Legge sul divorzio: cosa prevede
Guida completa al divorzio: come fare ricorso, dopo quanto tempo si può divorziare, assegno divorzile, tfr ex coniuge e divorzio solo con gli avvocati.
Se la coppia scoppia, c’è sempre il divorzio a trarre in salvo i coniugi oramai alla deriva: come un salvagente gettato a due naufraghi, la legge consente agli ex innamorati di potersi separare definitivamente, seguendo ognuno la propria strada. A seguito delle ultime modifiche, poi, divorziare è divenuto ancora più semplice e rapido: ci si può lasciare definitivamente anche davanti agli avvocati oppure all’ufficiale dello stato civile del comune ove è registrato il matrimonio. Cosa prevede la legge sul divorzio?
Come vedremo, la legge sul divorzio non prevede solamente le condizioni per cui si può sciogliere il vincolo di coniugio, ma anche gli obblighi che nascono a seguito di tale avvenimento: e infatti, il matrimonio è istituto giuridico talmente forte da sopravvivere perfino al divorzio, tant’è vero che lo scioglimento non elimina gli obblighi di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge, il quale conserva perfino il diritto alla liquidazione di una parte del tfr. Se tutti questi argomenti ti interessano, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa prevede la legge sul divorzio.
Indice
Cos’è il divorzio?
Cominciamo col rispondere a una domanda piuttosto semplice:
- per scioglimento del matrimonio si intende il divorzio che interviene tra due coniugi sposati civilmente;
- per cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende il divorzio intervenuto tra due persone sposate con rito concordatario, cioè con celebrazione innanzi al ministro di culto cattolico con successiva trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del comune.
In ogni caso, il divorzio comporta la fine del rapporto matrimoniale e lo scioglimento definitivo del vincolo di coniugio
Quando si può divorziare?
La legge non consente di divorziare quando pare e piace: affinché si possa porre fine a un matrimonio occorre che si siano verificate alcune cause tassativamente previste dalla legge.
La causa più nota di divorzio in Italia è sicuramente la separazione personale: trascorso un determinato lasso di tempo dalla separazione, la legge consente ai coniugi di poter divorziare definitivamente.
Vi sono, però, dei casi più gravi in cui non è necessaria la preventiva separazione per avanzare richiesta di divorzio: la condanna del coniuge all’ergastolo oppure a pena superiore ai quindici anni; il tentato omicidio del coniuge o del figlio; il matrimonio non consumato; il
Insomma: si può divorziare per molte ragioni, ma la quasi totalità delle sentenze di divorzio in Italia fa seguito a una precedente separazione.
Divorzio: dopo quanto tempo?
Ponendoci nella prospettiva di chi voglia sciogliere il matrimonio dopo aver ottenuto la separazione, vediamo ora dopo quanto tempo si può divorziare.
Per poter presentare al tribunale un ricorso per divorzio, occorre che la separazione personale si sia protratta ininterrottamente:
- per almeno dodici mesi a partire dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel caso di separazione personale contenziosa;
- per almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Dunque, a meno che non ricorra una delle ipotesi eccezionali di divorzio elencate nel paragrafo superiore, per cui è possibile chiedere il divorzio senza doversi per prima cosa separare, la legge impone una sorta di
Tuttavia per i procedimenti instaurati a partire dal 1° marzo 2023 si riscontrano alcune novità [2] che verranno evidenziate nel corso della trattazione.
Infatti, si prevede la possibilità di avanzare nello stesso tempo la domanda di separazione giudiziale e quella di divorzio contenzioso, oppure chiedere che esse vengano riunite in un unico procedimento. Quindi non si devono più presentare, come in precedenza, due differenti atti.
La domanda di divorzio può essere esaminata e decisa in presenza di due condizioni:
- dopo che diviene definitiva la sentenza parziale di separazione, cioè quando la sentenza non può più essere contestata dalle parti, né dal giudice, salva la proponibilità delle impugnazioni straordinarie (la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo);
- mantenendo l’interruzione della convivenza tra i due coniugi nei termini di dodici o sei mesi, come indicato in precedenza
Divorzio: come si fa?
Il ricorso per ottenere il divorzio si propone presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Quando si ha un figlio minore, invece, il ricorso è presentato nel foro di residenza abituale del figlio stesso, anche nell’ipotesi in cui questa sia differente rispetto a quella dei genitori. Ad esempio quando il bambino risieda con gli zii, oppure i nonni.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale italiano.
