Come farsi restituire l’acconto versato

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

03 febbraio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Soldi pagati in anticipo, ma senza adempimento: come recuperare il denaro se non c’è stata prestazione.

Annuncio pubblicitario

Hai chiesto alcuni servizi a una ditta. Ti è stato fatto firmare un modulo e sei stato costretto a versare un anticipo a titolo di acconto. Da allora, però, nessuno si è fatto più vivo. Hai sollecitato più volte l’adempimento della prestazione e la restituzione dei tuoi soldi, ma non c’è stato verso. Hai l’impressione che l’azienda sia sparita. Ti chiedi allora cosa preveda la legge in questi casi: se cioè puoi denunciare o comunque rivolgerti a un giudice. Come farsi restituire l’acconto versato? Ecco alcuni pratici consigli che è necessario che tu conosca.

Mancata restituzione acconto lavoro non eseguito: è reato?

Il fatto di non aver adempiuto un contratto non è reato e, di norma, non consente di sporgere una denuncia alla polizia o ai carabinieri. Il reato di truffa scatta solo quando vengono approntati una serie di mezzi volti a ingannare il cliente, facendogli credere che la prestazione verrà effettivamente eseguita, quando invece non c’è alcuna voglia o possibilità di farlo. Si pensi a una società che metta in vendita una casa in corso di costruzione per la quale, in realtà, non esiste alcun cantiere oppure ad un sito che finga di avere un catalogo di oggetti tecnologici al solo scopo di frodare i consumatori. Insomma, per poter parlare di

Annuncio pubblicitario
truffa è necessario che il venditore o il prestatore di servizi abbia indotto in errore l’altra parte con artifici e raggiri.

Restituzione acconto lavoro non eseguito: che fare?

Dunque, l’inadempimento di un contratto – ossia la mancata esecuzione della prestazione promessa – è un semplice illecito civile che consente di agire dinanzi al tribunale ordinario per ottenere:

Se si agisce solo per la restituzione dell’acconto e si possiede copia del contratto firmato dalla controparte si può presentare una richiesta di decreto ingiuntivo al giudice competente, evitando la causa. Per ottenere anche il risarcimento del danno

Annuncio pubblicitario
, però, è necessario un giudizio ordinario, con i suoi lunghi tempi e la raccolta delle prove.

Il punto critico di tutto questo sistema è che chi agisce in giudizio deve anticipare le spese legali, ivi compresa la parcella al proprio avvocato. Il che rende le cause inferiori a mille o duemila euro antieconomiche.

Che fare se il contratto è orale?

Se l’accordo concluso con l’azienda non è stato scritto in un documento, è ugualmente possibile agire, ma è necessario procurarsi le prove del pagamento dell’anticipo, prove che potranno essere costituite dal bonifico, dall’assegno versato o dalla quietanza liberatoria firmata dall’azienda.

Difficilmente, il giudice ammette la prova testimoniale se non per contratti di basso valore per i quali, di solito, è convenzione non provvedere a contratti scritti.

Annuncio pubblicitario

Che fare se l’azienda sparisce?

Potrebbe accadere che l’azienda a cui è stato pagato l’anticipo non sia più reperibile, che le serrande siano chiuse ormai da tempo e che nessuno risponda ai telefoni. In tali casi, la prima cosa da fare è procurarsi una visura camerale alla Camera di Commercio in cui si verificano la sede e le cariche.

Se si tratta di una società di persone (Snc, Sas, Società semplice) si può agire anche contro i soci e l’amministratore. Se, invece, si tratta di una società di capitali (Spa, Srl, Sapa) ci si può rivalere purtroppo solo contro il patrimonio sociale.

Se la società non dovesse rispondere alle telefonate e non ricevere più la posta, la notifica degli atti giudiziari avverrà presso il Comune o in giacenza all’ufficio postale. Le notifiche si considereranno ugualmente portate a termine, sicché anche l’eventuale processo potrà andare avanti.

Il problema, però, si porrà in sede di pignoramento: se, infatti, la società non dovesse pagare i soldi come da condanna del giudice, bisogna procedere all’esecuzione forzata dei beni e, di solito, non è facile trovare conti correnti o beni intestati a chi sta fuggendo dai creditori. A tal fine, si possono comunque fare delle verifiche grazie all’Anagrafe dei conti correnti cui ci si può rivolgere non appena si è notificato l’atto di precetto (atto da inviare prima dell’inizio del pignoramento).

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui