Servizio antincendio: ultime sentenze

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Autore: Redazione

17 dicembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Servizio di prevenzione antincendio; controversie e giurisdizione del giudice tributario; personale corpo nazionale Vigili del Fuoco; servizio antincendio ordinato dal comandante del porto.

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Servizio di aerei antincendio

In materia di

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trasporto aereo non commerciale, i limiti di età per le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo sono regolati dal d.P.R. n. 566 del 1988, nella versione “ratione temporis” applicabile, da ritenersi ancora vigente, in assenza di disciplina eurounitaria con esso contrastante. (Fattispecie in tema di servizio di aerei antincendio).

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2021, n.23148

Servizio antincendio boschivo

È costituzionalmente illegittimo l’art. 14 l. reg. Sicilia 22 febbraio 2019, n. 1. La disposizione regionale censurata, là dove stabilisce che, al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale, il personale forestale, in ragione dell’elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime

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mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ha ecceduto dalle competenze statutarie nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», in quanto si pone in contrasto con l’art. 97, comma 4, Cost. Infatti, alla previsione regionale in esame, che non contempla alcun termine di durata, non può essere attribuito altro significato se non quello di determinare la trasformazione dei rapporti di lavoro di tali lavoratori forestali, avviati attraverso l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 45-ter l. reg. Sicilia n. 16 del 1996, in rapporti di impiego a tempo indeterminato nel ruolo dell’amministrazione regionale, in violazione della regola del pubblico concorso, che rappresenta il necessario sistema di reclutamento per l’accesso ai pubblici impieghi (sentt. nn. 251 del 2017, 40 del 2018, 36 del 2020).
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Corte Costituzionale, 02/09/2020, n.199

Il contributo per il Fondo servizi antincendio

Il contributo per il Fondo servizi antincendio ha natura tributaria e non costituisce un diritto aeroportuale, sicché le relative controversie ricadono nella sfera di giurisdizione del Giudice Tributario.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/06/2019, n.7481

Società di gestione aeroportuale in relazione ai servizi antincendio

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 167 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 478, della l. n. 208 del 2015 – il quale, con norma di interpretazione autentica, mediante interpolazione dell’art. 39 bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella l. n. 222 del 2007, aveva qualificato come “corrispettivi” le somme dovute dalle società di gestione aeroportuale in relazione ai

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servizi antincendio – ai contributi da queste versati in adempimento dell’obbligo di alimentare, in proporzione al traffico generato, il fondo antincendi istituito dall’art. 1, comma 1328, della l. n. 296 del 2006, va riconosciuta natura tributaria, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.

Cassazione civile sez. un., 01/02/2019, n.3162

Fondo per i servizi antincendio negli aeroporti

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 478, l. 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione censurata, nel prevedere un contributo a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, viola l’art. 3 Cost., perché il legislatore, con una norma di interpretazione autentica (art. 39-bis d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, conv., con modif., in l. 29 novembre 2007, n. 222) ne ha irragionevolmente escluso la natura tributaria, pur ricorrendo tutti gli elementi strutturali dei tributi, individuati, dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nella matrice legislativa della prestazione imposta, diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva

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decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, nella circostanza che la decurtazione non integra una modifica di un rapporto sinallagmatico e nel nesso con la spesa pubblica.

Vi è, infatti, una disciplina legale che determina una definitiva decurtazione patrimoniale a carico dei soggetti passivi — rinvenibile nell’art. 1, comma 1328, l. n. 296 del 2006 e nell’art. 4, comma 3-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con modif., in l. 28 gennaio 2009, n. 2 —, per cui la contribuzione è connessa a un presupposto economico, essendo ancorata e parametrata al volume del traffico aereo generato e quindi al fatturato realizzato, indice di capacità contributiva, e sussiste il nesso con la spesa pubblica, poiché, il citato art. 1, comma 1328, prevedeva che le somme versate dalle società aeroportuali fossero utilizzate per compensare la riduzione della spesa statale per il pagamento del

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servizio antincendi negli aeroporti, e il successivo art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 185 del 2008 ha destinato tali somme al pagamento di indennità salariali integrative previste in favore di tutti i vigili del fuoco (e non solo di quelli che prestano servizio negli aeroporti).

La norma interpretativa censurata, dunque, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza (sentt. nn. 335 del 2008, 209 del 2010, 78, 87 del 2012, 170 del 2013, 73, 86, 236, 269 del 2017, 89 del 2018).

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Corte Costituzionale, 20/07/2018, n.167

L’affidamento del servizio antincendio

La legge delega n. 11 cit. ed il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 sulla scia delle direttive del 2014, certamente pongono una tendenziale preferenza per l’aggiudicazione tramite il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tuttavia l’art. 95 sul “Criterio di aggiudicazione dell’appalto” al comma 4 lett. b) espressamente consente, in via di eccezione, che “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;” possa farsi l’applicazione del criterio del “minor prezzo”.

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Il minor prezzo resta dunque circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico.

E’ legittimo l’affidamento del servizio antincendio mediante il criterio del prezzo più basso in quanto tutte le azioni di servizio antincendi sono puntualmente specificate nel capitolato speciale, proprio al fine di impedire possibili pericolose deficienze nell’attività di prevenzione. Il servizio di vigilanza è infatti strettamente caratterizzato dagli standard prestazionali che definiscono tutta una serie di procedure che sono tipicamente connotate dal requisito della ripetitività sotto il profilo operativo e temporale.

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Consiglio di Stato sez. III, 13/03/2018, n.1609

Tutela dell’affidamento del cittadino e di buon andamento dell’amministrazione

È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, l. reg. siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, censurato, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede l’applicazione, con effetti retroattivi, alla graduatoria unificata con essa istituita, comprendente tutti i lavoratori forestali già inseriti nell’elenco ex art. 45-ter l. reg. 6 aprile 1996, n. 16 e il personale del servizio antincendio boschivo, di un diverso criterio di valutazione.

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Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, del carattere retroattivo della disposizione censurata, è erroneo, atteso che la scelta del legislatore regionale di modificare il sistema di avviamento dei lavoratori forestali con l’adozione di una graduatoria unica comporta necessariamente l’applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutti i lavoratori, non essendo compatibile con la graduatoria unica l’inserimento in essa sulla base di parametri diversificati per categorie di lavoratori.

I nuovi criteri di valutazione sono però destinati a operare solo per il futuro, per la formazione delle nuove graduatorie unificate, non incidendo sulla loro efficacia — certamente non retroattiva — il fatto che possano avere a oggetto titoli di servizio precedentemente acquisiti e già valutati ai diversi fini della formazione delle vecchie graduatorie che confluivano nell’elenco speciale regionale.

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Il principio generale di irretroattività non è neppure derogato dalla introduzione di nuovi criteri di inserimento nelle graduatorie, in quanto proprio il carattere permanente delle stesse e il loro periodico aggiornamento ne consentono il cambiamento, incidendo per l’avvenire sulla situazione di chi attende il collocamento in graduatoria (sentt. nn. 11 del 2007, 172 del 2014, 222 del 2015).

Corte Costituzionale, 05/04/2016, n.73

Servizio di prevenzione antincendio

Il servizio di prevenzione antincendio e antinquinamento svolto all’interno della rada e/o degli specchi acquei in ambito portuale è finalizzato, tra l’altro, alla tutela della sicurezza pubblica degli operatori portuali, e in genere di quanti, per ragioni più varie (lavoro, turismo, svago, ecc.), entrano e/o stazionano all’interno del porto; per tali ragioni non può ritenersi ammessa l’autoproduzione del servizio, quest’ultimo dovendo essere effettuato direttamente dallo Stato ovvero, in difetto di organizzazione da parte di quest’ultimo, da privati concessionari selezionati all’esito di una procedura ad evidenza pubblica.

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T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 24/07/2014, n.1950

Mancata istituzione servizio antincendio

L’essere appartenenti al personale operativo del Ministero dell’Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — non fornisce una posizione qualificata che legittimi la proposizione del ricorso avverso il silenzio su una istanza, volta ad istituire un servizio antincendio.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 04/10/2011, n.2389

Servizio antincendio del porto

Non sussiste l’interesse di una società che in precedenza era stata autorizzata a svolgere il servizio antincendio del porto di Cagliari a impugnare l’autorizzazione concessa successivamente ad altra società sul presupposto che tale autorizzazione le sottraeva occasioni di intervento, in quanto non si era verificato un

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esercizio contemporaneo del servizio, la nuova autorizzazione essendo intervenuta dopo la scadenza di quella precedente.

Consiglio di Stato sez. VI, 03/08/2007, n.4299

Pagamento del costo del servizio antincendio

La fonte dell’obbligo di pagamento del costo del servizio antincendio ordinato dal comandante del porto per la custodia di esplosivo depositato nel porto è rappresentata dall’ordine emesso dal comandante e pertanto obbligato al pagamento di tale costo è l’interessato alla custodia delle merci pericolose, nel caso il vettore.

Tribunale Trieste, 18/02/2003

Somministrazione di una serie di servizi del porto

Legittimamente il Co.re.co. annulla la deliberazione comunale di affidamento della somministrazione di una serie di servizi del porto, concesso in gestione dal ministero della marina mercantile, tra cui in particolare la direzione tecnica e l’assistenza amministrativa, l’assistenza all’ormeggio ed al lavaggio ed al rifornimento idrico dei natanti, lo spostamento in caso di maltempo e la guardiania delle imbarcazioni, il

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servizio antincendio, il pronto soccorso, la pulizia, la sistemazione dei pontili, dei corpi morti e delle attrezzature di ormeggio, per violazione dell’art. 46 c.nav. che vieta le subconcessioni.

Consiglio di Stato sez. V, 06/07/2002, n.3726

L’espletamento del servizio antincendio

Ai sensi dell’art. 3 l. 23 dicembre 1980 n. 930, una scuola di paracadutismo, in quanto esercita attività di volo, è tenuta all’espletamento del servizio antincendio, pur non essendo compresa tra i titolari della licenza di cui all’art. 788 c. nav.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 11/10/2001, n.740

Addetti ai servizi antincendio delle superfici boschive

Le prescrizioni impartite dall’autorità regionale per la prevenzione dei pericoli derivanti alla circolazione di aeromobili addetti ai servizi antincendio delle superfici boschive, non interferiscono con competenza attribuita al ministero della difesa dal codice della navigazione (art. 717) al fine della prevenzione degli incidenti e della sicurezza del volo degli aeromobili civili e militari.

Consiglio di Stato sez. VI, 29/09/1988, n.1058

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