Ztl disabili: ultime sentenze

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Accesso dell’autovettura nelle zone a traffico limitato; uso abusivo del permesso invalidi; percorrenza delle corsie preferenziali di un centro urbano.

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Il diritto dell’invalido di accedere nelle Ztl

Non è consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in zone a traffico limitato limitare l’incondizionato diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.

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Tribunale Torino sez. III, 07/09/2020, n.2889

Obbligo di comunicare il passaggio nella zona a traffico limitato

Ove sia posto a carico del possessore del contrassegno speciale per disabili l’obbligo di comunicare il transito nella zona a traffico limitato entro le quarantotto ore successive, come indicato nel pannello integrativo del segnale di divieto di transito posto all’ingresso della zona medesima, la sua violazione non rende illegittimo l’accesso in tale area del disabile che ne aveva diritto.

Cassazione civile sez. II, 14/09/2017, n.21320

Accesso Ztl: comunicazione preventiva al Comune

Il cosiddetto “contrassegno invalidi” autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato, su tutto il territorio nazionale, con il solo onere di esporre tale contrassegno.

Pertanto, al disabile che sia transitato in Ztl non può essere contestata la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, c.strad., sull’erroneo presupposto che l’accesso alla Ztl sia subordinato alla comunicazione preventiva al Comune del titolo abilitativo, in quanto la violazione suddetta non prevede come condotta omissiva, e come tale sanzionabile, l’omessa comunicazione preventiva, ma la

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violazione del divieto di transito nella Ztl.

Giudice di pace Bolzano, 03/02/2015, n.47

Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato

Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, laddove non vi siano stati da parte dell’agente comportamenti idonei a trarre in errore, circa il suo stato di falso invalido, il personale preposto all’accertamento ed al controllo.

Cassazione penale sez. II, 18/01/2012, n.4490

Utilizzo indebito da parte di persona non titolare del contrassegno

Non da luogo alla conflgurabilità dei reati, neppure tentati, di sostituzione di persona e di truffa, ma soltanto all’illecito amministrativo di cui all’art. 188, comma 4°, cod. strad. il solo fatto che taluno, al fine di accedere all’interno di zone a traffico limitato (ancorché presidiate da “telepass”) o percorrere corsie preferenziali, esponga sul

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parabrezza dell’autovettura da lui condotta un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, quando a tale condotta non si accompagni, in caso di controlli, quella di spacciarsi per il soggetto a nome del quale il detto contrassegno sia stato rilasciato e neppure risulti che l’agente abbia utilizzato parcheggi a pagamento fruendo indebitamente della esenzione dal “ticket”.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza, 2/02/2012, n. 4490

Uso abusivo del permesso invalidi per il transito in una Ztl

L’uso abusivo del permesso invalidi su un’autovettura, per il parcheggio nelle zone riservate o per il transito in una Ztl, realizzato esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza del veicolo in assenza del titolare del permesso, integra l’illecito amministrativo di cui all’articolo 188, commi 4° e 5° del codice della strada, ma non integra il reato di sostituziosostituzione di persona punito dall’articolo 494 del Cp.

Infatti, la semplice esibizione del contrassegno

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importa soltanto il presupposto perché il veicolo possa sostare o circolare nelle zone altrimenti interdette, ma non attribuisce al conducente, neppure indirettamente, la qualifica soggettiva di accompagnatore del disabile, né comporta una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare a bordo del veicolo.

In realtà, in virtù del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, è nella previsione normativa dell’articolo 188, commi 4° e 5°, del codice della strada che sono contemplate tutte le ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza, 17/06/2011, n. 24454

Annullamento del verbale di accertamento

In materia di

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opposizione a verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, il caso del transito in una zona a traffico limitato costituisce fonte di responsabilità per il trasgressore. Tuttavia, ove egli eccepisca il possesso di un titolo che lo abiliti alla disapplicazione del divieto valido erga omnes, deve fornire la prova di quanto asserito.

A tal fine il condurre sul veicolo, responsabile dell’infrazione, un soggetto portatore di invalidità regolarmente certificata dagli organi amministrativi a ciò deputati, può costituire una valida causa di annullamento del verbale di accertamento con conseguente esonero da ogni responsabilità per il conducente.

Giudice di Pace Aosta, Civile, Sentenza, 30/01/2010, n. 17

Ztl e uso indebito del permesso invalidi

Non è configurabile il reato di truffa, bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 188, comma 4, c.s., nella condotta di chi, utilizzando indebitamente il permesso invalidi rilasciato in favore di altra persona, abbia esibito il relativo contrassegno sul parabrezza dell’autovettura di cu aveva la disponibilità per accedere liberamente all’interno delle zone a traffico limitato e per percorrere le corsie preferenziali dell’area urbana.

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Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza, 28/09/2010, n. 35004

Autorizzazione in favore della persona invalida

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli art. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la

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sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano).

Cassazione civile sez. II, 16/01/2008, n.719

Zone a traffico limitato e contrassegno invalidi

Il c.d. contrassegno invalidi, regolarmente esposto sulla parte anteriore di un’autovettura che trasporta la persona invalida, denotando la destinazione del veicolo al servizio del disabile, rende legittimo l’accesso dell’autovettura nelle zone a traffico limitato di tutto il territorio nazionale.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 22/01/2008, n. 1292

Permesso di circolazione di veicoli a servizio invalidi

Poiché il permesso di circolazione di veicoli a servizio invalidi con deficit ambulatorio non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità sull’intero territorio nazionale, il titolare del permesso non è onerato della richiesta di autorizzazione preventiva al Comune ove insistano zone z.t.l., giacché la vigente disciplina intende garantire ai veicoli con portatori di handicap piena libertà di accesso nelle zone a traffico limitato.

Giudice di pace Arezzo, 27/06/2006

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