Si paga l'Imu per case di proprietà di italiani residenti all'estero?

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Autore: Consulenze

28 dicembre 2019

Ho ricevuto avviso di accertamento Imu per l’anno 2014. Sono residente all’estero, iscritto all’Aire. Devo pagare?

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Nel corso del 2014 la disciplina dell’Imu (per quanto riguarda gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero) è cambiata due volte.

Infatti dal 1° gennaio 2014 fino al 27 maggio 2014 è stato in vigore l’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201 del 2011 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013.

Questa norma prevedeva che i Comuni potevano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non fosse locata.

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Successivamente, a partire dal 28 maggio 2014, l’articolo 9 bis del decreto legge n. 47 del 2014 (convertito in legge n. 80 del 2014) ha modificato il testo dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 stabilendo che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia se non locata o data in comodato.

Questo significa che la norma introdotta dall’articolo 9 bis del decreto legge n. 47 del 2014 si applica solo per l’Imu dovuta a partire dal 2015, mentre par l’Imu del 2014 (cioè per il caso che la riguarda) si applica l’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 e, quindi, l’agevolazione era ed è possibile solo se il Comune che le ha inviato l’avviso ha introdotto nel proprio

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regolamento Imu (applicabile all’annualità 2014) l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Se, invece, il Comune che le ha inviato l’avviso di accertamento non introdusse per l’anno 2014 nel proprio regolamento Imu questa assimilazione (tra abitazione principale e l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non sia locata) allora non le spetterà alcuna agevolazione per l’Imu relativa al 2014.

Infatti l’articolo 1, comma 707, della legge 147 del 2013 (che si applica, ripeto, solo all’Imu dovuta per il 2014) stabiliva che era facoltà dei Comuni prevedere o meno questa assimilazione tra abitazione principale ed unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti: perciò se il Comune non ha stabilito questa assimilazione, allora per l’annualità 2014 non è possibile applicare questa assimilazione ai fini Imu tra abitazione principale e unità immobiliare di proprietà di cittadini italiani non

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residenti.

Dall’annualità Imu 2015 è invece direttamente la legge che stabilisce, per tutti i Comuni italiani, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia se non locata o data in comodato.

Alla luce di quanto detto, se non vi erano diversi ed ulteriori motivi per richiedere agevolazioni, detrazioni o esenzioni Imu per il 2014 e se il Comune interessato non aveva previsto per il 2014 l’assimilazione tra abitazione principale ed unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, allora l’Imu per il 2014 è da lei dovuta.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Angelo Forte

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