Deposito tardivo di memorie: ultime sentenze
Le più recenti pronunce giurisprudenziali su: processo amministrativo; ammissione del deposito tardivo di memorie e documenti; estrema difficoltà di produzione delle memorie nel termine di legge.
Indice
Tardivo deposito delle memorie: errore scusabile
Stante il contrasto giurisprudenziale sulla questione del termine ultimo di deposito degli atti in forma telematica, ben può essere riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile, in caso di tardivo deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 28/03/2022, n.3507
Produzione memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza
Ai sensi dell’art. 73, c.p.a., le parti possono produrre memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza, termine pacificamente perentorio sottoposto a dimidiazione ex art. 119, comma 2, c.p.a. nel rito applicabile nel caso di specie. Nel PAT il deposito è possibile fino alle ore 24.00, ma quando effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 del c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 si considera, ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, effettuato il giorno successivo, dovendo pertanto considerarsi tardivo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 28/03/2022, n.3507
Causa del tardivo deposito
I termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, come previsto dall’art. 54, comma 1, dello stesso c.p.a.; circostanza quest’ultima non sussistente nel caso di specie, ove il difensore dell’ente resistente, presente in udienza, ha chiesto di essere rimesso in termini, adducendo, quale causa del tardivo deposito, non già fatti o circostanze eccezionali, bensì l’inefficienza e/o la disorganizzazione dell’ente resistente nel supportare efficacemente l’attività del proprio difensore.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 11/02/2022, n.1715
Estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge
Per unanime giurisprudenza, i termini previsti dall’art. 73, c. 1, c.p.a., sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche in caso di accordo delle parti, essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, come previsto dall’art. 54, comma 1, c.p.a..
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 04/02/2022, n.122
Art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio dei documenti
I termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54, comma 1, c.p.a.; ne consegue che è tardivo il deposito di documenti che intervenga, in violazione dell’art. 73 c.p.a., oltre il termine perentorio di 40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 06/09/2021, n.5727
Deposito tardivo di memorie e documenti: l’inutilizzabilità processuale
Il termine fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice. Ne consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l’inutilizzabilità processuale, salvo i casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini, laddove la parte resistente ha in ogni caso provveduto erroneamente al deposito della dedotta documentazione in altro fascicolo oltre i termini perentori di legge, di cui al combinato disposto degli artt. 87, comma 3, c.p.a. e 73 comma 1, c.p.a., oltre il prescritto termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso per i documenti e il termine di quindici giorni liberi per il deposito di memorie.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/02/2021, n.757
Deposito tardivo di memorie e documenti: quando è ammesso?
I termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54, comma 1, c.p.a..
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 22/01/2021, n.496
Il carattere perentorio
Il termine fissato dall’art. 73, comma 1, d.lgs. n. 104/2010 ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice. Quindi, il deposito tardivo di memorie e documenti determina l’inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/12/2020, n.1972
Tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice
Il termine fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice. Ne consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l’inutilizzabilità processuale, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/04/2020, n.1358
Dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini
Il termine fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a. (concernente gli atti che possono essere prodotti prima dell’udienza) costituisce un termine perentorio previsto dal c.p.a. in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio dell’ordinato lavoro del giudice, il cui mancato rispetto determina pacificamente l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/01/2020, n.37
Regole per il deposito delle memorie
Se una memoria è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti). Se un ricorso con richiesta di cautelare collegiale è depositato oltre le ore 12, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo. Se un ricorso o un appello è depositato alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 21/10/2019, n.2193
Il termine previsto per il deposito di memorie
Nel
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 08/05/2019, n.1274
Deposito tardivo di memorie e documenti
Solo nei casi in cui la parte dimostri di essere incorsa in estreme difficoltà di produrre l’atto nei termini, in via del tutto eccezionale, è ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti.
Consiglio di Stato sez. VI, 28/05/2019, n.3511
Termini per il deposito in giudizio di documenti: sono perentori?
I termini per il deposito in giudizio di documenti, previsti dall’art. 73, co. 1, D.Lgs. 104/2010, sono perentori e, pertanto, non possono essere superati neppure nel caso in cui vi sia accordo delle parti, poiché il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso eccezionalmente ove sussistano i presupposti di cui all’art. 54, co. 1, D.Lgs. 104/2010, ossia la difficoltà di produzione nel termine di legge.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 22/01/2019, n.69
Quali sono i termini per il deposito delle memorie?
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza), memorie (fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza) e repliche (fino a 20 giorni liberi) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove, in ipotesi, sussistesse l’accordo delle parti, essendo, il deposito tardivo di memorie e documenti, ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, secondo quanto previsto dall’art. 54 comma 1, c.p.a., previa specifica autorizzazione del giudice.
La perentorietà dei richiamati termini, infatti, è funzionale ad assicurare il corretto esercizio del diritto delle parti al contraddittorio ed alla difesa. Di conseguenza, le memorie ed i documenti offerti tardivamente in comunicazione non possono essere considerati rilevanti ai fini della decisione.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 04/12/2018, n.2303
Difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, c.p.a. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54 comma 1, dello stesso c.p.a.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 12/07/2018, n.1609
Produzione documentale nel processo amministrativo
La disciplina della produzione documentale nel processo amministrativo è prevista dagli artt. 73, comma 1, e 54, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui: “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”; e “la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”.
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm., e comunque, nel caso di produzione fuori termine da parte dell’Amministrazione di documenti che, attenendo alla causa, possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice, tali documenti possono essere trattenuti, ma fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere termini per controdedurre.
Consiglio di Stato sez. VI, 18/07/2016, n.3192
Acquisizione da parte del giudice
L’art. 54 c.p.a. vieta il deposito tardivo di memorie e documenti probatori di parte, ma non pone limiti all’acquisizione da parte del giudice del provvedimento oggetto del giudizio d’impugnazione, siccome previsto dall’art. 65 comma ultimo c.p.a.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 24/10/2013, n.1100
Va stralciata la memoria depositata tardivamente?
Nel processo amministrativo è inibito al Collegio giudicante di prendere in considerazione la memoria dell’Amministrazione resistente che non sia stata depositata nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a., e tale deposito tardivo ne comporta necessariamente lo stralcio dagli atti del giudizio
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 04/03/2019, n.375
Il tardivo deposito delle memorie è ammissibile se tempestivo
Il tardivo deposito delle memorie dopo il termine previsto dall’art. 23 legge n. 1034/1971 cui corrisponde ratione temporis l’art. 73 del c.p.a. è da ritenere ammissibile nell’ipotesi in cui l’udienza di trattazione sia stata rinviata, dovendosi ritenere tempestivo rispetto alla nuova udienza, atteso che sia le parti, che il Giudice, sono così poste in condizione di conoscerne il contenuto con sufficiente anticipo.
T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 27/11/2018, n.430
Intempestività delle memorie difensive
È intempestivo il deposito, effettuato dopo che sia terminata la discussione e siano state rassegnate le conclusioni, di memorie difensive con le quali si introducano temi in precedenza non sviluppati.
Cassazione penale sez. VI, 22/06/2016, n.38757
Deposito delle memorie: quando è tardivo?
È tardivo il deposito della memoria e dei documenti che sia avvenuto oltre il termine rispettivamente di dieci e venti giorni liberi antecedenti l’udienza, restando conseguentemente al giudice amministrativo precluso di tenerne conto.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 25/03/2010, n.90