Lavoro intermittente pubblici esercizi
Il lavoro intermittente è la forma più flessibile per l’assunzione del personale attualmente presente nel nostro mercato del lavoro.
Sei il gestore di un bar o di un ristorante? Sei stufo di vedere il tuo personale a braccia conserte nei giorni in cui i clienti scarseggiano? Quante volte ti sei detto “vorrei chiamare un dipendente solo quando serve e pagarlo solo quando lavora”? Con il lavoro intermittente questa tua aspettativa può essere soddisfatta. Infatti, il lavoro intermittente rappresenta la forma di assunzione del personale più elastica e flessibile offerta dal nostro mercato del lavoro.
In particolare, il lavoro intermittente nei pubblici esercizi presenta una disciplina particolarmente favorevole in quanto, in questo settore, vengono a cadere alcuni limiti previsti dalla normativa. Esiste, tuttavia, un grosso limite al lavoro intermittente che è rappresentato dal fatto che questa tipologia contrattuale non può essere stipulata sempre ma solo al ricorrere di determinate ipotesi disciplinate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Indice
Lavoro intermittente: cos’è?
Spesso, pensiamo che il mercato del lavoro italiano sia troppo ingessato e rigido e non dia adeguate risposte alle esigenze di flessibilità delle aziende.
In realtà, nel nostro ordinamento, è prevista una tipologia contrattuale che consente al datore di lavoro di chiamare il lavoratore quando vuole e di pagarlo solo nei giorni di effettivo lavoro. E’ il lavoro intermittente, detto anche lavoro a chiamata o job on call.
Il contratto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente non determina, sin da subito, l’inizio della prestazione di lavoro. Con questo contratto, infatti, il lavoratore si limita a mettersi a disposizione del datore di lavoro che può chiamarlo per lavorare se e quando ne avrà necessità.
Ci sono due tipologie di contratto di lavoro intermittente:
- contratto di lavoro intermittente con disponibilità;
- contratto di lavoro intermittente senza disponibilità.
Nella prima tipologia di contratto di lavoro intermittente, il lavoratore si obbliga contrattualmente a
Questo assegno mensile, divisibile anche in quote orarie, è assoggettato a contribuzione previdenziale ed assistenziale e l’importo dell’indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista per lavoratori di pari mansioni e di pari livello dal Ccnl di settore.
Nella seconda tipologia di contratto di lavoro intermittente, invece, il lavoratore non assume l’obbligo di rispondere alla chiamata. Ne deriva che, nei periodi di non lavoro, egli non matura alcun trattamento economico e normativo e, dunque, non costa nulla al datore di lavoro.
Nei periodi di effettivo lavoro, sia nella prima che nella seconda tipologia di contratto di lavoro intermittente, il lavoratore deve essere remunerato come un ordinario lavoratore subordinato di pari livello e di pari mansioni.
La legge vieta, infatti, qualsiasi discriminazione tra lavoratore intermittente e lavoratore subordinato, prevedendo che il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
Ovviamente, visto che il lavoratore intermittente non lavora per lunghi periodi ma a singhiozzo, il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della
Lavoro intermittente: quando può essere utilizzato?
Il grosso limite del lavoro intermittente è che tale tipologia contrattuale può essere utilizzata solo se ricorrono determinate ipotesi. In particolare, il lavoro a chiamata è sempre ammesso con soggetti con meno di 24 anni di età, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Quando ricorre questo requisito anagrafico, che viene detto ipotesi soggettiva, il lavoro a chiamata può essere sempre concluso.
Quando, invece, il lavoratore non rientra in queste fasce di età, il lavoro a chiamata è utilizzabile solo se ricorrono:
- le ipotesi di utilizzo del lavoro a chiamata individuate dai contratti collettivi, nazionali, locali o aziendali;
- le ipotesi oggettive (espresse sotto forma di figure professionali discontinue) individuate nella tabella allegata al regio decreto del 1923 [2].
Sono pochi i Ccnl che hanno esercitato la delega contenuta nella legge: non possiamo negare, infatti, che le parti sociali sono ancora abbastanza scettiche sul lavoro a chiamata che appare ad alcuni una forma troppo precaria di occupazione.
Esiste, inoltre, un limite quantitativo nell’utilizzo del lavoratore intermittente. La legge prevede, infatti, che il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Lavoro intermittente: quando è vietato?
Il lavoro a chiamata è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Lavoro intermittente: la forma del contratto
Per quanto concerne la forma, il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto di lavoro a chiamata;
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, qualora prevista;
- forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè modalità di rilevazione della prestazione;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Dopo aver stipulato il contratto, il datore di lavoro deve effettuare due comunicazioni obbligatorie agli enti preposti. Innanzitutto, al pari di una normale assunzione con contratto di lavoro subordinato, deve essere inoltrata ai servizi per l’impiego la
Inoltre, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
Questo obbligo di comunicazione, che è funzionale ad eventuali ispezioni dell’Ispettorato del lavoro, è importante posto che, in caso di violazione, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Lavoro intermittente pubblici esercizi
Il settore dei
I ristoratori, i gestori dei bar, i gestori dei bagni, delle discoteche, etc. non hanno bisogno, salvo per alcune figure, di personale assunto in pianta stabile ma hanno necessità di concentrare le assunzioni nei momenti di picco, come ad esempio, in estate, nei fine settimana, durante una fiera, un evento, etc.
Il legislatore, consapevole che in questo settore è particolarmente importante poter contare su forme di assunzione flessibile, ha previsto, innanzitutto, che al settore dei pubblici esercizi non si applichi il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari per ogni lavoratore a chiamata.
Inoltre, al di là di eventuali ipotesi di utilizzazione del lavoro a chiamata introdotte dai contratti collettivi, nel regio decreto del 1923 relativo alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, troviamo numerose figure professionali che operano nel settore dei pubblici esercizi e che, dunque, possono essere assunte con contratto di lavoro intermittente senza limiti di età e senza il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
In particolare, queste figure professionali sono:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni, guardie daziarie;
- portinai;
- fattorini, uscieri e inservienti;
- camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscali;
- commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti.
I margini di utilizzo del lavoro a chiamata nel settore dei pubblici esercizi sono, dunque, molto più ampi di quanto non sia previsto in generale dalla normativa sul lavoro intermittente.