Fisioterapia: ultime sentenze

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Autore: Redazione

11 aprile 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Prova selettiva di ingresso al corso di laurea in fisioterapia; possesso di un diploma di massofisioterapista; reato di esercizio abusivo della professione medica.

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Studi polimedici

Il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, l. n. 251/2000, 2 e 8 DCA 107/2019 inducono a concludere che negli studi polimedici possono esercitare le attività sanitarie tutti i professionisti del settore, tra cui “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione”, considerato altresì che, sul piano sistematico-teleologico, la norma accosta espressamente gli studi polimedici agli “studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati”, e contempla espressamente gli studi polimedici “che erogano prestazioni di assistenza specialistica anche riabilitativa”, lasciando intendere come proprio le prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa possano costituire una naturale e sinergica articolazione organizzativa delle strutture in parola; deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento amministrativo che, sulla scorta del parere negativo della ASL di riferimento, abbia inibito l’insediamento dell’

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attività di fisioterapia presso uno studio privato polimedico.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 02/02/2021, n.311

Superamento della prova selettiva di ingresso

L’art. 1, comma 2, l. n. 63/2011, per quanto concerne specificamente l’iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia da parte di coloro che posseggono il diploma di laurea in Scienze motorie e sportive, pur rimandando ad un decreto ministeriale che dovrà dettare la disciplina di dettaglio, stabilisce espressamente il principio secondo cui l’accesso non può prescindere dal superamento della prova selettiva di ingresso.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 25/08/2020, n.1614

Iscrizione alla facoltà di Fisioterapia

Il

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diploma di massoterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia, né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria e il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999 n. 264.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 25/08/2020, n.1614

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Servizio di fisioterapia: può essere svolto in farmacia?

Il servizio di fisioterapia svolto senza l’ausilio di macchinari rappresenta un’attività professionale non riconducibile al novero dei servizi di natura medica e neppure al regime ambulatoriale; in quanto tale può svolgersi, di norma, in uno studio professionale, o anche (in assenza di prescrizioni normative di segno contrario) all’interno di una farmacia, che dedichi un apposito locale per lo svolgimento del servizio.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 19/05/2020, n.279

Accesso al sistema di studi universitario

In tema di accesso al sistema di studi universitario, il diploma di massofisioterapista di cui alla Legge n. 403/1971, conseguito a seguito di un percorso di studi triennale, non consente di iscriversi al corso di laurea in fisioterapia senza sostenere la prova di ingresso.

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T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 16/04/2020, n.640

Ammissione al corso universitario

Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; l’iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia potrà, quindi, avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria e il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999 n. 264.

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T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/01/2020, n.154

Gestione impianti sportivi e centri di fisioterapia

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell’art. 2545 terdecies c.c.

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(Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi).

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, n.25478

Diploma di massofisioterapista

Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 403/1971 non consente l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione potrà avvenire secondo le regole che richiedono un titolo idoneo all’accesso ed il superamento della prova selettiva (art. 4 l. 264/ 1999).

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Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 09/05/2019, n.402

Test di ingresso al corso di laurea in fisioterapia: chi è esonerato?

Non possono essere esentati dalla prova selettiva di ingresso al corso di laurea in fisioterapia, i possessori del titolo di massofisioterapista, ciò in quanto l’accesso a tale facoltà è subordinato al superamento di una prova di cultura generale, anche al fine di accertare la predisposizione dello studente per le discipline oggetto del corso stesso.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 11/03/2019, n.508

Prova di ammissione

Il possesso di un diploma di massofisioterapista post ’96, congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, non consente l’iscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato, come quello di fisioterapia, senza il necessario

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superamento del test di ingresso, e ad anni superiori al primo. Invero, la ratio della prova di ammissione, di cui all’art. 4 l. n. 264/1999, non è solo quella di accertare la predisposizione del candidato alla specifica materia di studio, ma è ben più ampia, e ricomprende l’esigenza di verificare i requisiti di cultura dello studente, di garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei, di consentire la circolazione nell’ambito dell’UE. delle qualifiche conseguite.

