Integrazione al minimo dell’assegno ordinario d’invalidità

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Trattamento minimo per chi percepisce il trattamento IO erogato dall’Inps per invalidità lavorativa: a quanto ammonta, limiti di reddito 2020.

Annuncio pubblicitario

Ai lavoratori invalidi con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio, spetta una prestazione economica previdenziale erogata dall’Inps, calcolata allo stesso modo della futura pensione (quindi, con sistema contributivo, misto o retributivo, a seconda dell’anzianità di contribuzione): si tratta dell’assegno ordinario d’invalidità.

Hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità (trattamento categoria IO), nel dettaglio, i lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps, affetti da infermità fisica o mentale non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell’apposita commissione Inps: l’infermità deve risultare tale da provocare una riduzione permanente di 2/3 della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Annuncio pubblicitario

Poiché l’assegno ordinario d’invalidità può essere erogato in qualsiasi momento della vita lavorativa, quindi, per i lavoratori con minore anzianità, potrebbe risultare d’importo molto basso, il trattamento è integrabile al minimo: ciò comporta che, se dal calcolo della pensione o dell’assegno deriva un trattamento di importo inferiore a un limite stabilito (il cosiddetto minimo vitale), al titolare dell’assegno viene attribuito un incremento, l’integrazione al minimo appunto.

L’integrazione al minimo dell’assegno ordinario d’invalidità, pur restando il medesimo l’importo del trattamento minimo, soggiace a delle regole differenti, sia in merito alla determinazione dell’integrazione, che in merito alle soglie di reddito limite per ottenere il beneficio.

L’agevolazione è, infatti, disciplinata dalla legge di Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile [1].

Nello specifico, all’assegno ordinario d’invalidità non è applicata l’integrazione parziale, e le condizioni legate sia al reddito proprio che al reddito del coniuge sono connesse anche ai limiti di reddito relativi al diritto all’assegno sociale. Ma procediamo con ordine.

Annuncio pubblicitario

Come si calcola l’assegno ordinario d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità, da non confondere con l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, o pensione d’invalidità civile, si determina allo stesso modo della generalità delle pensioni dirette erogate dall’Inps, cioè:

L’assegno ordinario d’invalidità può subìre delle riduzioni, se il beneficiario percepisce redditi di lavoro. Per approfondire, leggi:

Annuncio pubblicitario
quando si riduce l’assegno ordinario d’invalidità.

A quanto ammonta l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario d’invalidità?

Grazie all’integrazione al trattamento minimo, l’assegno ordinario d’invalidità viene aumentato sino a raggiungere l’importo del trattamento minimo vitale, pari a 515,07 euro mensili per il 2020.

Per la precisione, l’importo dell’assegno d’invalidità, se inferiore al trattamento minimo, deve essere integrato fino a questo importo (ricordiamo pari a 513,01 euro per il 2019 ed a 515,07 euro per il 2020) da una somma pari all’ammontare della pensione sociale. Dal 1° gennaio 1996, si fa riferimento all’importo dell’assegno sociale anche per i trattamenti con decorrenza anteriore a questa data: ricordiamo che l’assegno sociale ammonta, nel 2019 a 457,99 euro mensili, e per il 2020 a 459,83 euro mensili.

Non è prevista l’integrazione parziale al trattamento minimo, ossia un’integrazione che porti il trattamento a un importo inferiore a 515,07 euro mensili per il 2020, fermo restando che l’integrazione dell’assegno d’invalidità non può superare l’importo dell’assegno sociale. Inoltre, l’importo complessivo dell’

Annuncio pubblicitario
assegno d’invalidità, comprensivo dell’integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo.

Limiti di reddito per l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario d’invalidità

I lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità al di sotto dei 515,07 euro al mese possono ottenere l’integrazione al minimo sino a tale cifra qualora abbiano un reddito personale inferiore a 11.955,37 euro annui o, se coniugati, un reddito abbinato a quello del coniuge inferiore a 17.933,06 euro annui. Tutti i valori si riferiscono al 2020: si tratta comunque di valori provvisori, stabiliti sulla base della rivalutazione dei trattamenti pari allo 0,4%, rivalutazione che dovrà essere confermata in via definitiva entro il 2020.

Al di sopra di questi valori, l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario d’invalidità non spetta, nemmeno in modo parziale. Se si superano le soglie limite, l’importo dell’assegno ordinario d’invalidità integrato al minimo non può essere “cristallizzato”, cioè conservato, senza il diritto alle rivalutazioni.

Redditi rilevanti

Ma quali redditi devono essere computati nelle soglie limite?

Tra i redditi che rilevano per il superamento di limiti che danno diritto all’integrazione, deve essere escluso quello della casa di abitazione. Si considera, invece, l’importo “a calcolo” (cioè derivante dal calcolo della pensione, senza integrazioni) dell’assegno d’invalidità da integrare.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui