questa lettera non porta ad alcun risultato apprezzabile, occorre proporre un ricorso al tribunale del lavoro chiedendo al giudice di:

Per quanto concerne il risarcimento del danno, possono essere richiesti due tipi di danno. Se il demansionamento ha provocato una lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore (ad esempio ha indotto la depressione) si può chiedere anche il danno biologico. In caso contrario, si può chiedere solo il danno alla professionalità che viene di solito liquidato in via equitativa, parametrandolo ad una percentuale della retribuzione del lavoratore.

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