Plagio musicale: ultime sentenze
Elementi decisivi per l’accertamento del plagio; linguaggio musicale; intenzione dei compositori.
Indice
Plagio di brano musicale: quantificazione dei danni
Nel caso di
Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21833
Assenza di identità rappresentativa tra le opere
Non costituisce plagio evolutivo con la conseguente violazione del diritto d’autore se non vi sia identità rappresentativa tra le opere. (Nel caso di specie si trattava di due brani musicali che presentavano analogie ma vi erano sostanziali differenze negli elementi costitutivi (ritmo) e anche testuali e contenutistici).
Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 11/02/2020, n.362
Esclusione da un concorso pubblico per plagio: presupposti
Risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l’esclusione di due partecipanti ad una procedura idoneativa o concorsuale disposta per plagio, in quanto basata, nonostante i criteri di valutazione prefissati, sulla semplicistica scelta della Commissione di annullare le prove di entrambi i candidati senza valutare chi fosse il plagiante sulla base degli elementi concreti rilevabili dalle prove stesse.
Inoltre, la motivazione dell’annullamento per plagio di un elaborato risulta lacunosa, ove la Commissione, pur facendo riferimento — in giudizio — a tracce da cui desumere il plagio, non abbia evidenziato quanta parte dell’elaborato ritenga derivi da plagio e quanta, invece, dal candidato, non avendo evidenziato il « peso » che avevano avuto tali brani sul compito nel suo complesso, nonché cosa avesse portato ad escludere che essi derivassero direttamente dalla copiatura di un testo piuttosto che dalla memoria della candidata.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 17/01/2019, n.44
Coincidenza di un frammento musicale melodico
La coincidenza di un frammento musicale melodico non integra di per sé un plagio, occorrendo verificare la creatività del frammento e se il plagio investa le componenti melodiche, armoniche e ritmiche.
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 08/06/2018, n.6509
La creatività dell’opera
La creatività dell’opera, da intendere come presenza di originalità e novità oggettiva, è elemento costitutivo della fattispecie di plagio, che, in caso di specifica contestazione, deve essere provato dall’autore.
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 08/06/2018, n.6509
Plagio di un’opera musicale: quando si esclude?
L’accertamento di plagio musicale non può prescindere da un accertamento del carattere creativo e originale del brano asseritamente plagiato. È quindi pacifico il principio della non tutelabilità dell’opera musicale, qualora la stessa utilizzi elementi già acquisiti e appartenenti al comune linguaggio musicale.
Corte appello Milano, 27/03/2018, n.1551
Plagio musicale: motivazioni
La composizione musicale “Quale senso abbiamo noi”, interpretata da Z.F., non costituisce plagio parziale dell’opera precedente altrui “Take me to the sunshine” (già “Sunshine”), nonostante la coincidenza di un frammento musicale melodico, un ritornello di tre battute (cinque note) in quanto: a) non sussiste la creatività, intesa come originalità e novità oggettiva, del frammento dell’opera anteriore di cui si assume il plagio, in quanto anticipata da numerose composizioni preesistenti, anche notissime (per esempio, “Dancing Queen” degli A.) e di musica classica, sottoposte all’esame del c.t.u., nel contraddittorio delle parti, legittimamente, anche dopo il decorso dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.; b) i due brani differiscono comunque quanto alla
Tribunale Milano, 15/03/2018
Risarcimento del danno non patrimoniale
Va respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ove manchi la prova che l’illecito, costituito nella specie dal plagio-contraffazione di un brano musicale, abbia compromesso l’immagine e la reputazione commerciale dell’attore in giudizio.
Tribunale Roma, 11/10/2017
Plagio musicale: la delibazione da parte del giudice
La pronuncia del giudice italiano
Cassazione civile sez. I, 29/05/2015, n.11225
Riproduzione di un frammento poetico-letterario in una canzone
Un frammento poetico-letterario di una canzone riprodotto (quasi) integralmente in un’altra non costituisce di per sé plagio, occorrendo accertare se il detto frammento inserito nel nuovo testo conservi o meno un’identità di significato poetico-letterario oppure se evidenzi, al contrario, in modo chiaro ed evidente, uno scarto semantico rispetto a quello avuto nell’opera anteriore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso l’ipotesi di plagio relativamente al famosissimo incipit della canzone “Zingara” da parte della successiva canzone “Prendi questa mano, zingara”).
Cassazione civile sez. I, 19/02/2015, n.3340
Plagio musicale: quando si configura?
Il plagio musicale si concreta nel caso in cui avvenga una volontaria appropriazione degli elementi creativi di un’altrui opera di musica. La musica leggera è priva dei requisiti di complessità e originalità per diversi motivi e precisamente perché la forma è composta da strofe e ritornelli, l’armonia è di ambito tonale non elevato, la timbrica fa ricorso a strumenti elettronici con effetti di colore, la melodia è di facile intonazione e memorizzazione. Si tratta, quindi, di semplici e ricorrenti elementi che da un lato possono conferire originalità a semplici varianti, dall’altro consentono ampi margini di analogie solo occasionali.
