Diniego rinnovo licenza porto d'armi: ultime sentenze

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Scopri le ultime sentenze su: domanda di rinnovo del porto d’armi; diniego di rinnovo; mancanza di affidabilità del soggetto; motivazione specifica.

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Diniego del rinnovo del porto d’armi per legittima difesa

In tema di porto d’armi, il diniego del rinnovo della licenza rilasciata per difesa personale non può solo indicare l’insussistenza di pericoli attuali, concreti e specifici per l’incolumità del richiedente, ma deve dedurre in maniera puntuale, specificando la rivalutazione delle circostanze fattuali che hanno in precedenza giustificato la concessione della licenza.

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Consiglio di Stato sez. III, 14/01/2021, n.441

Valutazione sulla personalità dell’interessato

Il diniego del rinnovo o la revoca del porto d’armi, seppur siano atti di elevato contenuto discrezionale, debbono contenere una valutazione sulla personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 13/01/2021, n.51

Rinnovo del porto d’armi: mutamento delle condizioni e dei presupposti

Nel caso in cui debba rinnovarsi la licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione, se opta per una diversa determinazione rispetto alle precedenti, nella motivazione dell’atto di diniego, deve dare conto in maniera adeguata dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/10/2020, n.9957

Quando è illegittimo il diniego del rinnovo del porto d’armi?

Illegittimo il diniego del rinnovo del porto d’armi ad uso caccia che si fondi su di un episodio risalente nel tempo che, seppur inizialmente ritenuto rilevante da determinare il divieto di detenzione, sia revocato alla fine del procedimento penale che ne ha dichiarato penalmente irrilevanti i fatti.

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T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 12/06/2020, n.717

Mancanza del requisito della buona condotta

Il diniego al rilascio o rinnovo del porto d’armi è giustificato anche per la mancanza del requisito della buona condotta, in relazione alla commissione di fatti anche estranei alla gestione delle armi, che rendano il soggetto non meritevole di ottenere o di mantenere la licenza.

Consiglio di Stato sez. III, 01/06/2020, n.3452

Divieto di detenzione armi e rinnovo della licenza di caccia

La singola violazione del codice stradale, per guida alterata dall’alcol, rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 23/09/2019, n.2227

Diniego di rinnovo o revoca del porto d’armi

Per giustificare dinieghi di rinnovo, revoche, divieti di porto d’armi, non occorre un accertato ed oggettivo abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione, anche minima, del requisito della totale affidabilità del soggetto, in base ad un giudizio prognostico rispetto ad eventi futuri.

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T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 19/03/2019, n.254

Diniego di porto d’armi rileva e procedimento penale archiviato

In tema di licenza di porto d’armi, deve rilevarsi come, per giustificare dinieghi di rinnovo, revoche o dinieghi di rilascio, non sia necessario accertare un abuso delle armi, risultando sufficiente anche la sussistenza di singoli episodi, dai quali sia possibile desumere l’inaffidabilità del soggetto; ai fini del diniego, dunque, assume rilevanza anche il procedimento penale archiviato, senza che sia venuta meno la materialità del fatto ascritto.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 14/02/2019, n.319

Rifiuto di rinnovo del porto d’armi: discrezionalità della PA

L’elevata discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, in materia di rilascio di licenza di porto d’armi per difesa personale, deve essere esercitata secondo principi di trasparenza e di legittimo affidamento del privato nei suoi confronti, senza pertanto che ciò possa trasmodare in irrazionalità manifesta; in particolare, nel caso di

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diniego di rinnovo del porto d’armi, l’Amministrazione non può esimersi dall’indicare nella motivazione il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo (1), dovendosi dare conto dei fatti ostativi sopravvenuti, e del mutato interesse pubblico al rilascio della licenza, a salvaguardia del legittimo affidamento del cittadino (2); inoltre in sede di diniego di rinnovo del porto d’armi, pur non essendo l’Amministrazione tenuta ad accertare eventuali abusi da parte dell’interessato, la stessa deve tuttavia verificare, sulla base di elementi obiettivi, la scarsa affidabilità nel loro uso da parte del richiedente, o un’insufficiente capacità di dominio dei suoi impulsi ed emozioni.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 29/01/2019, n.206

Esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi

Nel caso in cui il giudice penale non abbia potuto provvedere all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 57 della l. n. 689 del 1981 o dell’art. 131 bis, c.p. in quanto i benefici ivi previsti non erano ancora entrati in vigore, occorre procedere alla valutazione in ordine alla

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sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici stessi da parte dell’Autorità di P.S. prima, ossia in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi, e poi da parte del G.A., ossia in caso di ricorso avverso il provvedimento di diniego, per non creare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno concretamente potuto beneficiare delle predette disposizioni e coloro che invece non hanno potuto giovarsene solo perché non erano ancora state introdotte nell’ordinamento.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 08/08/2018, n.801

Diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi: la motivazione

La licenza di porto d’armi è provvedimento connotato da discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, in cui è onere del richiedente dimostrare il bisogno del titolo. In sede di rinnovo, tuttavia, posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state in precedenza riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando per quali motivi tali ragioni, in precedenza ritenute sufficienti a giustificare il titolo, non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio.

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T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 12/07/2018, n.1007

L’Amministrazione deve motivare in modo puntuale le ragioni del diniego

In sede di rinnovo della licenza di porto d’armi, posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state in precedenza riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando per quali motivi tali ragioni, in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo, non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio e questo a salvaguardia del principio di coerenza dell’agire amministrativo e del legittimo affidamento del cittadino.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 22/05/2018, n.693

Criteri restrittivi imposti dal ministero dell’Interno

Dal momento che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi , l’amministrazione centrale (ministero dell’Interno), ovvero quella periferica operante sul territorio, ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il

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rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica – si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni. In tal caso l’Amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi.

Tuttavia, gli eventuali nuovi criteri restrittivi imposti dal ministero dell’Interno con specifiche direttive, non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d’armi a soggetti che lo detengano da lungo tempo, se il relativo provvedimento non contenga una motivazione rafforzata dalla quale emergano le ragioni (che possono anche essere di ordine generale) per le quali l’amministrazione abbia deciso di mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi.

Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2018, n.4055

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Condanna per porto abusivo d’armi

Alle specifiche fattispecie penali riportate alla lettera c) del comma 1 dell’art. 43 del TULPS (diserzione in tempo di guerra e porto abusivo d’armi) il legislatore ha attribuito effetto di impedimento assoluto al rilascio del porto d’armi a prescindere dalla natura (pecuniaria o detentiva) e dall’entità della pena irrogata.

Pertanto, soltanto con riferimento alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 cit. può trovare applicazione quell’indirizzo giurisprudenziale « evolutivo » che interpreta la disposizione normativa in oggetto nel senso che, qualora il giudice penale abbia, per uno dei reati ostativi ivi previsti, disposto la condanna alla sola pena pecuniaria, l’autorità amministrativa non possa procedere in modo automatico al diniego di rinnovo della licenza, ma debba valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma dell’art. 43 del TULPS.

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 09/04/2018, n.117

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Diniego di rinnovo del porto di fucile per uso tiro a volo

E’ legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottato nei confronti di un soggetto condannato per i reati di porto abusivo di armi e di furto; entrambi reati ostativi previsti nel comma 1, lett. a) e c) dell’art. 43, T.U.L.P.S., rispetto alle quali non assume rilievo la successiva riabilitazione.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/03/2018, n.62

Rifiuto di rinnovo del porto d’armi in presenza di condanne

Il rifiuto di rinnovo del porto d’armi, in presenza di condanne per determinati reati ritenuti assolutamente ostativi dalla legge, e nonostante la riabilitazione eventualmente intervenuta, riveste sostanzialmente natura di atto a contenuto vincolato, che non lascia spazio per ponderazioni discrezionali degli interessi coinvolti, per avervi già provveduto il legislatore con valutazione di carattere generale e preventivo. Queste hanno inteso attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle “autorizzazioni di polizia” (di cui all’art. 11 del Tulps e per i casi ivi previsti dal comma 1, lettera a), e non anche quando si applicano le regole speciali sulla “licenza di portare armi”.

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T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 29/01/2018, n.25

L’esercizio del potere discrezionale della PA

Ove il giudice penale abbia disposto la condanna alla sola pena pecuniaria – in luogo della reclusione – per uno dei reati ostativi, l’Autorità amministrativa non può procedere in modo automatico al diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi, ma deve valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma dall’art. 43, t.u. 18 giugno 1931, n. 773.

Consiglio di Stato sez. III, 10/01/2018, n.92

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