Legge sul divorzio: cosa prevede

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Autore: Mariano Acquaviva

07 marzo 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Guida completa al divorzio: come fare ricorso, dopo quanto tempo si può divorziare, assegno divorzile, tfr ex coniuge e divorzio solo con gli avvocati.

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Se la coppia scoppia, c’è sempre il divorzio a trarre in salvo i coniugi oramai alla deriva: come un salvagente gettato a due naufraghi, la legge consente agli ex innamorati di potersi separare definitivamente, seguendo ognuno la propria strada. A seguito delle ultime modifiche, poi, divorziare è divenuto ancora più semplice e rapido: ci si può lasciare definitivamente anche davanti agli avvocati oppure all’ufficiale dello stato civile del comune ove è registrato il matrimonio. Cosa prevede la legge sul divorzio?

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È ciò che scopriremo con questo contributo.

Come vedremo, la legge sul divorzio non prevede solamente le condizioni per cui si può sciogliere il vincolo di coniugio, ma anche gli obblighi che nascono a seguito di tale avvenimento: e infatti, il matrimonio è istituto giuridico talmente forte da sopravvivere perfino al divorzio, tant’è vero che lo scioglimento non elimina gli obblighi di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge, il quale conserva perfino il diritto alla liquidazione di una parte del tfr. Se tutti questi argomenti ti interessano, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa prevede la legge sul divorzio.

Cos’è il divorzio?

Cominciamo col rispondere a una domanda piuttosto semplice:

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cos’è il divorzio? Ebbene, devi sapere che la legge [1] non parla mai di divorzio, bensì di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico:

In ogni caso, il divorzio comporta la fine del rapporto matrimoniale e lo scioglimento definitivo del vincolo di coniugio

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, con conseguente restituzione della libertà di stato in capo agli ex coniugi, i quali saranno pertanto liberi di contrarre nuove nozze.

Quando si può divorziare?

La legge non consente di divorziare quando pare e piace: affinché si possa porre fine a un matrimonio occorre che si siano verificate alcune cause tassativamente previste dalla legge.

La causa più nota di divorzio in Italia è sicuramente la separazione personale: trascorso un determinato lasso di tempo dalla separazione, la legge consente ai coniugi di poter divorziare definitivamente.

Vi sono, però, dei casi più gravi in cui non è necessaria la preventiva separazione per avanzare richiesta di divorzio: la condanna del coniuge all’ergastolo oppure a pena superiore ai quindici anni; il tentato omicidio del coniuge o del figlio; il matrimonio non consumato; il

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cambio di sesso di uno dei coniugi; ecc.

Insomma: si può divorziare per molte ragioni, ma la quasi totalità delle sentenze di divorzio in Italia fa seguito a una precedente separazione.

Divorzio: dopo quanto tempo?

Ponendoci nella prospettiva di chi voglia sciogliere il matrimonio dopo aver ottenuto la separazione, vediamo ora dopo quanto tempo si può divorziare.

Per poter presentare al tribunale un ricorso per divorzio, occorre che la separazione personale si sia protratta ininterrottamente:

Dunque, a meno che non ricorra una delle ipotesi eccezionali di divorzio elencate nel paragrafo superiore, per cui è possibile chiedere il divorzio senza doversi per prima cosa separare, la legge impone una sorta di

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periodo di riflessione dall’avvenuta separazione; solamente se questa si è protratta ininterrottamente per i termini sopra indicati si potrà chiedere il divorzio dal proprio coniuge.

Tuttavia per i procedimenti instaurati a partire dal 1° marzo 2023 si riscontrano alcune novità [2] che verranno evidenziate nel corso della trattazione.

Infatti, si prevede la possibilità di avanzare nello stesso tempo la domanda di separazione giudiziale e quella di divorzio contenzioso, oppure chiedere che esse vengano riunite in un unico procedimento. Quindi non si devono più presentare, come in precedenza, due differenti atti.

La domanda di divorzio può essere esaminata e decisa in presenza di due condizioni:

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Divorzio: come si fa?

