Urinare sul muro di un palazzo: è reato?

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Non si può condannare automaticamente chi si apparta sotto un palazzo per urinare: bisogna prima considerare se c’era un impellente bisogno fisiologico e se il soggetto ha nascosto i genitali.

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Fare la pipì in un luogo pubblico costituisce reato di atti contrari alla pubblica decenza. Ma la condanna non scatta automaticamente. Prima, il giudice deve valutare taluni elementi che potrebbero portare all’assoluzione del soggetto.

Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], infatti, si evita il reato se l’uomo ha avuto:

1- l’accortezza di appartarsi

2- e di nascondere i genitali

3- il tutto per soddisfare un impellente bisogno fisiologico.

Sono atti contrari alla pubblica decenza

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tutti quelli che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l’urinare in luogo pubblico.

Non c’è necessità che l’atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che l’uomo sia stato effettivamente visto da alcuno. È sufficiente che il luogo ove si sia consumato l’atto sia pubblico e, quindi, basta la semplice possibilità che qualcuno possa percepire l’atto medesimo.

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