Aspettativa per assegno di ricerca

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Sono un docente di scuola secondaria di II grado ed ho preso il ruolo nel 2017 (anno di prova superato).

Tenendo presente che ho acquisito il titolo di dottore di ricerca nel 2013, per cui non ho mai richiesto aspettative e congedi di alcun tipo, sto per partecipare ad un bando per un assegno di ricerca quadriennale.

Da docente di ruolo, mi chiedo quali siano agevolazioni e/o svantaggi dal punto di vista della mia carriera previdenziale/scolastica qualora dovessi vincere tale assegno e chiedere un’aspettativa senza assegni per tutti i 4 anni:

1) continuerei a maturare i punteggi relativi alla mobilità, alle graduatorie interne di istituto e alla continuità all’interno della stessa scuola?

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2) perderei qualcosa sul versamento contributi previdenziali e tredicesima?

3) qualora dopo aver terminato tale periodo di aspettativa senza assegni quadriennale, si presentasse, anche dopo qualche anno, l’opportunità di diventare ricercatore universitario a tempo determinato, avrei diritto anche in quel caso ad aspettativa senza assegni, oppure i 4 anni di assegno rappresentano il massimo di aspettativa senza assegni fruibile?

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Come correttamente prospettato, il lettore potrebbe fruire della cd. “aspettativa per studio, ricerca e dottorato scuola”, ma esclusivamente senza assegni, avendo già conseguito il titolo di dottore di ricerca.

In merito alla durata massima dell’assegno, l’art. 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che:

“Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o

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specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.”

Pertanto, i 4 anni di assegno rappresentano il massimo di aspettativa senza assegni fruibile, fatta eccezione per il corso di dottorato di ricerca, comunque dal lettore già conseguito.

In merito al trattamento spettante, il periodo trascorso dal titolare di assegno di ricerca nello svolgimento delle relative attività sembrerebbe valido, a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola e, pertanto, utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, riferendosi in linea generale alle seguenti fonti:

Bisogna però osservare che, in argomento, la normativa e la prassi non si esprimono in maniera inequivocabile, in quanto manca un’espressa disposizione normativa in tal senso all’interno dell’articolo 22, co.3, L. 240/2010, in merito all’aspettativa per assegno di ricerca; per quanto riguarda la prassi:

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Sul punto, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta 4/14929 da Borghesi Antonio (IDV) in data 2.15.2012

“Premesso che: nella legislazione universitaria italiana i dottorati di ricerca sono stati istituiti con l’articolo 8 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e successivamente ridisciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, quale da ultimo modificato dall’articolo 19, primo e secondo comma, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosiddetta riforma Gelmini per l’università.

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Nel caso di dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche ammessi a corsi di dottorato di ricerca, l’articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come da ultimo modificato dall’articolo 19, terzo comma, della legge n. 240 del 2010, nonché’ dall’articolo 5, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede che sono collocati «a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso» ed usufruiscono della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste, fermo restando che «il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Nella legislazione universitaria italiana gli assegni di ricerca sono stati istituiti dall’articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e da ultimo ridisciplinati in forza dell’articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

Nel caso di

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dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche chiamati a svolgere assegni di ricerca, l’articolo 22, terzo comma, della legge n. 240 del 2010 conferma quanto precedentemente previsto dall’articolo 51, sesto comma, della legge n. 449 del 1997, per cui l’assegno di ricerca «comporta il collocamento in aspettativa senza assegni» del dipendente medesimo.

A fronte dell’aspettativa per dottorato di ricerca, la cui concessione è peraltro divenuta discrezionale da parte dell’amministrazione di appartenenza in forza della novella della legge n. 240 del 2010, ma per la quale è chiaramente sancito che costituisce periodo «utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Nel caso dell’aspettativa per assegno di ricerca, la cui concessione è invece obbligatoria per l’ente di appartenenza, manca invece un’espressa disposizione normativa in tal senso all’interno dell’articolo 22, terzo comma, della legge n. 240 del 2010.

Sulla scorta di quanto sopra ne deriva un’evidente incongruenza fra le disposizioni della legge n. 476 del 1984 e quelle della legge n. 240 del 2010, rispettivamente in tema di aspettativa per dottorato di ricerca e di aspettativa per assegno di ricerca, circa la valenza di tali periodi ai fini della progressione di carriera e il trattamento di quiescenza e di

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previdenza del pubblico dipendente, posto che non pare in alcun modo possibile che tale titolarità resti esclusa per i pubblici dipendenti collocati in aspettativa per assegno di ricerca che configura un vero e proprio contratto di lavoro, a differenza del dottorato:

se il Ministro intenda assumere iniziative normative o adottare, ove ne ricorrano i presupposti, una circolare esplicativa al fine di eliminare la citata ambiguità della disciplina, in particolare onde evitare contenziosi fra le pubbliche amministrazioni e i rispettivi dipendenti titolari di assegni di ricerca, confermando l’interpretazione per cui anche per i dipendenti pubblici assegnisti di ricerca l’aspettativa sia utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, così come risulta espressamente stabilito per i titolari di dottorato di ricerca. (4-14929)”

A questa interrogazione non è mai stata fornita una risposta. Vero è che l’amministrazione dovrebbe, a rigor di logica, attenersi alla Nota Miur prot. n. AOODGPER 4058 del 12/05/2011 e considerare l’aspettativa utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma prudenzialmente mi rivolgerei al Dirigente scolastico ed all’USP, per evitare il sorgere di un contenzioso.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, ai sensi della nota Inpdap 22 ottobre 1999 n. 1181, nell’ipotesi di equiparazione all’aspettativa per dottorato, il lettore avrebbe diritto agli accrediti rapportati alla retribuzione annua contributiva goduta al momento della concessione del congedo straordinario, quindi non perderebbe nulla, salvo eventuali accessori- elementi variabili della retribuzione.

Articolo tratto da una consulenza resa dalla dottoressa Noemi Secci, consulente del lavoro.

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