Biglietti Gratta&Vinci: si possono regalare ai clienti?
Essendo un’azienda operante nel settore di compravendita metalli preziosi, è possibile incentivare le vendite regalando dei gratta e vinci del monopolio di Stato ai nostri clienti? Se sì, sotto quali modalità possiamo attuare quest’iniziativa?
Nonostante molti esercizi commerciali si facciano pubblicità gratificando i propri clienti con regali del genere, l’operazione prospettata non è consigliabile, in quanto le lotterie ad estrazione istantanea (come il Gratta & Vinci, appunto) sono gestite, in concessione, da “Lotterie Nazionali S.r.l.”.
Com’è noto, la vendita dei biglietti è riservata ai punti vendita autorizzati, di cui possono far parte le ricevitorie del lotto, i tabaccai, le aree di servizio autostradali, i bar, le edicole ed altre categorie. L’aggio al rivenditore è pari all’ 8% del prezzo di vendita di ciascun biglietto.
Se è vero che l’intenzione del lettore non è quella di vendere, ma solamente di regalare i biglietti, è altrettanto vero che la legge attribuisce non sola la vendita, ma anche la gestione delle lotterie istantanee ai soggetti autorizzati.
La legge (D.M. 12-2-1991 n. 183 – Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea – G.U. 18 giugno 1991, n. 141) dice che: «All’organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale per i giochi di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357. Per la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario
La concessionaria è, per l’appunto, Lotterie Nazionali S.r.l, società titolare della Convenzione di Concessione dell’esercizio, anche con partecipazione a distanza, dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sottoscritta con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tra l’altro, nel caso di vincita inferiore a 500,00 euro il rivenditore ha l’obbligo di pagare immediatamente il vincitore: nel caso proposto, si porrebbe il problema di come retribuire il Gratta&Vinci fortunato.
Diverso sarebbe stato il discorso se la lotteria avesse avuto come premio un coupon per la spesa nel negozio oppure in altri convenzionati.
Dunque, in via prudenziale, si ritiene non sia consigliabile regalare o, comunque, mettere a disposizione dei propri clienti dei biglietti Gratta&Vinci perché, di fatto, ci si interporrebbe tra il Monopolio di Stato e la Concessionaria ufficiale nella gestione e distribuzione dei biglietti.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva