Motivazione cartella di pagamento: calcolo interessi

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Autore: Consulenze

22 febbraio 2020

La cartella è valida anche se gli importi sono dovuti ma privi delle modalità di calcolo per gli interessi?

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L’atto allegato dal lettore costituisce, non una semplice cartella, bensì un’intimazione con la quale viene richiesto il pagamento di un avviso di accertamento già notificato dall’Agenzia delle Entrate. È pur vero che la giurisprudenza ha più volte sanzionato la nullità totale o parziale degli atti impositivi per difetto di motivazione, anche in ordine al calcolo degli interessi e delle sanzioni pretesi dal contribuente; tuttavia, le pronunce in questione hanno riguardato le ipotesi in cui la cartella di pagamento o, più in generale l’atto tributario, non era stato preceduto dalla

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notifica del titolo che già elencava in modo dettagliato i criteri suddetti, così legittimando la riscossione.

Più precisamente, come chiarito anche da una recente pronuncia della Cassazione: “la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento,deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000” [1]. La ratio di tale interpretazione risiede nel fatto che, se il contribuente è già in possesso dell’avviso di accertamento regolarmente notificato, è in grado di conoscere la pretesa creditoria ed, eventualmente, contestarla, senza che vi sia lesione del diritto di difesa (al quale l’obbligo di motivazione è preordinato).

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Non solo. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, non è neppure necessario che l’avviso di accertamento venga allegato alla cartella o intimazione di pagamento: “l’art. 7 dello Statuo del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. L’interpretazione puramente formalistica, nel senso della necessità di allegare qualunque atto menzionato nella motivazione, anche se già notificato separatamente al destinatario, si porrebbe infatti in contrasto col criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando però al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli” [2].

In conclusione, se il lettore ha già ricevuto l’avviso di accertamento che indica i criteri di calcolo e le aliquote applicate, il difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento non sussiste.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone

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