Come anticipato, la materia ha subìto una recente riforma, sicchè per i procedimenti precedenti alla data di entrata in vigore perdura una struttura costituita da due fasi: la prima, davanti al Presidente del Tribunale e la seconda, al giudice istruttore; diversamente, per i procedimenti successivi viene meno il primo passaggio.
Per maggiore chiarezza esponiamo dapprima la struttura che prevede le due fasi:
il presidente del tribunale
All’udienza di comparizione, il presidente doveva sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli.
In caso di esito positivo il presidente faceva redigere processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riusciva, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, nonché il figlio minore che avesse compiuto gli anni dodici (e anche di età inferiore ove capace di discernimento), pronunciava con ordinanza i
Solo al termine del processo il giudice provvedeva ad emanare sentenza di divorzio. Nel caso in cui il processo continuava soltanto per la determinazione dell’assegno, il tribunale emetteva sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La nuova disciplina prevede il venire meno della fase dinanzi al presidente, per cui il ricorrente, con il ricorso completo nella sua parte in cui vengono descritti i fatti ed in quella in cui vengono indicate le norme di riferimento, deve subito depositare gli atti introduttivi inerenti i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti.
Quando vi siano «domande di contributo economico o in presenza di figli minori», deve allegare anche:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Può essere depositato un atto notorio, in cui sono indicate le convivenze in atto e le eventuali cariche societarie.
Tuttavia se nel procedimento sono coinvolti figli minori si prevede un ulteriore allegato: un piano genitoriale. Si tratta di un documento in cui deve essere descritta quella che è la vita quotidiana del minore e le sue abitudini, informazioni che riguardano la scuola, le eventuali attività che questi svolge, le sue frequentazioni di parenti ed amici, i luoghi che abitualmente frequenta. Così da permettere al giudice di elaborare un percorso che possa essere adeguato all’eventuale affido o collocamento, nonché in materia di diritto di visita.
Sicchè entro 90 giorni dal deposito del ricorso, si terrà direttamente la prima udienza di comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione del giudice. Se l’esito è negativo, con ordinanza, il giudice emana i «provvedimenti temporanei e urgenti» nell’interesse delle parti e dei figli, in particolare mantenimento ed affidamento.
Qualora vi siano questioni di particolare urgenza e delicatezza da trattare possono, comunque, essere emessi dal giudice «provvedimenti indifferibili».
Non manca, infine, una corsia preferenziale nei casi violenza domestica.
La trasmissione della sentenza di divorzio
La legge sul divorzio stabilisce che la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sempre secondo la legge, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia dal giorno dell’annotazione della sentenza.
Quindi se la sentenza di divorzio è definitiva ma non è stata ancora trascritta, la persona divorziata non avrà ancora acquistato la libertà di stato e, pertanto, non sarà libera di risposarsi.
Sentenza di divorzio: quando diventa definitiva?
Perché una sentenza civile (e, dunque, anche una di divorzio) diventi definitiva, cioè non sia più impugnabile, occorre che trascorra un determinato lasso di tempo.
Per la precisione, la legge stabilisce che una sentenza diventa definitiva decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, cioè dal deposito della stessa presso la cancelleria del tribunale adito che ha pronunciato la sentenza: si tratta del cosiddetto
Tuttavia, se la parte che ne ha interesse (che, in genere, è colei che risulta vittoriosa dal giudizio) provvede a notificare la sentenza all’altra, essa diviene definitiva se, entro trenta giorni (termine breve), non viene impugnata.
È facile comprendere allora come la notifica della sentenza di divorzio acceleri i tempi affinché la sentenza stessa diventi definitiva e, di conseguenza, possa essere trasmessa all’ufficiale dello stato civile per le dovute annotazioni.
Assegno divorzile: cos’è?
Secondo la legge sul divorzio, con la sentenza che scioglie il matrimonio il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
Possiamo affermare che l’assegno divorzile è quella prestazione economica periodica che l’ex coniuge deve versare all’altro quando questi non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso, tenuto però conto di una serie di fattori. Vediamo più nel dettaglio quali sono.
La legge ammette la possibilità che, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile possa avvenire in un’unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Dunque, l’assegno divorzile può essere liquidato anche in un’unica soluzione, sempre che vi sia il consenso del beneficiario: ad esempio, si può trasferire, in un’unica volta, un’importante somma di danaro all’altro coniuge, oppure disporre a suo favore il trasferimento di un bene immobile.
