Legittimo lo storno dei dipendenti
Senza l’intenzione di creare un danno all’azienda concorrente, fare proposte di assunzioni ai dipendenti di quest’ultima non costituisce un atto di concorrenza sleale.
Istigare i dipendenti altrui a dimettersi per poi assumerli (quello che, normalmente, si definisce “storno di dipendenti”) non è concorrenza sleale se manca l’intenzione, da parte di chi effettua tale pratica, di danneggiare l’azienda concorrente; detto danno deve essere superiore al normale pregiudizio che a ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso altra impresa.
Lo ha affermato il Tribunale di Bologna con una recente sentenza [1].
Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di “storno” dei dipendenti. Anzi, un tale divieto interferirebbe con il funzionamento del mercato del lavoro e con il diritto del lavoratore di scegliersi liberamente il datore di lavoro che preferisca.
Dunque, chiunque è legittimato a fare proposte di assunzione ai dipendenti di aziende rivali, anche in virtù dell’esperienza e del bagaglio di conoscenze, in quel determinato settore, da questi ultimi maturato. Lo può fare, ovviamente, alla luce del sole, non costituendo ciò un illecito. Resta comunque salvo, per il dipendente, l’obbligo di verificare se ha firmato, all’atto dell’assunzione, il patto di non concorrenza (generalmente consistente nel divieto, dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, di accettare altri posti in aziende concorrenti), patto che va retribuito autonomamente.
In sostanza, chi agisce in causa contro l’azienda concorrente, per lo storno da quest’ultima posto in essere, deve essere in grado di provare l’intenzione, da parte di quest’ultima, di procurare un danno al concorrente. Senza tale dimostrazione, la domanda giudiziale viene respinta.