Come cambiare l’avvocato durante la causa: revoca e rinuncia

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Modalità per la revoca del mandato da parte del cliente o per la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato.

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Il cliente non è vincolato a rimanere, per tutto il giudizio, con lo stesso difensore. Sia il cliente che l’avvocato possono decidere in qualsiasi momento di porre fine al rapporto. In particolare, il cliente può revocare il mandato conferito all’avvocato e questi può rinunciare al mandato conferitogli dal cliente.

Il mandato professionale tra cliente e avvocato è basato su un rapporto di “fiducia”: se il legame si spezza (magari a causa di una distrazione nella difesa, o della ripetuta indisponibilità del professionista, o per una sua manifestazione di disinteresse o, nei casi più gravi, per la violazione dei principi della difesa), l’assistito, a propria insindacabile valutazione, è libero di revocare il precedente difensore e sceglierne uno nuovo. Può farlo anche a causa già avviata.

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Anche l’avvocato può fare altrettanto: se ha la sensazione di essere contestato dal proprio cliente o che le sue scelte difensive non siano condivise o se gli sono stati taciuti elementi importanti per la difesa o se non sono state onorate le sue richieste di pagamento, egli può sempre rinunciare all’incarico anche in corso di causa.

Sia in caso di revoca che di rinuncia al mandato, è buona educazione spiegare i motivi che hanno generato tale decisione, ma non è obbligatorio per legge.

In gergo, si dice che la revoca del cliente o la rinuncia dell’avvocato costituisce l’esercizio del diritto di recesso ad nutum (locuzione latina che significa ad un cenno del capo) ossia liberamente.

Vediamo ora singolarmente sia il caso di revoca del mandato da parte del cliente che di rinuncia da parte dell’avvocato.

Revoca del mandato da parte del cliente

La revoca del mandato è un atto a forma libera: il che vuol dire che non richiede formalità particolari, prestampati, moduli, formule speciali o quant’altro. Si può intimarla anche verbalmente purché direttamente all’avvocato.

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Ovviamente è consigliato usare la lettera scritta, meglio ancora una raccomandata a.r., in modo da avere la prova del ricevimento da parte del destinatario e della data di invio.

Una volta che avrà ricevuto la revoca, l’avvocato dovrà necessariamente, e senza alcun ritardo, restituire al cliente, in originale, tutti i documenti che gli sono stati consegnati, gli atti da lui redatti, nonché quelli della controparte. Di tale documentazione egli può conservarne per sé una fotocopia anche contro la volontà del cliente, ma solo allo scopo di liquidare la propria parcella e, comunque, non oltre l’avvenuto pagamento.

L’avvocato ha anche l’obbligo di informare l’ex cliente circa lo stato della causa e sugli adempimenti prossimi. Ciò, generalmente, viene fatto con una lettera, in cui il professionista dettaglia lo stato del procedimento.

Il cliente ha invece l’obbligo di pagare all’avvocato i suoi onorari per l’attività svolta sino alla revoca del mandato.

A questo punto si può nominare un nuovo difensore che dovrà depositare in giudizio l’atto di nomina (cosiddetta

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procura). In caso diverso, tutte le comunicazioni e le notifiche processuali saranno effettuate al vecchio avvocato, come se ancora fosse in carica. Il quale ha sì l’obbligo di informare il cliente degli atti che gli arrivano, ma non più quello di difenderlo.

Rinuncia al mandato da parte dell’avvocato

L’avvocato ha sempre diritto di rinunciare al mandato. Tuttavia, poiché il recesso del professionista non deve mai risolversi in un pregiudizio per il cliente, quest’ultimo deve essere avvisato con congruo preavviso onde procedere a una sostituzione. Nel caso in cui la rinuncia arrivi a ridosso di un’udienza, l’avvocato è tenuto comunque a presenziare e, magari, chiedere un rinvio dell’udienza per consentire alla parte di scegliere un nuovo difensore.

Anche in questo caso, il legale deve comunicare al cliente lo stato della causa e restituirgli l’incartamento in originale (vedi quanto appena detto per il caso di revoca).

Se il cliente non provvede in tempi ragionevoli alla nomina di un nuovo legale in sostituzione del dimissionario, quest’ultimo non sarà responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare il cliente delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

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