In quali casi si può denunciare per diffamazione?
Quando le offese all’onore e alla reputazione diventano reato. Gli elementi essenziali della diffamazione.
Se una persona offende un’altra e lo fa in pubblico, alle sue spalle, risponde del delitto di diffamazione. Il Codice penale punisce tale condotta con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Per comprendere in quali casi si può denunciare per diffamazione bisogna partire proprio dal dettato normativo.
In particolare, il Codice punisce chiunque offende l’altrui reputazione comunicando con più persone.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto specifico, la pena aumenta (reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro).
La pena sale ancora (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro) se l’offesa è realizzata:
- col mezzo della stampa;
- con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (ad esempio, Internet);
- in atto pubblico.
Gli elementi necessari e sufficienti a far scattare la diffamazione sono:
- la frase offensiva;
- la comunicazione di tale frase ad almeno due persone;
- l’individuazione del soggetto destinatario dell’offesa;
- l’assenza del destinatario dell’offesa (altrimenti si parlerebbe d’ingiuria che, tuttavia, non è più un reato ma un semplice illecito civile, fonte di risarcimento del danno).
Indice
Diffamazione: la frase offensiva
Affinché scatti la
Fare una recensione negativa su un ristorante e pubblicarla su internet non è reato. Lo diventa, invece, nel momento in cui si esorbita dai limiti della critica e si cade in attacchi alla reputazione delle persone. Quindi:
- dire «in questo ristorante non si mangia bene e si paga molto» non è diffamazione;
- dire «il titolare della pizzeria è un imbroglione che inganna i clienti» è diffamazione.
Confidare a terzi i
La reputazione di una persona che per taluni aspetti risulti già compromessa, può, comunque, formare oggetto di ulteriori illecite lesioni ove queste diminuiscano ulteriormente la considerazione di cui gode la persona offesa nel gruppo sociale. Così si può diffamare anche un soggetto condannato penalmente, una prostituta, ecc.
La comunicazione a più persone
Rivelare un fatto, per quanto diffamatorio, ad una sola persona
Si ha diffamazione anche se la frase offensiva viene pronunciata a più persone singolarmente in contesti differenti. Ciò che conta è l’intento unitario di voler pregiudicare l’altrui reputazione. Così, se una persona parla male di un’altra prima a un amico, poi a un altro, poi a un altro ancora, in circostanze diverse e tutte riservate commette diffamazione.
Se la diffamazione avviene attraverso un giornale anche online o su una qualsiasi pagina Internet, la diffamazione è aggravata per via della rapida diffusione che il messaggio può avere.
L’individuazione del soggetto destinatario dell’offesa
L’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa è un elemento essenziale per parlare di diffamazione. Questo non significa necessariamente che bisogna fare nome e cognome del soggetto da offendere: è sufficiente che questi sia identificabile in base a circostanze univoche richiamate nella narrazione.
Quindi:
- dire «la segretaria del capo è una leccapiedi» è diffamazione perché la stessa è facilmente individuabile;
- dire «i giudici sono corrotti» non è reato perché viene preso in considerazione un corpo nella sua genericità e non un soggetto specifico.
L’assenza del destinatario
La diffamazione, quindi, richiede
Quindi:
- dire a una persona «sei un ladro» e farlo davanti a molte altre configura l’ingiuria;
- dirlo in assenza della vittima fa scattare la diffamazione.
Accusare qualcuno di un fatto inesistente è calunnia?
Spesso, si confonde il reato di diffamazione con quello di calunnia. Infatti:
- dire di una persona che è un ladro e farlo in pubblico non configura calunnia;
- denunciare una persona accusandola di essere un ladro pur sapendo che non lo è calunnia.
Pubblicazione di notizie false e incomplete
La pubblicazione di una notizia falsa, anche se espressa in forma dubitativa, può ledere l’altrui reputazione se le espressioni utilizzate nel contesto dell’articolo sono ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e, se giustificata da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Non assume efficacia scriminante la rettifica della notizia giornalistica falsa, in quanto non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può solo essere valutata ai fini della sanzione da applicare.
Anche la diffusione di una notizia incompleta può avere effetto diffamatorio quando la parte omessa appare meramente giustificativa o espositiva di quella riferita.
La satira
La satira consiste in una critica basata su una rappresentazione della realtà idonea a suscitare l’ilarità, della quale sia palese il carattere dell’inverosimiglianza e dell’esagerazione.
Essa non può, comunque, travalicare il limite del rispetto dei valori fondamentali della persona, risolvendosi in:
- allusioni, gratuitamente offensive, a fatti inesistenti o ad attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli;
- accostamenti volgari o ripugnanti;
- deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio.