Lavoratore autonomo o lavoratore subordinato? Le differenze
I confini dell’impiego autonomo secondo la Cassazione: determinante il coinvolgimento nell’organizzazione dell’attività.
Sono frequenti le ipotesi in cui il datore di lavoro tende a sfruttare forme di lavoro flessibile, qualificando come lavoro autonomo figure che, invece, nella sostanza, rivestono il ruolo di lavoro subordinato a tutti gli effetti. Il contratto di collaborazione coordinata a progetto, infatti, è certamente più vantaggioso per l’imprenditore, sia in termini economici che per la facilità di risolvere il rapporto senza conseguenze rilevanti per l’azienda.
In questo quadro, è assai importante definire i caratteri delle due figure contrattuali. Ciò perché, nell’ambito del diritto del lavoro conta non l’inquadramento effettuato dal datore, ma le mansioni
La giurisprudenza della Cassazione ha più volte sottolineato che l’elemento distintivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In altre parole, tutte le volte in cui il dipendente non ha autonomia di organizzazione, ma viene completamente inserito nell’organizzazione aziendale e, pertanto, deve sottostare alle direzioni e alle sanzioni disciplinari del datore, egli va inquadrato come un dipendente subordinato a tutti gli effetti.
La presenza di altri elementi, come l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione hanno un valore di semplici indizi, ma non sono decisivi ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro [1].
A volte, per verificare se si è in presenza di un contratto di lavoro subordinato, si devono verificare le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta al lavoratore. Nel caso in cui questa sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e non sia possibile identificare la natura del rapporto di lavoro in base all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, bisogna ricorrere ad ulteriori
Iva, la fattura non dimostra l’autonomia
Secondo una sentenza della Cassazione [2], il requisito della subordinazione si evince, tra l’altro, dal livello molto modesto dell’attività professionale svolta. In pratica, il livello professionale modesto dell’attività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto, atto a circoscriverne il perimetro, nell’ambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino (sia pure all’esterno dell’azienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, configura la subordinazione, anche in presenza di pagamenti effettuati con partita Iva.
Lavoro a domicilio
Secondo la Cassazione [3], il rapporto di lavoro a domicilio è configurabile come rapporto di lavoro autonomo solo quando il prestatore d’opera sceglie autonomamente le modalità di esecuzione della prestazione. Se invece la prestazione comporta lo svolgimento di operazioni analoghe a quelle effettuate all’interno della sede aziendale, il rapporto di lavoro può definirsi invece di natura subordinata.
Giornalisti
Per la Cassazione [4], l’elemento che caratterizza la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale: con questa prestazione, il datore di lavoro assicura in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale, con la sistematica compilazione di articoli o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell’intervallo fra una prestazione e l’altra.