Pignoramento azioni: ultime sentenze

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Autore: Redazione

10 marzo 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Leggi le ultime sentenze su: pignoramento delle azioni; somma proveniente da credito di lavoro; pignoramento delle azioni o quote sociali; azione di responsabilità e le azioni cautelari di revoca dell’amministratore.

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Il pignoramento delle azioni

Il pignoramento delle azioni, proprio perché racchiude l’insieme di situazioni soggettive che connotano la qualità di socio di una s.p.a., si inquadra nell’ambito del

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pignoramento dei titoli di credito, ex art. 1997 c.c. secondo cui il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo, non essendo sufficiente la mera annotazione sul libro soci, salva la necessità di siffatto genere di adempimenti aggiuntivi in rapporto alla natura del titolo.

Cassazione penale sez. VI, 12/04/2018, n.33024

Società a responsabilità limitata

In ipotesi di pignoramento delle azioni o quote sociali, sia il socio sia il creditore pignorante possono ritenersi legittimati ad esercitare, in concorso fra loro, l’azione di responsabilità e le azioni cautelari di revoca dell’amministratore.

Tribunale Roma, 27/04/2011

Pignoramento delle azioni di una Spa

Com’è anche per le quote di una s.r.l., il pignoramento delle azioni di una s.p.a. – sia che siano state emesse sia che non si sia provveduto alla loro emissione – non si estingue con l’azzeramento del capitale sociale, poiché esso si concentra sulla quota di liquidazione nel caso di deliberazione di scioglimento della società ovvero sul

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diritto di opzione ove sia deliberata la ricostituzione del capitale sociale; in tale ultima ipotesi ne consegue che, se questo diritto non viene esercitato, il pignoramento produrrà i suoi effetti sul valore dello stesso diritto di opzione e l’espropriazione continuerà anche solo limitatamente a questo valore.

Tribunale Torre Annunziata, 08/08/2008

La forma del pignoramento delle azioni di Spa

La forma del pignoramento delle azioni di s.p.a. è la medesima di quella prevista per il pignoramento di beni mobili in quanto bene mobile è la cartula – titolo di credito. Elemento determinante per la scelta del rito processuale è quello della diretta disponibilità del bene; la quale deve escludersi per le azioni di s.p.a. depositate presso la società, in vista dell’assemblea, e, in generale per i beni custoditi da terzi con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare.

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L’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la dedotta nullità assoluta ed insanabile del pignoramento per difetto della sua forma può essere proposta senza il vincolo del termine perentorio ex art. 617 c.p.c.

Pretura Milano, 19/05/1995

Spossessamento e doppia annotazione su titolo e libro soci

In tema di pegno e pignoramento di azioni sociali, la disciplina speciale dettata dall’art. 3 r.d. n. 239 del 1942 prevale su quella generale di cui all’art. 2786 c.c., con la conseguenza che per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità a terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la

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doppia annotazione sul titolo e nel libro soci.

Cassazione civile sez. I, 20/01/2017, n.1588

Limiti al pignoramento

Il sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme di danaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall’art. 545 c.p.c. all’esecuzione del pignoramento. (In motivazione la Corte ha precisato che è compito del tribunale del riesame davanti al quale il provvedimento cautelare è stato impugnato verificare se nell’adozione della misura tale limite sia stato rispettato).

Cassazione penale sez. VI, 04/02/2011, n.16168

Effetti del pignoramento

Il divieto posto dall’art. 168 l.fall. di iniziare o proseguire azioni esecutive per il periodo che intercorre dalla data di

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presentazione del ricorso fino all’omologazione, non riguarda solo le azioni esecutive propriamente dette (art. 474 ss. codice procedura civile) ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell’obbligazione, ivi compreso quindi il sequestro conservativo (civile o penale) che anticipa gli effetti del pignoramento.

Sono invece da ritenersi ammissibili il sequestro preventivo penale (art. 321 codice penale), quello giudiziario (art. 670 codice procedura civile) e i provvedimenti di urgenza (art. 700 codice procedura civile), da valutarsi, questi ultimi, alla luce della domanda di merito che il ricorrente intenda proporre.

Tribunale Biella, 09/10/2009

Pignoramento

In sede di procedimento, avente per oggetto l’accertamento di un credito nei confronti di una liquidazione giudiziale postconcordataria, non è ammissibile il ricorso a provvedimenti in via d’urgenza destinati ad ottenere l’accantonamento della somma in contestazione, nè la richiesta di misure cautelari, dovendo il primo essere disposto dal tribunale, ai sensi dell’art. 181 comma 3 l. fall. e le seconde perché, convertendosi in pignoramento, violerebbero il principio del divieto delle azioni esecutive durante la fase di adempimento del concordato.

Tribunale Roma, 17/06/1998

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