Modulo autocertificazione vaccinazioni obbligatorie
Requisito indispensabile per l’ammissione agli asili nido ed alle scuole d’infanzia è che il bambino sia stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. I minori non vaccinati, invece, possono frequentare la scuola primaria e quella secondaria di I e di II grado ma l’Asl avvia per loro un percorso di recupero delle vaccinazioni.
Un decreto legge del 2017 [1], meglio conosciuto come decreto Lorenzin, ha imposto il così detto obbligo vaccinale a tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, inclusi quelli stranieri non accompagnati, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Più precisamente coloro che hanno un’età compresa tra 0 e 6 anni non possono frequentare gli asili nido e le scuole d’infanzia se non si sono sottoposti a determinate vaccinazioni. Invece, i minori dai 6 ai 16 anni possono entrare in classe anche se non sono vaccinati.
Tuttavia, se non osservano quanto stabilito dall’Asl competente per il recupero delle vaccinazioni, devono pagare una sanzione pecuniaria, il cui importo varia a seconda della tipologia di inadempienza. Nello scorso mese di novembre il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato una circolare [2], la quale prevede che i dirigenti scolastici attuino quanto previsto dal decreto Lorenzin in merito all’obbligo vaccinale anche per l’anno scolastico 2020/2021.
Pertanto, al momento dell’iscrizione a scuola i genitori/tutori/affidatari devono presentare un’apposita documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In alternativa è possibile compilare e presentare il
Indice
Quali sono le vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica
Le vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, sono:
- anti-poliomielitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- anti-morbillo;
- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella.
I vaccini anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella saranno obbligatori fino al 2021, dopo di ché il ministero ne confermerà o revocherà l’obbligatorietà.
Quali sono le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate
Vi sono poi, delle vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.
Più precisamente, si tratta di quelle:
- anti-meningococcica B;
- anti-meningococcica C;
- anti-pneumococcica;
- anti-rotavirus.
La mancata somministrazione di una di queste vaccinazioni non incide sull’accesso o/e la frequenza degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado.
Qual è la procedura per accertare l’adempimento dell’obbligo vaccinale
La circolare del Miur già sopra menzionata, in merito agli adempimenti vaccinali con riferimento all’a.s. 2020/2021, prevede che i dirigenti scolastici seguino la procedura semplificata di cui al decreto legge del 2017, che coinvolge le scuole, le famiglie e le stesse Asl di riferimento e si articola in diversi passaggi.
Nel dettaglio:
- entro il 10 marzo 2020 i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie, devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 di età compresa tra 0 e 16 anni, inclusi i minori non accompagnanti;
- le Asl entro il 10 giugno 2020, devono restituire gli elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrano nelle situazioni di esonero, omissione o differimento di vaccinazioni e che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione. In proposito è opportuno specificare che per minori “non in regola con gli obblighi vaccinali” si intendono quelli che non risultano vaccinati mentre per “formale richiesta di vaccinazione” si deve intendere la richiesta inoltrata all’Asl competente con l’indicazione delle vaccinazioni della quali si chiede la somministrazione. La formale richiesta equivale all’appuntamento per la vaccinazione fissato dall’Asl, che dello stesso abbia dato comunicazione all’interessato per iscritto;
- nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni sopra riportate, i dirigenti scolastici devono invitare i genitori, i tutori o gli affidatari a depositare entro il termine del 10 luglio 2020, la documentazione che prova l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Asl competente;
- dopo tale invito e comunque entro il 20 luglio 2020, i dirigenti scolastici devono trasmettere all’Asl, la documentazione depositata dai genitori, dai tutori o dagli affidatari o la comunicazione dell’eventuale deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.
Quali sono le sanzioni previste per la mancata regolarizzazione
La circolare del Miur, inoltre, ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i bambini sino a
Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.
Come si assolve l’obbligo vaccinale
Al momento dell’iscrizione a scuola, i dirigenti scolastici devono richiedere ai genitori/tutori/affidatari di produrre un’apposita documentazione che attesta l’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Asl competente.
A tal fine, i genitori/tutori/affidatari possono presentare:
- una copia del libretto di vaccinazione, vidimato dall’Asl di riferimento;
- oppure un’autocertificazione. In questo caso successivamente devono presentare la copia del libretto vaccini online o cartaceo.
Qualora dovessero mancare una o più vaccinazioni obbligatorie, la scuola entro
I bambini non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi di bimbi non vaccinati o immunizzati.
Va precisato che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nelle Regioni dove è stata attivata l’
In questi casi, infatti, sono le Asl che trasmettono direttamente agli istituti scolastici le informazioni contenute nelle Anagrafi vaccinali informatizzate.
Tuttavia, in attesa delle comunicazioni dell’Anagrafe, tali soggetti possono presentare copia del libretto delle vaccinazioni o in alternativa un’autocertificazione.
Quando si può presentare l’autocertificazione vaccinazioni obbligatorie
La documentazione comprovante l’effettuazione delle
In alternativa, l’autocertificazione può essere inviata all’ufficio competente unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Qual è il contenuto dell’autocertificazione vaccinazioni obbligatorie
L’autocertificazione vaccinazioni obbligatorie deve contenere l’indicazione de:
- il nome ed il cognome del genitore/tutore/affidatario che sottoscrive la dichiarazione;
- i dati anagrafici dell’alunno/a (nome, cognome, luogo e data di nascita), la classe da questi frequentata, il suo codice fiscale e la residenza;
- l’Azienda sanitaria locale di appartenenza.
Inoltre, dopo l’assunzione della responsabilità per le dichiarazioni false o mendaci, colui che sottoscrive l’autocertificazione deve dichiarare:
- che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, appositamente elencate;
- ovvero che non è stato sottoposto alle vaccinazioni per esonero, omissione o differimento;
- o anche che è stata presentata formale richiesta per effettuare le vaccinazioni, all’Asl di riferimento.
L’autocertificazione va, quindi, datata e firmata.