Il ricorso per ottenere il divorzio si propone presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

Quando si ha un figlio minore, invece, il ricorso è presentato nel foro di residenza abituale del figlio stesso, anche nell’ipotesi in cui questa sia differente rispetto a quella dei genitori. Ad esempio quando il bambino risieda con gli zii, oppure i nonni.

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Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale italiano.

Come anticipato, la materia ha subìto una recente riforma, sicchè per i procedimenti precedenti alla data di entrata in vigore perdura una struttura costituita da due fasi: la prima, davanti al Presidente del Tribunale e la seconda, al giudice istruttore; diversamente, per i procedimenti successivi viene meno il primo passaggio.

Per maggiore chiarezza esponiamo dapprima la struttura che prevede le due fasi:

il presidente del tribunale

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, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria del ricorso, fissava con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé. All’udienza presidenziale, i coniugi dovevano comparire davanti al presidente del tribunale personalmente e con l’assistenza di un avvocato.

All’udienza di comparizione, il presidente doveva sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

In caso di esito positivo il presidente faceva redigere processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riusciva, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, nonché il figlio minore che avesse compiuto gli anni dodici (e anche di età inferiore ove capace di discernimento), pronunciava con ordinanza i

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provvedimenti temporanei e urgenti che reputava opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nominava il giudice istruttore e fissava l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.

Solo al termine del processo il giudice provvedeva ad emanare sentenza di divorzio. Nel caso in cui il processo continuava soltanto per la determinazione dell’assegno, il tribunale emetteva sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La nuova disciplina prevede il venire meno della fase dinanzi al presidente, per cui il ricorrente, con il ricorso completo nella sua parte in cui vengono descritti i fatti ed in quella in cui vengono indicate le norme di riferimento, deve subito depositare gli atti introduttivi inerenti i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti.

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Quando vi siano «domande di contributo economico o in presenza di figli minori», deve allegare anche:

  1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Può essere depositato un atto notorio, in cui sono indicate le convivenze in atto e le eventuali cariche societarie.

Tuttavia se nel procedimento sono coinvolti figli minori si prevede un ulteriore allegato: un piano genitoriale. Si tratta di un documento in cui deve essere descritta quella che è la vita quotidiana del minore e le sue abitudini, informazioni che riguardano la scuola, le eventuali attività che questi svolge, le sue frequentazioni di parenti ed amici, i luoghi che abitualmente frequenta. Così da permettere al giudice di elaborare un percorso che possa essere adeguato all’eventuale affido o collocamento, nonché in materia di diritto di visita.

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Sicchè entro 90 giorni dal deposito del ricorso, si terrà direttamente la prima udienza di comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione del giudice. Se l’esito è negativo, con ordinanza, il giudice emana i «provvedimenti temporanei e urgenti» nell’interesse delle parti e dei figli, in particolare mantenimento ed affidamento.

Qualora vi siano questioni di particolare urgenza e delicatezza da trattare possono, comunque, essere emessi dal giudice «provvedimenti indifferibili».

Non manca, infine, una corsia preferenziale nei casi violenza domestica.

La trasmissione della sentenza di divorzio

La legge sul divorzio stabilisce che la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

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Sempre secondo la legge, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia dal giorno dell’annotazione della sentenza.

Quindi se la sentenza di divorzio è definitiva ma non è stata ancora trascritta, la persona divorziata non avrà ancora acquistato la libertà di stato e, pertanto, non sarà libera di risposarsi.

Sentenza di divorzio: quando diventa definitiva?

Perché una sentenza civile (e, dunque, anche una di divorzio) diventi definitiva, cioè non sia più impugnabile, occorre che trascorra un determinato lasso di tempo.

Per la precisione, la legge stabilisce che una sentenza diventa definitiva decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, cioè dal deposito della stessa presso la cancelleria del tribunale adito che ha pronunciato la sentenza: si tratta del cosiddetto

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termine lungo per il passaggio in giudicato.

