Antenna televisiva: ultime sentenze

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Autore: Redazione

26 marzo 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Scopri le ultime sentenze su: realizzazione di un’antenna televisiva; installazione di un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio; antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva.

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Diritto di antenna: cos’è?

In tema di

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condominio, in nessun caso può essere impedito al singolo condomino di installare o mantenere un’antenna individuale, anche nel caso in cui sia presente un’antenna centralizzata. Le antenne possono essere installate in qualunque parte dell’edificio, anche di proprietà altrui o comune, purché non rechino pregiudizio all’uso della proprietà altrui; non alterino la destinazione originaria del bene; preservino il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio.

Nei limiti del rispetto di tali requisiti, i proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l’installazione delle antenne devono consentire l’accesso per la loro progettazione e installazione e non possono opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto sia necessario. Qualora il proprietario debba effettuare qualche intervento sul suo bene, deve unicamente avvertire preventivamente l’utente, il quale dovrà provvedere, a propria cura e spese, a rimuovere o collocare diversamente l’antenna.

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Tribunale Castrovillari sez. I, 07/08/2020, n.694

Installare antenne televisive sulla proprietà altrui

Con riguardo a un edificio in condominio e alla installazione di apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli articoli 1 e 3 della legge n. 554 del 1940 e 231 del Decreto del presidente della Repubblica 156/1973, è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari, considerato che il diritto alla installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna.

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(Nella specie, in cui è stato negato il diritto della parte a installare la propria antenna sulla proprietà altrui, l’antenna della ricorrente era stata apposta abusivamente sulla proprietà esclusiva della parte convenuta, l’attrice si era rifiutata di concorrere alle spese di riparazione dell’antenna condominiale e non aveva fornito alcuna prova che la collocazione dell’antenna sull’immobile della controparte era l’unico modo che le consentisse di usufruire del servizio radio televisivo e della impossibilità di collocare l’antenna stessa nel proprio immobile).

Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n.16865

Appoggiare antenne tv su muri e coperture

Il diritto riconosciuto dall’art. 232, comma 2, D.P.R. n. 156 del 1973 ad ogni occupante, proprietario od inquilino di unità immobiliari, di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati si configura come un diritto soggettivo, perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione.

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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n.11912

Morosità del condominio: effetti della durata ultrasemestrale

Anche ove astrattamente ricorrano i presupposti applicativi di cui all’art. 63, comma 3, att. c.c. (durata ultrasemestrale della morosità riferibile al condòmino e possibilità di godimento separato del servizio comune), l’interesse meramente economico del condominio non può pregiudicare diritti fondamentali quali il godimento dei servizi di riscaldamento e dell’acqua, in quanto ritenuti “essenziali” in funzione della preminente tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.

(Fattispecie nella quale era stata richiesta dal condominio anche il distacco dell’antenna televisiva condominiale).

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Tribunale Bologna sez. II, 15/09/2017

Realizzazione antenna televisiva

Per la realizzazione di un’antenna televisiva di non modeste dimensioni e che comporta una trasformazione significativa del territorio, è necessario un titolo abilitativo edilizio.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 02/11/2011, n.1954

Proprietà antenne televisive

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio – televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli art. 1 e 3 l. 6 maggio n. 554 e 231 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari.

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(Nella specie è stata cassata la sentenza impugnata che, nel ritenere legittima l’installazione, da parte d’alcuni condomini, di un’antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva, aveva escluso che il diritto fosse condizionato all’ipotesi dell’impossibilità di sistemarla altrove).

Cassazione civile sez. II, 06/05/2005, n.9393

Antenna televisiva e antenna satellitare

Rientra nell’ambito del notorio il fatto che la tradizionale antenna televisiva e l’antenna satellitare non sono strumenti interscambiabili, pertanto, il cosiddetto diritto d’antenna non incontra un limite nella circostanza che il titolare sia utente munito di antenna parabolica.

Tribunale Cagliari, 21/01/2003

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Antenna televisiva di notevoli dimensioni

Un’antenna televisiva di notevoli dimensioni è da considerarsi struttura incompatibile con la destinazione residenziale del luogo in cui viene allocata, posto che la continua emissione di onde elettromagnetiche, generate dalla sua attivazione, influisce negativamente sull’ambiente circostante, incidendo così sulla vivibilità delle zone adibite primariamente ad uso abitativo.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 09/02/1996, n.29

Costruzione di un traliccio per antenna televisiva ricetrasmittente

Le associazioni ambientalistiche sono legittimate ad impugnare un provvedimento di concessione di costruzione nei casi in cui prospettino la tutela, non di un interesse ambientale, ma di un interesse diffuso alla qualità della vita di una comunità che potrebbe subire una lesione dalla concessione stessa. (La situazione si era configurata relativamente alla costruzione di un traliccio per antenna televisiva ricetrasmittente).

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T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 09/02/1996, n.29

Manutenzione dell’antenna televisiva

L’obbligo del proprietario di permettere, ai sensi dell’art. 843 c.c., l’accesso ed il passaggio nel suo fondo quando questi siano necessari per la costruzione o riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune non si ricollega ad una servitù a carico della proprietà esclusiva ma ha i caratteri di una obbligazione “propter rem” che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino e che ha per contenuto la prestazione del consenso all’accesso ed al passaggio, che il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere indipendentemente dall’accertamento del giudice, la cui eventuale pronuncia, non trattandosi della costituzione di un diritto in “res aliena”, è meramente dichiarativa e non costitutiva.

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(Nella specie, si trattava dell’accesso al tetto condominiale attraverso una mansarda del proprietario dell’ultimo piano per la manutenzione dell’antenna televisiva centralizzata e del vaso di espansione dell’impianto termico comune).

Cassazione civile sez. II, 27/02/1995, n.2274

Installazione dell’antenna sul terrazzo altrui

Qualora il proprietario del terrazzo di un edificio, dovendo eseguire opere edilizie, abbia spostato l’antenna televisiva ivi installata dal proprietario di un appartamento sito nello stabile, quest’ultimo, a norma degli art. 1, 2 e 3 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dell’art. 232 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 pur potendo vantare un vero e proprio diritto soggettivo alla installazione dell’antenna sul terrazzo altrui (e ad accedere in questo per le conseguenti necessità), non può pretendere il ripristino dello

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stato del luoghi da parte del proprietario del terrazzo, incombendo all’utente provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione o al diverso collocamento delle antenne (e, quindi, alla nuova installazione di esse); a nulla rileva l’eventuale illiceità – per difformità o addirittura per difetto della licenza edilizia – delle opere eseguite sul terrazzo.

Cassazione civile sez. II, 24/03/1994, n.2862

Diritto di installare l’antenna televisiva

Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al

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diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.

Pretura Salerno, 24/10/1990

Antenna televisiva centralizzata

Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.

Cassazione civile sez. II, 03/08/1990, n.7825

Antenna televisiva sul tetto dell’edificio

È tutelabile ex art. 700 c.p.c. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo.

Pretura Roma, 16/12/1989

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