Patto di non concorrenza: qual è il corrispettivo?
Sono un dirigente appena licenziato; la società mi ha retribuito ogni anno il patto di non concorrenza (durata tre anni) in misura del 10% del Ral (reddito annuo lordo) per nove anni, senza alcuna indicizzazione rispetto agli aumenti contrattuali. Può essere ritenuto nullo il patto se non equamente retribuito?
Il codice civile [1] prevede che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore… è nullo se… non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore”.
Sulla congruità di tale corrispettivo, si segnala la pronuncia del Tribunale di Torino [2], secondo la quale “è nullo il patto di non concorrenza che preveda un compenso simbolico, manifestamente
Di conseguenza, appare congrua una somma pari al 10% della retribuzione annua lorda corrisposta negli ultimi nove anni precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, complessivamente pari, in altre parole, al 90% di una retribuzione annua.
Tuttavia, è necessario segnalare che, secondo recenti pronunzie (tra queste, quella del Tribunale di Milano [3]), la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro non rispetta la legge, in quanto introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro. In pratica, tanto più è breve la durata del rapporto – si pensi al caso in cui l’azienda, già dopo pochi anni, debba licenziare il dipendente per crisi economica – tanto meno viene retribuito il patto di non concorrenza. Il che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza.
Al contrario, il corrispettivo del patto, per essere effettivo e per non svuotare di significato la norma, deve essere determinato o determinabile al momento della stipulazione del patto, come del resto prevede la disciplina generale in materia di oggetto del contratto. In parole povere, l’importo deve essere legato ad elementi certi e non increti come la durata del rapporto di lavoro. Pertanto, il lettore potrebbe fare valere la nullità del patto in questione sotto tale profilo.