Lavoro intermittente pubblici esercizi

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Autore: Redazione

24 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il lavoro intermittente è la forma più flessibile per l’assunzione del personale attualmente presente nel nostro mercato del lavoro.

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Sei il gestore di un bar o di un ristorante? Sei stufo di vedere il tuo personale a braccia conserte nei giorni in cui i clienti scarseggiano? Quante volte ti sei detto “vorrei chiamare un dipendente solo quando serve e pagarlo solo quando lavora”? Con il lavoro intermittente questa tua aspettativa può essere soddisfatta. Infatti, il lavoro intermittente rappresenta la forma di assunzione del personale più elastica e flessibile offerta dal nostro mercato del lavoro.

In particolare, il lavoro intermittente nei pubblici esercizi presenta una disciplina particolarmente favorevole in quanto, in questo settore, vengono a cadere alcuni limiti previsti dalla normativa. Esiste, tuttavia, un grosso limite al lavoro intermittente che è rappresentato dal fatto che questa tipologia contrattuale non può essere stipulata sempre ma solo al ricorrere di determinate ipotesi disciplinate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

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Lavoro intermittente: cos’è?

Spesso, pensiamo che il mercato del lavoro italiano sia troppo ingessato e rigido e non dia adeguate risposte alle esigenze di flessibilità delle aziende.

In realtà, nel nostro ordinamento, è prevista una tipologia contrattuale che consente al datore di lavoro di chiamare il lavoratore quando vuole e di pagarlo solo nei giorni di effettivo lavoro. E’ il lavoro intermittente, detto anche lavoro a chiamata o job on call.

Il contratto di lavoro intermittente

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è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [1].

Il contratto di lavoro intermittente non determina, sin da subito, l’inizio della prestazione di lavoro. Con questo contratto, infatti, il lavoratore si limita a mettersi a disposizione del datore di lavoro che può chiamarlo per lavorare se e quando ne avrà necessità.

Ci sono due tipologie di contratto di lavoro intermittente:

  1. contratto di lavoro intermittente con disponibilità;
  2. contratto di lavoro intermittente senza disponibilità.

Nella prima tipologia di contratto di lavoro intermittente, il lavoratore si obbliga contrattualmente a

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rispondere alla chiamata del lavoratore e, a fronte di questo obbligo, ha diritto a ricevere nei periodi di non lavoro una indennità di disponibilità.

Questo assegno mensile, divisibile anche in quote orarie, è assoggettato a contribuzione previdenziale ed assistenziale e l’importo dell’indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista per lavoratori di pari mansioni e di pari livello dal Ccnl di settore.

Nella seconda tipologia di contratto di lavoro intermittente, invece, il lavoratore non assume l’obbligo di rispondere alla chiamata. Ne deriva che, nei periodi di non lavoro, egli non matura alcun trattamento economico e normativo e, dunque, non costa nulla al datore di lavoro.

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Nei periodi di effettivo lavoro, sia nella prima che nella seconda tipologia di contratto di lavoro intermittente, il lavoratore deve essere remunerato come un ordinario lavoratore subordinato di pari livello e di pari mansioni.

La legge vieta, infatti, qualsiasi discriminazione tra lavoratore intermittente e lavoratore subordinato, prevedendo che il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

Ovviamente, visto che il lavoratore intermittente non lavora per lunghi periodi ma a singhiozzo, il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della

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prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Lavoro intermittente: quando può essere utilizzato?

Il grosso limite del lavoro intermittente è che tale tipologia contrattuale può essere utilizzata solo se ricorrono determinate ipotesi. In particolare, il lavoro a chiamata è sempre ammesso con soggetti con meno di 24 anni di età, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Quando ricorre questo requisito anagrafico, che viene detto ipotesi soggettiva, il lavoro a chiamata può essere sempre concluso.

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Quando, invece, il lavoratore non rientra in queste fasce di età, il lavoro a chiamata è utilizzabile solo se ricorrono:

Sono pochi i Ccnl che hanno esercitato la delega contenuta nella legge: non possiamo negare, infatti, che le parti sociali sono ancora abbastanza scettiche sul lavoro a chiamata che appare ad alcuni una forma troppo precaria di occupazione.

Esiste, inoltre, un limite quantitativo nell’utilizzo del lavoratore intermittente. La legge prevede, infatti, che il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

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Lavoro intermittente: quando è vietato?

Il lavoro a chiamata è vietato nei seguenti casi:

Lavoro intermittente: la forma del contratto

Per quanto concerne la forma, il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in

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forma scritta ai fini della prova e deve contenere i seguenti elementi:

Dopo aver stipulato il contratto, il datore di lavoro deve effettuare due comunicazioni obbligatorie agli enti preposti. Innanzitutto, al pari di una normale assunzione con contratto di lavoro subordinato, deve essere inoltrata ai servizi per l’impiego la

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comunicazione obbligatoria di assunzione.

Inoltre, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

Questo obbligo di comunicazione, che è funzionale ad eventuali ispezioni dell’Ispettorato del lavoro, è importante posto che, in caso di violazione, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Lavoro intermittente pubblici esercizi

Il settore dei

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pubblici esercizi è sicuramente uno di quelli che può trovare maggior giovamento dall’uso del lavoro a chiamata. Infatti, l’attività economica dei pubblici esercizi si caratterizza per un andamento fortemente stagionale della domanda che si concentra in determinati periodi dell’anno, del mese o della settimana.

I ristoratori, i gestori dei bar, i gestori dei bagni, delle discoteche, etc. non hanno bisogno, salvo per alcune figure, di personale assunto in pianta stabile ma hanno necessità di concentrare le assunzioni nei momenti di picco, come ad esempio, in estate, nei fine settimana, durante una fiera, un evento, etc.

Il legislatore, consapevole che in questo settore è particolarmente importante poter contare su forme di assunzione flessibile, ha previsto, innanzitutto, che al settore dei pubblici esercizi non si applichi il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari per ogni lavoratore a chiamata.

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Inoltre, al di là di eventuali ipotesi di utilizzazione del lavoro a chiamata introdotte dai contratti collettivi, nel regio decreto del 1923 relativo alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, troviamo numerose figure professionali che operano nel settore dei pubblici esercizi e che, dunque, possono essere assunte con contratto di lavoro intermittente senza limiti di età e senza il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

In particolare, queste figure professionali sono:

I margini di utilizzo del lavoro a chiamata nel settore dei pubblici esercizi sono, dunque, molto più ampi di quanto non sia previsto in generale dalla normativa sul lavoro intermittente.

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