Addio cartelle esattoriali per Imu e Tari

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Autore: Redazione

14 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Riscossione esattoriale dei tributi locali garantita solo dall’avviso di accertamento che sarà anche titolo esecutivo.

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Dal 1° gennaio del prossimo anno, non vedremo più le cartelle esattoriali notificate per conto dei Comuni. Questo ovviamente non significa che non dovremo più versare le imposte locali e che chi non lo farà sarà al riparo dai pignoramenti. La legge di Bilancio 2020, infatti, modifica solo la procedura di riscossione che farà a meno delle tradizionali buste bianche dell’Agente della Riscossione.

L’addio alle cartelle esattoriali per Imu, Tari e tutte le altre imposte locali lascia, quindi, spazio a un nuovo metodo di riscossione molto più veloce e istantaneo. Chi, insomma, sperava di “prendere tempo” in attesa di ricevere la

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cartella di pagamento e, magari, nelle more, auspicare la prescrizione, dall’anno prossimo, rimarrà deluso. Ecco, in particolare, cosa cambia.

L’attuale legge stabilisce che, per la generalità dei tributi comunali, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, se il contribuente non versa le somme dovute, l’ente deve munirsi di un «titolo esecutivo», rappresentato dalla cartella di pagamento o dall’ingiunzione fiscale. Si tratta cioè di un documento emesso da un soggetto autorizzato che certifica e ufficializza l’esistenza e l’entità del debito. Senza questo documento non si può procedere all’esecuzione forzata, ma dopo 60 giorni dalla sua notifica, in assenza di adempimento, si passa alle “maniere forti”.

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A decorrere dagli atti emessi da gennaio prossimo, invece, l’avviso di accertamento conterrà l’indicazione che, decorsi i termini per ricorrere, lo stesso diverrà automaticamente titolo esecutivo, come già accade per la maggior parte dei tributi statali come, per esempio, per gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi dell’Agenzia delle Entrate.

In buona sostanza, sarà lo stesso atto di accertamento a fungere da cartella esattoriale una volta che sarà spirato il termine per fare ricorso.

La novità è di tutto rilievo: il contribuente non dovrà attendere una seconda notifica prima di ricevere il pignoramento dei beni. Le azioni di recupero sono, quindi, promosse senza più notificare né cartella né ingiunzione.

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Se vi è fondato pericolo per la riscossione, l’intero credito può essere affidato immediatamente al riscossore, anche in presenza di ricorso.

Come spiega Il Sole 24 Ore questa mattina in edicola, «la medesima regola varrà per l’atto di riscossione delle entrate patrimoniali. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere ovvero, per le entrate patrimoniali, dai 60 giorni dalla notifica, il carico tributario viene affidato al soggetto incaricato della riscossione. Le attività di recupero coattivo potranno iniziare dopo 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo dal pagamento. In pratica, questo significa che il riscossore dovrà attendere ancora 30 giorni dalla ricezione del carico tributario, prima di attivarne la riscossione».

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