In sostanza si deve ritenere acquisito il principio che nel giudicare un’ipotesi di plagio nel campo della musica “non impegnata” si possono accertare elementi di originalità e di difformità anche in un contesto ricco di banalità e di interferenze.
Tribunale Milano, 10/02/2009
Ripresa della successione di note del ritornello
Il riconoscimento della natura contraffattoria del ritornello di una composizione musicale rispetto ad altra composizione si può fondare sulle seguenti considerazioni: a) i due ritornelli presentano una successione di note del tutto somigliante (con conseguente netta equivalenza di larga parte della struttura melodica); b) la ripresa della successione di note del ritornello della prima composizione caratterizza proprio il ritornello della seconda composizione e, cioè, inerisce in entrambe le canzoni, al loro nucleo centrale, quello maggiormente idoneo, nel settore della musica leggera, a contraddistinguere il brano e ad imprimersi nella memoria degli ascoltatori; c) la diversità prevalentemente ritmica dei due ritornelli, ancorché inerente ad uno dei principali
Tribunale Milano, 06/08/2008, n.10096
Diritto d’autore sull’opera dell’ingegno: quali sono gli elementi costitutivi?
Il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.
(Nella specie, relativa all’asserito plagio di un’opera musicale consistente in quattro battute, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva omesso il richiesto accertamento circa la configurabilità di un segmento musicale composto da quattro battute come opera tutelabile).
Cassazione civile sez. I, 23/11/2005, n.24594
L’indagine sul plagio musicale
Ai fini dell’indagine sul plagio musicale tra composizioni non è possibile nè lecito porre a confronto brevi frammenti melodici che non manifestano alcuna identità di rappresentazione musicale nell’ambito compositivo dal quale sono tratti. Va pertanto escluso il plagio, tanto più che anche dall’andamento armonico delle parti che sarebbero oggetto del plagio è dato escludere ogni originalità.
Tribunale Roma, 24/02/2003
Il giudizio nel plagio tra composizioni musicali
Il giudizio nel plagio tra composizioni musicali deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia che, particolarmente nel campo della musica leggera, esprime con maggiore immediatezza ed incisività il nucleo creativo del brano e la sua individualità e riconoscibilità. In considerazione del rapporto tra la limitatezza del linguaggio musicale e la sterminata produzione del settore tanto “classico” che, a maggior ragione, “leggero”, non può riconoscersi tutela ad un brano musicale che, pur non privo di fascino di facile presa, non sia dotato di quell’originalità creativa richiamata dall’art. 1 della legge sul diritto di autore a fondamento della protezione.
Tribunale Milano, 21/10/2002
Combinazione tra le note del pentagramma
Le possibilità di combinazione tra le note del pentagramma, soprattutto quando si tratta di musica tonale, non sono illimitate ed è possibile che una linea o uno spunto melodico, anche al di là dell’intenzione del suo autore, si presenti simile od analogo a quello presente in altra composizione.
Tribunale Roma, 22/01/2001
Plagio musicale: la competenza territoriale
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in tema di plagio musicale, è competente, oltre al giudice del luogo della residenza o domicilio del convenuto, anche quello del luogo di commissione dell’illecito (consistente, nella fattispecie, nel luogo di importazione dei dischi ritenuti contraffatti).
Corte appello Milano, 24/11/1999
Musica leggera: il giudizio di plagio
Nel campo della musica leggera il giudizio di plagio deve essere condotto con riguardo precipuo alla melodia. In tale ambito musicale, infatti, è la melodia l’elemento individuante dell’opera, sia perché assorbe in sè, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale dato di individuazione e di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori.
Pertanto, con riferimento alla melodia ci si deve riferire non solo alla mera successione di note, ma anche ai tempi di tale successione ed alle accentuazioni poste sulle singole note: cioè al ritmo, quale elemento anch’esso inevitabilmente costitutivo della melodia. In forza di questi principi, non può sussistere un plagio quando, nonostante vi sia una somiglianza tra i brani in lite, la canzone ritenuta oggetto di plagio non presenti a sua volta, rispetto alle canzoni precedenti, un’originalità melodica necessaria per la tutela del diritto d’autore.
Corte appello Milano, 26/10/1999
L’appropriazione di uno schema melodico
Deve escludersi la possibilità di plagio tutte le volte che il brano asserito contraffatto non assuma caratteristiche di originalità per mancanza del requisito della novità dell’opera. Per potersi parlare di plagio occorre l’appropriazione dello “specifico di una sola melodia” apparendo insufficiente la mera appropriazione di uno schema melodico quando questo sia assolutamente comune e ricorrente in modo tale da costituire utilizzo di sistemi e formule acquisite dai compositori di musica leggera.
Tribunale Bologna, 09/05/1997
Riproduzione della melodia di una canzone
È qualificabile come plagio musicale la riproduzione della melodia di una canzone in una composizione successiva, tale da ingenerare nell’ascoltatore medio le stesse reazioni emotive suscitate dal brano plagiato; pertanto, va accolta la richiesta di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., avanzata da chi lamenti il plagio.
Pretura Roma, 21/12/1994