Tuttavia, se la parte che ne ha interesse (che, in genere, è colei che risulta vittoriosa dal giudizio) provvede a notificare la sentenza all’altra, essa diviene definitiva se, entro trenta giorni (termine breve), non viene impugnata.

È facile comprendere allora come la notifica della sentenza di divorzio acceleri i tempi affinché la sentenza stessa diventi definitiva e, di conseguenza, possa essere trasmessa all’ufficiale dello stato civile per le dovute annotazioni.

Assegno divorzile: cos’è?

Secondo la legge sul divorzio, con la sentenza che scioglie il matrimonio il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del

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contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Possiamo affermare che l’assegno divorzile è quella prestazione economica periodica che l’ex coniuge deve versare all’altro quando questi non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso, tenuto però conto di una serie di fattori. Vediamo più nel dettaglio quali sono.

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La legge ammette la possibilità che, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile possa avvenire in un’unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Dunque, l’assegno divorzile può essere liquidato anche in un’unica soluzione, sempre che vi sia il consenso del beneficiario: ad esempio, si può trasferire, in un’unica volta, un’importante somma di danaro all’altro coniuge, oppure disporre a suo favore il trasferimento di un bene immobile.

La corresponsione in un’unica tranche dell’intera prestazione comporta però delle preclusioni:

Quando si ha diritto all’assegno divorzile?

L’assegno divorzile non spetta per il semplice fatto dello scioglimento del matrimonio: in altre parole, il divorzio non conferisce automaticamente il diritto all’assegno. Come ricordato nel paragrafo precedente, il giudice che si pronuncia sul divorzio deve riconoscere l’assegno divorzile tenendo conto di una serie di fattori diversi e, tra gli altri:

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Non si ha

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diritto all’assegno divorzile nel caso di nuove nozze, di convivenza accertata oppure di incapacità di trovare un’occupazione per propria colpa.

Un’altra ipotesi che determina il venir meno dell’assegno divorzile è quella in cui viene accertato che l’ex moglie possieda dei redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell’abitazione presa in locazione. E, invece, si dedica acquisti del tutto superflui e ad attività di puro svago, «dedicandosi ad una intensa e costante attività di body building». [3]

Si può divorziare solo con gli avvocati?

La legge [4] consente ai coniugi di poter divorziare senza dover andare davanti al giudice: ciò è possibile grazie alla

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convenzione di negoziazione assistita stipulata tra avvocati.

Il vantaggio è che non dovrai sostenere alcun costo di giustizia legato ai tribunali (contributo unificato, notifiche, copie, ecc.); dovrai comunque pagare l’avvocato, ma in misura ridotta rispetto a quanto detto nei paragrafi precedenti.

Il procedimento di negoziazione assistita prevede lo studio del caso, l’individuazione dei problemi e delle possibili soluzioni conciliative, gli incontri con l’altra parte, la stesura della convenzione di negoziazione, la redazione dell’accordo raggiunto, il deposito presso la Procura della Repubblica per l’ottenimento del nulla osta, e il deposito della convenzione, in copia autentica, presso l’ufficio anagrafe competente.

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Il divorzio davanti all’ufficiale di Stato Civile

La legge concede una terza via ai coniugi che vogliono divorziare: presentarsi davanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune e manifestare la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale.

È possibile procedere a questo tipo di divorzio solo quando:

Il coniuge divorziato ha diritto al tfr?

La legge sul divorzio stabilisce espressamente che il

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coniuge divorziato ha diritto al tfr dell’ex: per la precisione, la normativa di riferimento stabilisce che il divorziato, se non si è risposato ed è beneficiario dell’assegno divorzile corrispostogli periodicamente, può chiedere che gli venga attribuita una parte (pari al quaranta per cento) del trattamento di fine rapporto liquidato all’ex coniuge, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza che sancisce lo scioglimento del matrimonio.

Perché si possa beneficiare del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge, devono ricorrere i seguenti requisiti:

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