La corresponsione in un’unica tranche dell’intera prestazione comporta però delle preclusioni:
- innanzitutto, non sarà possibile ottenere altro dall’ex coniuge, nel senso che, nel caso del deteriorarsi delle proprie condizioni economiche, non si potrà chiedere una revisione di quanto dovuto;
- in secondo luogo, si perde il diritto alla liquidazione di parte del tfr dell’altro coniuge (di questo specifico aspetto ti parlerò più diffusamente tra poco).
Quando si ha diritto all’assegno divorzile?
L’assegno divorzile non spetta per il semplice fatto dello scioglimento del matrimonio: in altre parole, il divorzio non conferisce automaticamente il diritto all’assegno. Come ricordato nel paragrafo precedente, il giudice che si pronuncia sul divorzio deve riconoscere l’assegno divorzile tenendo conto di una serie di fattori diversi e, tra gli altri:
- dei motivi della decisione, cioè delle ragioni che hanno giustificato il divorzio, in considerazione anche delle eventuali colpe che i coniugi hanno avuto nel causare la fine dell’unione;
- del contributo che i coniugi hanno dato al matrimonio, sia in senso personale che economico. Ad esempio, la donna che non ha mai svolto una professione vera e propria, ma si è prodigata come casalinga e madre a tempo pieno, ha comunque dato al matrimonio un contributo importantissimo, giungendo perfino a privarsi della possibilità di un impiego;
- del reddito dei coniugi: è chiaro che il coniuge ampiamente autosufficiente non abbia diritto all’assegno divorzile, oppure ne abbia diritto in misura ridotta;
- della durata del matrimonio. Si tratta del criterio sul quale tutti gli altri devono essere parametrati: più è stato lungo il rapporto matrimoniale, più vi sono probabilità di beneficiare dell’assegno divorzile, purché ovviamente sussistano anche le altre condizioni di legge;
- delle ragioni oggettive che impediscono all’ex coniuge di provvedere a se stesso. Classico esempio è quello del matrimonio naufragato dopo tanti anni di unione: dopo il divorzio, il coniuge che non ha mai lavorato per pensare alla famiglia si troverà praticamente tagliato fuori dal mercato del lavoro.
Non si ha
Un’altra ipotesi che determina il venir meno dell’assegno divorzile è quella in cui viene accertato che l’ex moglie possieda dei redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell’abitazione presa in locazione. E, invece, si dedica acquisti del tutto superflui e ad attività di puro svago, «dedicandosi ad una intensa e costante attività di body building». [3]
Si può divorziare solo con gli avvocati?
La legge [4] consente ai coniugi di poter divorziare senza dover andare davanti al giudice: ciò è possibile grazie alla
Il vantaggio è che non dovrai sostenere alcun costo di giustizia legato ai tribunali (contributo unificato, notifiche, copie, ecc.); dovrai comunque pagare l’avvocato, ma in misura ridotta rispetto a quanto detto nei paragrafi precedenti.
Il procedimento di negoziazione assistita prevede lo studio del caso, l’individuazione dei problemi e delle possibili soluzioni conciliative, gli incontri con l’altra parte, la stesura della convenzione di negoziazione, la redazione dell’accordo raggiunto, il deposito presso la Procura della Repubblica per l’ottenimento del nulla osta, e il deposito della convenzione, in copia autentica, presso l’ufficio anagrafe competente.
Il divorzio davanti all’ufficiale di Stato Civile
La legge concede una terza via ai coniugi che vogliono divorziare: presentarsi davanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune e manifestare la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale.
È possibile procedere a questo tipo di divorzio solo quando:
- non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Non fa nulla, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, di uno soltanto dei coniugi richiedenti;
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio. Va inoltre esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.
Il coniuge divorziato ha diritto al tfr?
La legge sul divorzio stabilisce espressamente che il
Perché si possa beneficiare del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge, devono ricorrere i seguenti requisiti:
- bisogna essere beneficiari dell’assegno divorzile versato periodicamente (se, invece, al momento del divorzio si è preferito una soluzione diversa, ad esempio un trasferimento immobiliare o altro beneficio una tantum, non si avrà diritto al tfr);
- non bisogna essere convolati a nuove nozze.