Consiglio di Stato ad. plen., 09/11/2018, n.16

Piano di studio del corso di laurea in Fisioterapia

Lo speciale rimedio di cui all’art. 117 c.p.a. può essere attivato non già per sollecitare lo svolgimento di qualsivoglia tipo di attività da parte dell’Amministrazione, ma esclusivamente per far sancire al giudice l’illegittimità dell’

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inerzia dell’autorità in quei casi in cui questa abbia un obbligo a provvedere (nel caso di specie, è stata riconosciuta l’insussistenza di un obbligo di provvedere in capo alla p.a., non essendo questa tenuta – in mancanza, peraltro, di posti disponibili – a dare avvio ad una procedura per consentire a coloro che avessero un “titolo equipollente” di sostenere gli esami integrativi previsti dal relativo piano di studio del Corso di laurea in Fisioterapia previa convalida di quelli già sostenuti presso la Scuola per Fisioterapisti della riabilitazione).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 28/12/2018, n.7422

Professioni sanitarie: possesso di un determinato titolo di studio

È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (quale organo giurisdizionale speciale con cognizione dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dai competenti Ordini professionali provinciali in materia di compilazione e tenuta dell’Albo dell’Ordine), laddove siano in gioco

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valutazioni automatiche e vincolate e non discrezionali, quale il possesso di un determinato titolo di studio entro una certa data, costituendo quest’ultimo un dato oggettivo e non altrimenti interpretabile.

(Nel caso di specie non compete al TAR, bensì alla Commissione centrale, pronunciarsi sul provvedimento di rigetto dell’iscrizione di un massofisioterapista triennale, con titolo rilasciato nel 2012, presso l’albo della professione sanitaria in fisioterapia dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, istituito con l. n. 3/2018).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 29/11/2018, n.11570

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L’ammissione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia

Non è possibile per l’Ateneo subordinare l’ammissione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia al superamento del test di ingresso per coloro che sono già in possesso del titolo di studio di masso fisioterapista, essendo la ratio di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso di cui alla l. 2 agosto 1999 n. 264 quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione si ambisce e tale preliminare verifica appare superflua nella fattispecie, considerato che il conseguimento del suddetto titolo di studio (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale), assicura, già in sé, questa predisposizione.

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T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 21/08/2018, n.5261

L’esame di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato diversi da Medicina

Per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso; sicchè illegittimamente l’Università nega il riconoscimento dei crediti maturati nell’ambito del corso di laurea in Terapia della neuro e della psicomotricità dell’età evolutiva, ai fini dell’iscrizione in anno successivo al primo e dell’abbreviazione del corso di laurea in Fisioterapia, ritenendo necessaria la sussistenza, tra le altre, della condizione del superamento della prova di ammissione.

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T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 02/07/2018, n.1644

Riconversione creditizia per il conseguimento della laurea in fisioterapia

I diplomi di massofisioterapista conseguiti successivamente al 1997, ultimo anno stabilito per la dichiarazione di equipollenza, possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della riconversione creditizia per il conseguimento della laurea triennale in fisioterapia.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 08/06/2018, n.1441

Trattamenti sanitari del fisioterapista senza prescrizione medica

Integra “il fumus comissi delicti”, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.

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Cassazione penale sez. VI, 08/03/2018, n.29667

Fisioterapista e medico fisiatra

In tema di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’erogazione di prestazioni sanitarie mediante attrezzature elettromedicali all’interno di studi di fisioterapia, è illegittima, per contrasto con il d.P.R. 14 gennaio 1997, la normativa regionale che preveda, quanto ai requisiti organizzativi, la sola presenza del fisioterapista e non anche del medico fisiatra, il quale continua ad avere un ruolo centrale nel percorso terapeutico della riabilitazione, e la cui presenza non può essere sostituita dal fisioterapista che, invece, ha un ruolo meramente esecutivo delle prescrizioni mediche del fisiatra.

Consiglio di Stato sez. III, 11/12/2017, n.5840

Struttura ospedaliera e centro di fisioterapia

Infatti, detti esercizi sono orientati nei confronti di una ben determinata utenza che frequenta la struttura ospedaliera. Ne consegue che la natura « commerciale » di dette attività risulta stemperata dalle esigenze dei fruitori della struttura ospedaliera, dovendo considerarsi dirimente che dette attività sono destinate a favore di una determinata utenza che, altrimenti, ne sarebbe priva.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 20/12/2016, n.1827

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