Diabete: ultime sentenze

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Malati cronici; messaggio pubblicitario ingannevole di un trattamento medico per la cura del diabete a base di diete e programmi di esercizio fisico personalizzati; infermità per causa di servizio ed equo indennizzo; dati clinici indicativi di un diabete mellito in evoluzione.

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Diabete mellito con complicanze

A fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della

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durata del trattamento e dell’età del detenuto, a loro volta soggette ad un’analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili (nella specie, la situazione sanitaria del detenuto -affetto da diabete mellito con complicanze e cardiopatia già trattata con angioplastica – non appariva talmente grave da non poter essere idoneamente gestita in ambiente penitenziario).

Cassazione penale sez. I, 08/04/2021, n.26272

Diabete e diritto all’indennità di accompagnamento

Ha diritto all’indennità di accompagnamento il minore di anni quattro affetto da diabete mellito di tipo 1.

Tribunale Ferrara sez. lav., 21/08/2020, n.62

Integratori alimentari e pubblicità ingannevole: le avvertenze

Si pone in contrasto con gli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. b) e i), d.lg. n. 206/2005 ed è , pertanto, ingannevole il messaggio pubblicitario di una linea di integratori alimentari che, in assenza di notifica al Ministero della salute e di riscontri idonei a supportarne l’efficacia nei termini vantati, accosti gli stessi alla ricerca scientifica mediante il claim “5.100 medici consigliano” e l’associazione ad un noto dietologo ripreso dai media nazionali, attribuendo agli stessi proprietà legate alla rigenerazione delle cellule staminali (quali “pulizia e riparazione cellulare”, “perdita di grasso in eccesso”, con riferimenti a specifici e consistenti cali ponderali e “costruisci la tua resistenza al diabete, alle malattie cardiovascolari, al morbo di Alzheimer e al cancro”), il tutto completato da avvertenze riportate in modo disorganico e frammentario.

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Garante concorr. e mercato, 17/07/2020, n.28312

Diagnosi inesatta e decesso del paziente

Il primario ospedaliero risponde di omicidio colposo nell’accertamento della malattia che in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale rimanga fermo sulla diagnosi inesatta senza ulteriori accertamenti. (Nel caso di specie, ad un paziente di giovane età era stato diagnosticato il diabete mentre in presenza di sintomi quali dolore addominale, vomito, stato di shock e ed evoluzione delle condizioni generali che avevano portato a disidratazione e squilibrio elettrolitico erano necessari ulteriori accertamenti che avrebbero evitato il decesso per malrotazione intestinale e volvolo).

Corte appello L’Aquila, 27/11/2018, n.2083

Diabete mellito

É nullo, per difetto di causa, il contratto di mantenimento stipulato per atto pubblico tra padre e figlia, avente ad oggetto il trasferimento, con riserva di usufrutto, della nuda proprietà del fabbricato ad uso di abitazione, con autorimessa, non sussistendo il requisito necessario dell’aleatorietà del contratto (nella specie: al momento della stipula del contratto la figlia era a conoscenza dello stato di salute del padre ottantaquattrenne che presentava un grave quadro clinico, in quanto era affetto da diabete mellito, epatite cronica, psoriasi diffusa,

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broncopatia cronica e soprattutto carcinoma polmonare metastatico, quest’ultima è stata la malattia che l’anno successivo della stipula lo ha portato alla morte).

Tribunale Oristano sez. I, 23/12/2017, n.880

Pluralità di cartelle cliniche

Nell’ambito di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici in cui uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica è costituito dalla possibilità per lo strumento di trasmettere i dati del paziente ad una pluralità di cartelle cliniche, è legittima la determinazione con la quale la Stazione appaltante, nel rispetto delle caratteristiche dei prodotti e della letteratura scientifica in materia, ha ritenuto di non attribuire ad una delle imprese concorrenti un maggior punteggio in ragione del fatto che lo strumento dalla stessa offerto in gara non prevede un collegamento con delle cartelle cliniche, idonee a rappresentare l’intera storia clinica del paziente, ma bensì con delle applicazioni per la gestione dei dati sanitari inerenti al diabete

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e, dunque, limitate a tale patologia.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 28/12/2017, n.2537

Istituzione di servizi di diabetologia

Sia l’art. 5 comma 1 lett. b), l. 16 marzo 1987, n. 115 che l’accordo Stato Regioni 6 dicembre 2012 prevedono l’istituzione, anche a livello ospedaliero, di servizi di diabetologia, con team specialistici dedicati alla cura ed alla prevenzione del diabete e lo stesso art. 3, comma 1, l. reg. Molise 20 dicembre 1989, n. 25, se è vero che prevede la istituzione di centri ospedalieri multizonali di diabetologia « aggregati alle divisioni di medicina generale », precisa altresì che detti centri operano quali « unità funzionali aggregate » e cioè quali servizi dedicati, con un proprio organico funzionale, nell’ambito delle divisioni di medicina generale.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 11/11/2016, n.475

Cura e prevenzione del diabete

Sia l’art. 5 comma 1 lett. b), l. 16 marzo 1987, n. 115 che l’accordo Stato Regioni 6 dicembre 2012 prevedono l’istituzione, anche a livello ospedaliero, di servizi di diabetologia, con team specialistici dedicati alla

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cura ed alla prevenzione del diabete e lo stesso art. 3, comma 1, l. reg. Molise 20 dicembre 1989, n. 25, se è vero che prevede la istituzione di centri ospedalieri multizonali di diabetologia « aggregati alle divisioni di medicina generale », precisa altresì che detti centri operano quali « unità funzionali aggregate » e cioè quali servizi dedicati, con un proprio organico funzionale, nell’ambito delle divisioni di medicina generale.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 11/11/2016, n.475

Formule terapeutiche non provate scientificamente

È scorretta la pratica commerciale consistente nella presentazione di una linea di integratori alimentari a base di sostanze vegetali (Aloe Arborescens) presentati come “coadiuvanti chemioterapici” rivolti ai pazienti oncologici utilizzando una terminologia idonea a trascinare i prodotti nell’area terapeutica e claims salutistici non autorizzati dalla Commissione europea in base al regolamento n. 1924/2006/Ce, quali “migliore recettività dei farmaci chemioterapici

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“, “riduce l’immunostimolazione”, “ridice il colesterolo, gastrite, diabete, infiammazioni come artrite e artrosi”, per di più in assenza di evidenze scientifiche certe che consentano di correlare l’azione del prodotto con gli effetti vantati.

(Nello specifico l’autorità garante ha sottolineato come la stessa letteratura scientifica prodotta dall’inserzionista suggerisca estrema cautela nell’alimentare false aspettative in relazione alle proprietà antitumorali delle piante e come, in relazione all’aloe arborescens, l’inserzionista avrebbe potuto citare esclusivamente i claims ammessi dal Ministero della salute nelle linee guida allegate al d.m. 9 luglio 2012).

Garante concorr. e mercato, 23/11/2016, n.26250

La verifica sul carattere ingannevole di una pubblicità

I soggetti più fragili, quali sono i malati cronici di diabete, sono portati ad abbassare il limite che divide la “credulità” dalla “speranza” al punto da allentare totalmente il controllo sui messaggi pubblicitari; è, pertanto, ingannevole il

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messaggio pubblicitario di un trattamento medico per la cura del diabete a base di diete e programmi di esercizio fisico personalizzati che, anche utilizzando le testimonianze di pazienti, prometta una drastica riduzione della glicemia nel sangue, tale da consentire la liberazione dai farmaci (“Niente più farmaci per il mio diabete”), in assenza di documentazione certa sia sulle caratteristiche scientifiche del metodo, riguardo le procedure e l’efficacia in relazione al quadro clinico della patologia richiamata, sia per quanto riguarda i vantati risultati raggiunti, che non vengono certificati da un quadro statistico ampio, articolato e affidabile.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 30/05/2016, n.31

Carabiniere affetto dalla malattia del diabete insulino dipendente

In presenza della malattia del diabete insulino – dipendente, la decisione della C.M.O. di ritenere il dipendente inidoneo a qualsivoglia mansione inerente al ruolo e al grado ricoperto, non risulta irragionevole.

Il pur apprezzabile spirito di servizio e attaccamento al Corpo manifestati dal ricorrente che aspira a proseguire nei compiti svolti, sono necessariamente recessivi rispetto alla necessità di tutelare l’incolumità fisica dell’interessato e dei terzi. Invero, non può non tenersi conto che il servizio attivo presuppone, tra l’altro, che il dipendente sia armato e che egli possa trovarsi nella necessità di usare l’arma di dotazione.

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T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 02/12/2015, n.532

Responsabilità da sinistri stradali e malore improvviso del conducente

In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell’imputato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disattenderla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.

(Nella fattispecie la S.C. ha affermato che la dedotta crisi ipoglicemica, dovuta al diabete mellito di tipo 2 di cui era affetto l’imputato, non poteva condurre all’esclusione della responsabilità per il sinistro occorso, essendo al medesimo ascrivibile la responsabilità di essersi posto alla guida proprio nelle ore in cui era più alto il rischio del verificarsi delle menzionata crisi ipoglicemica

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, tra l’altro viaggiando anche a velocità elevata).

Cassazione penale sez. IV, 24/02/2015, n.11142

Reato colposo omissivo improprio

In tema di reato colposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano l’esito assolutorio del giudizio.

(Esclusa, nella specie, la responsabilità di un medico che aveva dimesso un paziente con l’errata diagnosi di gastroenterite, trascurando i dati clinici indicativi di un diabete mellito in evoluzione, tanto che il paziente, ricoverato il giorno seguente, decedeva per arresto cardiocircolatorio in soggetto con ischemia intestinale, atteso che gli esiti della perizia e delle consulenze svolte avevano preso atto dell’esito incerto del giudizio controfattuale, in quanto, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, non era risultato provato che l’evento mortale si sarebbe evitato al di là di ogni ragionevole dubbio).

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Cassazione penale sez. IV, 02/07/2014, n.49654

Pubblicità comparativa ingannevole

Si pone in contrasto con l’art. 4, comma 1 lett. a) e c) d.lg. n. 145 del 2007 e costruisce, pertanto, una fattispecie di pubblicità comparativa ingannevole il messaggio pubblicitario rivolto a professionisti nutrizionisti che ponga a confronto una linea di prodotti alimentari appositamente autorizzati per l’assunzione da parte di soggetti affetti da diabete con alimenti dietetici di un’impresa concorrente che non sono affatto specificamente ideati per tali soggetti, né la circostanza che i prodotti non soddisfano gli stessi bisogni può ritenersi sanata in ragione del fatto che l’impresa concorrente abbia impropriamente presentato i propri alimenti dietetici come idonei per i diabetici (nello specifico, peraltro, la scorrettezza del messaggio risultava accentuata dalla menzione di un provvedimento della stessa Autorità Garante di censura dell’impresa concorrente, ricondotto impropriamente alla finalità di tutela dei prodotti dell’inserzionista).

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Garante concorr. e mercato, 19/06/2014, n.24990

Morte di un paziente: responsabilità del medico curante

Il medico curante è responsabile della morte di un paziente a titolo di colpa, consistita in violazione delle norme proprie dell’arte medica ed in particolare, per aver omesso di eseguire una diagnosi differenziale di patologia cardiaca, con immediato invio del paziente in ospedale, rispetto alla diagnosi eseguita di patologia gastrica, nonostante i sintomi manifestati dal paziente e la sua condizione di diabete con gravi problemi di vascolopatia agli arti inferiori, che lo esponevano ad un rischio assai elevato di patologia cardiaca.

Tribunale Rovereto, 01/12/2009, n.230

Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo

Il diabete mellito di tipo I (c.d. giovanile) è patologia di carattere ereditario sulla cui genesi e/o evoluzione non può aver svolto neppure un ruolo concausale lo stress lavorativo al quale l’interessato assume di essere stato sottoposto, con la conseguenza che in relazione ad esso non è accoglibile l’istanza di concessione dell’equo indennizzo.

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Consiglio di Stato sez. IV, 08/06/2009, n.3500

Infezione di possibile origine ospedaliera

Non sussiste colpa medica nel caso in cui un paziente abbia contratto un’infezione di possibile origine ospedaliera, rischio ineliminabile ed accentuato da particolari patologie, laddove venga accertato che la diagnosi e la terapia chirurgica siano state condotte correttamente durante i ricoveri: infatti l’infezione costituisce un rischio cui ogni soggetto è esposto durante la degenza ospedaliera ed è sostanzialmente ineliminabile, ancor più nelle persone, come nel caso in oggetto, in cui tale rischio sia accentuato in funzione del diabete e dell’obesità del paziente.

Ufficio Indagini preliminari Milano, 08/11/2007

Diabete mellito: dipendenza da causa di servizio

Il diabete mellito, in quanto patologia eredo-costituzionale conseguente ad alterazioni del metabolismo glucidico per deficienze ormonali ed enzimatiche e talvolta a complessi fattori di disarmonia dell’asse ipofisosurrenale e pancreatico, non può essere collegato nel suo insorgere all’attività svolta dal pubblico dipendente e neppure alle sue modalità di svolgimento, alle quali può al limite riconoscersi un ruolo concausale nell’evoluzione in senso peggiorativo della suddetta patologia, ma a condizione che siano indicati e documentati fattori specifici di rischio, che non possono esaurirsi nel mero stress da lavoro, che è componente connaturale di qualsiasi attività lavorativa.

Consiglio di Stato sez. IV, 31/05/2007, n.2818

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