Modulo autocertificazione vaccinazioni obbligatorie

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Autore: Sabrina Mirabelli

23 febbraio 2020

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Requisito indispensabile per l’ammissione agli asili nido ed alle scuole d’infanzia è che il bambino sia stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. I minori non vaccinati, invece, possono frequentare la scuola primaria e quella secondaria di I e di II grado ma l’Asl avvia per loro un percorso di recupero delle vaccinazioni.

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Un decreto legge del 2017 [1], meglio conosciuto come decreto Lorenzin, ha imposto il così detto obbligo vaccinale a tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, inclusi quelli stranieri non accompagnati, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Più precisamente coloro che hanno un’età compresa tra 0 e 6 anni non possono frequentare gli asili nido e le scuole d’infanzia se non si sono sottoposti a determinate vaccinazioni. Invece, i minori dai 6 ai 16 anni possono entrare in classe anche se non sono vaccinati.

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Tuttavia, se non osservano quanto stabilito dall’Asl competente per il recupero delle vaccinazioni, devono pagare una sanzione pecuniaria, il cui importo varia a seconda della tipologia di inadempienza. Nello scorso mese di novembre il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato una circolare [2], la quale prevede che i dirigenti scolastici attuino quanto previsto dal decreto Lorenzin in merito all’obbligo vaccinale anche per l’anno scolastico 2020/2021.

Pertanto, al momento dell’iscrizione a scuola i genitori/tutori/affidatari devono presentare un’apposita documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In alternativa è possibile compilare e presentare il

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modulo autocertificazione vaccinazioni obbligatorie, che si trova allegato al presente articolo.

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica

Le vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, sono:

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I vaccini anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella saranno obbligatori fino al 2021, dopo di ché il ministero ne confermerà o revocherà l’obbligatorietà.

Quali sono le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate

Vi sono poi, delle vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.

Più precisamente, si tratta di quelle:

La mancata somministrazione di una di queste vaccinazioni non incide sull’accesso o/e la frequenza degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado.

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Qual è la procedura per accertare l’adempimento dell’obbligo vaccinale

La circolare del Miur già sopra menzionata, in merito agli adempimenti vaccinali con riferimento all’a.s. 2020/2021, prevede che i dirigenti scolastici seguino la procedura semplificata di cui al decreto legge del 2017, che coinvolge le scuole, le famiglie e le stesse Asl di riferimento e si articola in diversi passaggi.

Nel dettaglio:

Quali sono le sanzioni previste per la mancata regolarizzazione

La circolare del Miur, inoltre, ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i bambini sino a

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6 anni, comporta la decadenza dall’iscrizione, ossia non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.

Come si assolve l’obbligo vaccinale

Al momento dell’iscrizione a scuola, i dirigenti scolastici devono richiedere ai genitori/tutori/affidatari di produrre un’apposita documentazione che attesta l’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Asl competente.

A tal fine, i genitori/tutori/affidatari possono presentare:

  1. una copia del libretto di vaccinazione, vidimato dall’Asl di riferimento;
  2. oppure un’autocertificazione. In questo caso successivamente devono presentare la copia del libretto vaccini online o cartaceo.

Qualora dovessero mancare una o più vaccinazioni obbligatorie, la scuola entro

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10 giorni, deve segnalare detta circostanza all’Asl. L’azienda sanitaria locale convoca i genitori, i tutori o gli affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione. Se tali soggetti non si presentano al colloquio presso l’Asl ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non provvedono a somministrare il vaccino al minore entro il termine fissato, l’Asl contesta loro l’inadempimento dell’obbligo vaccinale con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro.

I bambini non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi di bimbi non vaccinati o immunizzati.

Va precisato che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nelle Regioni dove è stata attivata l’

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Anagrafe Vaccinale i genitori, i tutori e gli affidatari non sono più tenuti alla presentazione della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni (si tenga presente che a marzo 2019 in ben 11 Regioni erano attive tali Anagrafi mentre nelle restanti Regioni erano in corso gli adeguamenti).

In questi casi, infatti, sono le Asl che trasmettono direttamente agli istituti scolastici le informazioni contenute nelle Anagrafi vaccinali informatizzate.

Tuttavia, in attesa delle comunicazioni dell’Anagrafe, tali soggetti possono presentare copia del libretto delle vaccinazioni o in alternativa un’autocertificazione.

Quando si può presentare l’autocertificazione vaccinazioni obbligatorie

La documentazione comprovante l’effettuazione delle

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vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione dell’appuntamento per l’effettuazione delle vaccinazioni presso la Asl territorialmente competente, può essere sostituita da una autocertificazione, la quale va sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto alla ricezione della stessa.

In alternativa, l’autocertificazione può essere inviata all’ufficio competente unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Qual è il contenuto dell’autocertificazione vaccinazioni obbligatorie

L’autocertificazione vaccinazioni obbligatorie deve contenere l’indicazione de:

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  1. il nome ed il cognome del genitore/tutore/affidatario che sottoscrive la dichiarazione;
  2. i dati anagrafici dell’alunno/a (nome, cognome, luogo e data di nascita), la classe da questi frequentata, il suo codice fiscale e la residenza;
  3. l’Azienda sanitaria locale di appartenenza.

Inoltre, dopo l’assunzione della responsabilità per le dichiarazioni false o mendaci, colui che sottoscrive l’autocertificazione deve dichiarare:

L’autocertificazione va, quindi, datata e firmata.

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