Accettazione eredità con beneficio di inventario: cosa comporta

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Autore: Redazione

07 gennaio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La limitazione di responsabilità dell’erede con beneficio di inventario per i debiti lasciati dal defunto si estende anche alle cartelle esattoriali e alle obbligazioni con il fisco.

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C’è ancora chi crede che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario escluda qualsiasi responsabilità per i debiti lasciati dal defunto, ragion per cui ci si meraviglia se, nonostante tale adempimento, si riceve una cartella esattoriale o una diffida di pagamento. Si tratta però di un convincimento errato, frutto di una non corretta conoscenza delle norme del Codice civile e del significato di tale concetto. Difatti la cosiddetta «accettazione beneficiata» non esclude l’obbligo di pagare i creditori, ma garantisce un limite a tale responsabilità. Ciò vale anche quando si procede a riscossione esattoriale.

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È bene quindi comprendere cosa comporta l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e come avviene, in questi casi, il pagamento dei creditori. Ma procediamo con ordine.

Quando si trasmettono i debiti del defunto agli eredi?

Come noto, il semplice fatto di essere parenti del defunto non implica alcuna responsabilità per i debiti da questi lasciati al momento della sua morte. Affinché infatti i creditori possano far valere le proprie ragioni e intraprendere i pignoramenti contro coniuge, figli, fratelli, genitori o altri successori del

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de cuius è necessario che venga prima effettuata l’accettazione dell’eredità. Solo da questo momento, infatti, l’obbligazione insoluta si trasferisce in capo agli eredi.

Ricordiamo che l’accettazione dell’eredità – che di norma consiste in una dichiarazione formale rilasciata dinanzi al pubblico ufficiale – può essere effettuata anche in modo tacito, ad esempio con un prelievo dal conto del defunto, con la vendita dei beni di questi, con la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, ecc.

Prima dell’accettazione dell’eredità, eventuali diffide, contestazioni, cartelle esattoriali, accertamenti fiscali inviati nei confronti del defunto non hanno valore nei riguardi dei “potenziali” eredi.

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Beneficio di inventario: cosa vuol dire?

Nel momento in cui accetta l’eredità, l’erede diventa responsabile dei debiti del de cuius con tutto il proprio patrimonio, anche quello di cui era titolare prima dell’accettazione stessa. Ad esempio, una persona che abbia ricevuto in eredità un conto corrente con 10mila euro può subire il pignoramento della casa se dovesse farsi avanti un creditore che avanza 50mila euro.

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario comporta invece una limitazione della responsabilità: l’erede risponde solo nei limiti del valore dei beni che ha ricevuto in successione. Un esempio chiarirà meglio come stanno le cose.

Alla morte del padre, Marco è uno dei tre eredi. Accetta l’eredità del genitore con beneficio di inventario e riceve un terreno del valore di 30mila euro e una quota del conto corrente con 5mila euro. In tutto, il patrimonio da questi ottenuto è di 35mila euro. Agli eredi viene però notificata una cartella esattoriale di 150mila euro: ciascuno dei tre è quindi responsabile per 50mila euro. Marco però dovrà versare all’agente della riscossione solo 35mila euro perché questo è il valore dell’eredità che ha ricevuto. L’esattore quindi non potrà agire nei suoi riguardi, né tantomeno pignorargli, per il residuo dell’importo, i beni di cui era proprietario prima della successione.

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L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario implica quindi una limitazione di responsabilità da parte dell’erede che risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti in successione e giammai coi propri beni personali.

Accettazione con beneficio di inventario e pagamento dei creditori

Il punto nodale è come pagare i creditori quando c’è un’accettazione con beneficio di inventario. L’erede può decidere di pagare tutti i creditori con un piano di riparto basato su percentuali dell’attivo, in modo da non lasciare nessuno scontento, oppure di liquidarli mano a mano che questi si presentano e bussano alla sua porta.

Nel solo caso in cui i creditori dovessero presentarsi nello stesso momento, l’erede dovrà preferire i creditori che hanno un’ipoteca o un pegno.

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Una volta esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti non potranno aggredire il patrimonio personale dell’erede.

Se, entro un mese dalla trascrizione dell’accettazione con beneficio di inventario, i creditori o i legatari fanno opposizione, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari. In pratica si darà luogo ad una procedura di liquidazione concorsuale dell’attivo ereditario volta a garantire la par condicio creditorum, fatte salve le cause di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio).

Che succede se l’erede con beneficio di inventario paga uno solo dei creditori?

Se, dopo l’accettazione con beneficio di inventario, l’erede paga uno solo dei creditori per un importo pari o superiore al valore dell’eredità ricevuta, la sua responsabilità nei confronti degli altri si estingue definitivamente.

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Marco ha accettato l’eredità con beneficio di inventario. Ha ricevuto, con la successione, una casa del valore di 100mila euro. Nello stesso tempo ha liberato la casa dall’ipoteca pagando alla banca la residua parte del mutuo pari a 110mila euro. Dopo un anno si fa avanti l’agente per la riscossione e notifica a Marco una cartella esattoriale di 13mila euro. Marco però non è tenuto a pagarla (e può fare opposizione) avendo già estinto un debito pari al valore dell’eredità ricevuta.

Le norme sull’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario si applicano anche ai debiti fiscali. Di conseguenza, tanto l’Agenzia delle Entrate quanto l’agente per la riscossione esattoriale non possono aggredire il patrimonio dell’erede che abbia accettato col beneficio d’inventario oltre il valore dell’eredità da questi ricevuta. Laddove l’erede opponga che, per effetto dell’avvenuto soddisfacimento di creditori ereditari fattisi avanti prima del fisco, si sia verificata l’integrale erosione dell’attivo patrimoniale ereditato, l’ufficio impositore non potrà attivare alcun pignoramento

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[1].

Anche la Cassazione ha precisato che la limitazione, derivante dall’accettazione beneficiata dell’eredità, della responsabilità in capo all’erede per i debiti ereditari è opponibile a qualsiasi creditore (compreso l’Erario). Ragion per cui, laddove l’erede riceva una cartella esattoriale che gli intimi il pagamento dell’intero importo del debito ereditario, costui avrà interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale volto a verificare l’avvenuta erosione del patrimonio ereditato. Ma in mancanza di tale accertamento la cartella diventerà definitiva e non sarà più contestabile neanche in caso di pignoramento [2].

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