Diniego rinnovo licenza porto d'armi: ultime sentenze
Scopri le ultime sentenze su: domanda di rinnovo del porto d’armi; diniego di rinnovo; mancanza di affidabilità del soggetto; motivazione specifica.
Indice
Diniego del rinnovo del porto d’armi per legittima difesa
In tema di porto d’armi, il diniego del rinnovo della licenza rilasciata per difesa personale non può solo indicare l’insussistenza di pericoli attuali, concreti e specifici per l’incolumità del richiedente, ma deve dedurre in maniera puntuale, specificando la rivalutazione delle circostanze fattuali che hanno in precedenza giustificato la concessione della licenza.
Consiglio di Stato sez. III, 14/01/2021, n.441
Valutazione sulla personalità dell’interessato
Il diniego del rinnovo o la revoca del porto d’armi, seppur siano atti di elevato contenuto discrezionale, debbono contenere una valutazione sulla personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 13/01/2021, n.51
Rinnovo del porto d’armi: mutamento delle condizioni e dei presupposti
Nel caso in cui debba rinnovarsi la licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione, se opta per una diversa determinazione rispetto alle precedenti, nella motivazione dell’atto di diniego, deve dare conto in maniera adeguata dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/10/2020, n.9957
Quando è illegittimo il diniego del rinnovo del porto d’armi?
Illegittimo il diniego del rinnovo del porto d’armi ad uso caccia che si fondi su di un episodio risalente nel tempo che, seppur inizialmente ritenuto rilevante da determinare il divieto di detenzione, sia revocato alla fine del procedimento penale che ne ha dichiarato penalmente irrilevanti i fatti.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 12/06/2020, n.717
Mancanza del requisito della buona condotta
Il diniego al rilascio o rinnovo del porto d’armi è giustificato anche per la mancanza del requisito della buona condotta, in relazione alla commissione di fatti anche estranei alla gestione delle armi, che rendano il soggetto non meritevole di ottenere o di mantenere la licenza.
Consiglio di Stato sez. III, 01/06/2020, n.3452
Divieto di detenzione armi e rinnovo della licenza di caccia
La singola violazione del codice stradale, per guida alterata dall’alcol, rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 23/09/2019, n.2227
Diniego di rinnovo o revoca del porto d’armi
Per giustificare dinieghi di rinnovo, revoche, divieti di porto d’armi, non occorre un accertato ed oggettivo abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione, anche minima, del requisito della totale affidabilità del soggetto, in base ad un giudizio prognostico rispetto ad eventi futuri.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 19/03/2019, n.254
Diniego di porto d’armi rileva e procedimento penale archiviato
In tema di licenza di porto d’armi, deve rilevarsi come, per giustificare dinieghi di rinnovo, revoche o dinieghi di rilascio, non sia necessario accertare un abuso delle armi, risultando sufficiente anche la sussistenza di singoli episodi, dai quali sia possibile desumere l’inaffidabilità del soggetto; ai fini del diniego, dunque, assume rilevanza anche il procedimento penale archiviato, senza che sia venuta meno la materialità del fatto ascritto.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 14/02/2019, n.319
Rifiuto di rinnovo del porto d’armi: discrezionalità della PA
L’elevata discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, in materia di rilascio di licenza di porto d’armi per difesa personale, deve essere esercitata secondo principi di trasparenza e di legittimo affidamento del privato nei suoi confronti, senza pertanto che ciò possa trasmodare in irrazionalità manifesta; in particolare, nel caso di
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 29/01/2019, n.206
Esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi
Nel caso in cui il giudice penale non abbia potuto provvedere all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 57 della l. n. 689 del 1981 o dell’art. 131 bis, c.p. in quanto i benefici ivi previsti non erano ancora entrati in vigore, occorre procedere alla valutazione in ordine alla
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 08/08/2018, n.801
Diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi: la motivazione
La licenza di porto d’armi è provvedimento connotato da discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, in cui è onere del richiedente dimostrare il bisogno del titolo. In sede di rinnovo, tuttavia, posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state in precedenza riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando per quali motivi tali ragioni, in precedenza ritenute sufficienti a giustificare il titolo, non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 12/07/2018, n.1007
L’Amministrazione deve motivare in modo puntuale le ragioni del diniego
In sede di rinnovo della licenza di porto d’armi, posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state in precedenza riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando per quali motivi tali ragioni, in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo, non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio e questo a salvaguardia del principio di coerenza dell’agire amministrativo e del legittimo affidamento del cittadino.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 22/05/2018, n.693
Criteri restrittivi imposti dal ministero dell’Interno
Dal momento che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi , l’amministrazione centrale (ministero dell’Interno), ovvero quella periferica operante sul territorio, ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il
Tuttavia, gli eventuali nuovi criteri restrittivi imposti dal ministero dell’Interno con specifiche direttive, non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d’armi a soggetti che lo detengano da lungo tempo, se il relativo provvedimento non contenga una motivazione rafforzata dalla quale emergano le ragioni (che possono anche essere di ordine generale) per le quali l’amministrazione abbia deciso di mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi.
Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2018, n.4055
Condanna per porto abusivo d’armi
Alle specifiche fattispecie penali riportate alla lettera c) del comma 1 dell’art. 43 del TULPS (diserzione in tempo di guerra e porto abusivo d’armi) il legislatore ha attribuito effetto di impedimento assoluto al rilascio del porto d’armi a prescindere dalla natura (pecuniaria o detentiva) e dall’entità della pena irrogata.
Pertanto, soltanto con riferimento alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 cit. può trovare applicazione quell’indirizzo giurisprudenziale « evolutivo » che interpreta la disposizione normativa in oggetto nel senso che, qualora il giudice penale abbia, per uno dei reati ostativi ivi previsti, disposto la condanna alla sola pena pecuniaria, l’autorità amministrativa non possa procedere in modo automatico al diniego di rinnovo della licenza, ma debba valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma dell’art. 43 del TULPS.
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 09/04/2018, n.117
Diniego di rinnovo del porto di fucile per uso tiro a volo
E’ legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottato nei confronti di un soggetto condannato per i reati di porto abusivo di armi e di furto; entrambi reati ostativi previsti nel comma 1, lett. a) e c) dell’art. 43, T.U.L.P.S., rispetto alle quali non assume rilievo la successiva riabilitazione.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/03/2018, n.62
Rifiuto di rinnovo del porto d’armi in presenza di condanne
Il rifiuto di rinnovo del porto d’armi, in presenza di condanne per determinati reati ritenuti assolutamente ostativi dalla legge, e nonostante la riabilitazione eventualmente intervenuta, riveste sostanzialmente natura di atto a contenuto vincolato, che non lascia spazio per ponderazioni discrezionali degli interessi coinvolti, per avervi già provveduto il legislatore con valutazione di carattere generale e preventivo. Queste hanno inteso attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle “autorizzazioni di polizia” (di cui all’art. 11 del Tulps e per i casi ivi previsti dal comma 1, lettera a), e non anche quando si applicano le regole speciali sulla “licenza di portare armi”.
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 29/01/2018, n.25
L’esercizio del potere discrezionale della PA
Ove il giudice penale abbia disposto la condanna alla sola pena pecuniaria – in luogo della reclusione – per uno dei reati ostativi, l’Autorità amministrativa non può procedere in modo automatico al diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi, ma deve valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma dall’art. 43, t.u. 18 giugno 1931, n. 773.
Consiglio di Stato sez. III, 10/01/2018, n.92